Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2969/2024

Decisione (UE) 2024/2969 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 4 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2969 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 4 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie EN: Council Decision (EU) 2024/2969 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area, with regard to a decision concerning the amendment of Protocol 4 to that Agreement as regards permeability between the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin and the Transitional rules of origin

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2969 28.11.2024 DECISIONE (UE) 2024/2969 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione a una decisione in merito alla modifica del protocollo n. 4 di tale accordo per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e le norme di origine transitorie IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 92 dell’accordo SEE («comitato misto»), può decidere di modificare il protocollo n. 4 dell’accordo SEE. (3) Alla prossima riunione il comitato misto deve adottare una decisione sulla modifica del protocollo n. 4 dell’accordo SEE. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione regionale ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adattamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 fra le diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine che rendono applicabili le norme di origine transitorie. Per quanto riguarda lo Spazio economico europeo («SEE») il protocollo n. 4 dell’accordo SEE è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 4 con decisione n. 163/2022 del comitato misto SEE ( 5 ) . Le norme transitorie sono incluse nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 3. (9) L’obiettivo delle norme transitorie è prevedere norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme transitorie sono generalmente meno rigorose di quelle della convenzione, le merci conformi alle norme di origine stabilite nella convenzione potrebbero altresì essere considerate originarie ai sensi delle norme transitorie, fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli classificati nel capitolo 2, nei capitoli da 4 a 15 e nel capitolo 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati), e nei capitoli da 17 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Le norme transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine stabilite dalla convenzione, creando così due zone distinte di cumulo dell’origine. In tale contesto può avvenire che le merci rientrino in entrambi gli insiemi di norme di origine simultaneamente. Conformemente al principio di permeabilità, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), dell’appendice A del protocollo n. 4 dell’accordo SEE («permeabilità»), le merci che hanno acquisito il carattere originario ai sensi di un insieme di norme di origine possono essere altresì considerate originarie ai sensi dell’altro insieme di norme di origine. Al fine di agevolare l’applicazione della permeabilità tra la convenzione e le norme transitorie, l’articolo 8 dell’appendice A del protocollo n. 4, , dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificato, (10) La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») nella prossima riunione, in relazione ad una decisione in merito alla modifica del protocollo 4 dell’accordo SEE per quanto riguarda la permeabilità fra la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, da una parte e le norme di origine transitorie incluse nell’appendice A del protocollo n. 4 dell’accordo SEE, dall’altra, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Decisione 94/1/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ( GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione svizzera (incluso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Færøer, Stato d’Israele, Regno hascemita di Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione), Repubblica d’Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione del Comitato misto SEE N. 163/2022 del 29 aprile 2022 che modifica il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell’accordo SEE ( GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2969/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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