Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2906/2024

Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028

Pubblicato: 14/11/2024 In vigore dal: 14/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 EN: Council Decision (EU) 2024/2906 of 14 November 2024 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that fund, specifying the ceiling for 2026, the annual amount for 2025, the amount of the first instalment for 2025 and an indicative, non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2027 and 2028

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2906 19.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2906 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2024 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (2) Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2024 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo annuo del contributo per il 2025, l’importo della prima quota del contributo per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio ( 4 ) fissa il massimale dell’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione. Articolo 2 L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti: a) per la Commissione 800 000 000 EUR; e b) per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 9 000 000 EUR. Articolo 3 L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare a titolo di prima quota per il 2025 è fissato a 359 000 000 EUR, così ripartiti: a) per la Commissione 350 000 000 EUR; e b) per la BEI 9 000 000 EUR. Articolo 4 Un importo di 6 300 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9 o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2025 di cui all’articolo 3. Articolo 5 La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente BÓKA J. ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 ( GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj ). ALLEGATO Prima quota 2025 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 9 o FES (%) Ripartizione 11 o FES (%) Commissione BEI Commissione +BEI 11 o FES Rimborso 9 o FES 11 o FES meno rimborso 9 o FES 11 o FES Importo totale della prima quota 2025 BELGIO 3,92 3,24927 11 372 445 246 960 11 125 485 292 434 11 417 919 BULGARIA 0,21853 764 855 0 764 855 19 668 784 523 CECHIA 0,79745 2 791 075 0 2 791 075 71 771 2 862 846 DANIMARCA 2,14 1,98045 6 931 575 134 820 6 796 755 178 241 6 974 996 GERMANIA 23,36 20,57980 72 029 300 1 471 680 70 557 620 1 852 182 72 409 802 ESTONIA 0,08635 302 225 0 302 225 7 772 309 997 IRLANDA 0,62 0,94006 3 290 210 39 060 3 251 150 84 605 3 335 755 GRECIA 1,25 1,50735 5 275 725 78 750 5 196 975 135 662 5 332 637 SPAGNA 5,84 7,93248 27 763 680 367 920 27 395 760 713 923 28 109 683 FRANCIA 24,30 17,81269 62 344 415 1 530 900 60 813 515 1 603 142 62 416 657 CROAZIA 0,22518 788 130 0 788 130 20 266 808 396 ITALIA 12,54 12,53009 43 855 315 790 020 43 065 295 1 127 708 44 193 003 CIPRO 0,11162 390 670 0 390 670 10 046 400 716 LETTONIA 0,11612 406 420 0 406 420 10 451 416 871 LITUANIA 0,18077 632 695 0 632 695 16 269 648 964 LUSSEMBURGO 0,29 0,25509 892 815 18 270 874 545 22 958 897 503 UNGHERIA 0,61456 2 150 960 0 2 150 960 55 310 2 206 270 MALTA 0,03801 133 035 0 133 035 3 421 136 456 PAESI BASSI 5,22 4,77678 16 718 730 328 860 16 389 870 429 910 16 819 780 AUSTRIA 2,65 2,39757 8 391 495 166 950 8 224 545 215 781 8 440 326 POLONIA 2,00734 7 025 690 0 7 025 690 180 661 7 206 351 PORTOGALLO 0,97 1,19679 4 188 765 61 110 4 127 655 107 711 4 235 366 ROMANIA 0,71815 2 513 525 0 2 513 525 64 634 2 578 159 SLOVENIA 0,22452 785 820 0 785 820 20 207 806 027 SLOVACCHIA 0,37616 1 316 560 0 1 316 560 33 854 1 350 414 FINLANDIA 1,48 1,50909 5 281 815 93 240 5 188 575 135 818 5 324 393 SVEZIA 2,73 2,93911 10 286 885 171 990 10 114 895 264 520 10 379 415 REGNO UNITO ( *1 ) 12,69 14,67862 51 375 170 799 470 50 575 700 1 321 076 51 896 776 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 100,00 350 000 000 6 300 000 343 700 000 9 000 000 352 700 000 ( *1 ) A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10 o e dell’11 o FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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