Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028
Decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio, del 14 novembre 2024, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028
EN: Council Decision (EU) 2024/2906 of 14 November 2024 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that fund, specifying the ceiling for 2026, the annual amount for 2025, the amount of the first instalment for 2025 and an indicative, non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2027 and 2028
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2906
19.11.2024
DECISIONE (UE) 2024/2906 DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2024
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2026, l’importo annuo per il 2025, l’importo della prima quota per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(2)
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2024 una proposta che specifica il massimale dell’importo annuo del contributo per il 2026, l’importo annuo del contributo per il 2025, l’importo della prima quota del contributo per il 2025 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2027 e 2028.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
(«accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11
o
FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell’11
o
FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio
(
4
)
fissa il massimale dell’importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2025 a 800 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
L’importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2025 è fissato a 809 000 000 EUR, così ripartiti:
a)
per la Commissione 800 000 000 EUR; e
b)
per la Banca europea per gli investimenti (BEI) 9 000 000 EUR.
Articolo 3
L’importo dei contributi che le parti del FES devono versare a titolo di prima quota per il 2025 è fissato a 359 000 000 EUR, così ripartiti:
a)
per la Commissione 350 000 000 EUR; e
b)
per la BEI 9 000 000 EUR.
Articolo 4
Un importo di 6 300 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9
o
FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2025 di cui all’articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2027 è fissata a 500 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI. La previsione indicativa non vincolante dell’importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
).
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Decisione (UE) 2023/2586 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2025, l’importo annuo per il 2024, l’importo della prima quota per il 2024 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2026 e 2027 (
GU L, 2023/2586, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2586/oj
).
ALLEGATO
Prima quota 2025 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 9
o
FES (%)
Ripartizione 11
o
FES (%)
Commissione
BEI
Commissione +BEI
11
o
FES
Rimborso 9
o
FES
11
o
FES meno rimborso 9
o
FES
11
o
FES
Importo totale della prima quota 2025
BELGIO
3,92
3,24927
11 372 445
246 960
11 125 485
292 434
11 417 919
BULGARIA
0,21853
764 855
0
764 855
19 668
784 523
CECHIA
0,79745
2 791 075
0
2 791 075
71 771
2 862 846
DANIMARCA
2,14
1,98045
6 931 575
134 820
6 796 755
178 241
6 974 996
GERMANIA
23,36
20,57980
72 029 300
1 471 680
70 557 620
1 852 182
72 409 802
ESTONIA
0,08635
302 225
0
302 225
7 772
309 997
IRLANDA
0,62
0,94006
3 290 210
39 060
3 251 150
84 605
3 335 755
GRECIA
1,25
1,50735
5 275 725
78 750
5 196 975
135 662
5 332 637
SPAGNA
5,84
7,93248
27 763 680
367 920
27 395 760
713 923
28 109 683
FRANCIA
24,30
17,81269
62 344 415
1 530 900
60 813 515
1 603 142
62 416 657
CROAZIA
0,22518
788 130
0
788 130
20 266
808 396
ITALIA
12,54
12,53009
43 855 315
790 020
43 065 295
1 127 708
44 193 003
CIPRO
0,11162
390 670
0
390 670
10 046
400 716
LETTONIA
0,11612
406 420
0
406 420
10 451
416 871
LITUANIA
0,18077
632 695
0
632 695
16 269
648 964
LUSSEMBURGO
0,29
0,25509
892 815
18 270
874 545
22 958
897 503
UNGHERIA
0,61456
2 150 960
0
2 150 960
55 310
2 206 270
MALTA
0,03801
133 035
0
133 035
3 421
136 456
PAESI BASSI
5,22
4,77678
16 718 730
328 860
16 389 870
429 910
16 819 780
AUSTRIA
2,65
2,39757
8 391 495
166 950
8 224 545
215 781
8 440 326
POLONIA
2,00734
7 025 690
0
7 025 690
180 661
7 206 351
PORTOGALLO
0,97
1,19679
4 188 765
61 110
4 127 655
107 711
4 235 366
ROMANIA
0,71815
2 513 525
0
2 513 525
64 634
2 578 159
SLOVENIA
0,22452
785 820
0
785 820
20 207
806 027
SLOVACCHIA
0,37616
1 316 560
0
1 316 560
33 854
1 350 414
FINLANDIA
1,48
1,50909
5 281 815
93 240
5 188 575
135 818
5 324 393
SVEZIA
2,73
2,93911
10 286 885
171 990
10 114 895
264 520
10 379 415
REGNO UNITO
(
*1
)
12,69
14,67862
51 375 170
799 470
50 575 700
1 321 076
51 896 776
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
100,00
350 000 000
6 300 000
343 700 000
9 000 000
352 700 000
(
*1
)
A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi la sua quota residua della riserva del 10
o
e dell’11
o
FES attraverso un calcolo su base netta del suo contributo residuo al FES. Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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