Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2990/2024

Decisione (UE) 2024/2990 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 2, appen

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2990 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 2, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2024/2990 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Bosnia and Herzegovina, of the other part, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued electroni

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2990 3.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/2990 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 2, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra («accordo»), entrato in vigore il 1 o giugno 2015. (2) A norma dell’articolo 117 dell’accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito a norma dell’articolo 115 dell’accordo («consiglio di stabilizzazione e di associazione»), può prendere decisioni nell’ambito di applicazione dell’accordo. (3) Nella prossima riunione il consiglio di stabilizzazione e di associazione sarà chiamato a prendereuna decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, poiché la decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio ( 2 ) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) Nella riunione tecnica, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basate sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore, della modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 è entrata in vigore una serie di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) che rendono applicabili le norme di origine transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, il protocollo n. 2 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 2 con decisione n. 1/2023 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 2. (9) I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo di prove dell’origine che siano state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente. (10) L’Unione e la Bosnia-Erzegovina hanno convenuto di applicare il protocollo n. 2, appendice A, l’articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. 11) La posizione dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra («accordo»), nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’appendice A, protocollo n. 2, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/998 del Consiglio e della Commissione, del 21 aprile 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra ( GU L 164 del 30.6.2015, pag. 548 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Unione europea, Islanda, Confederazione Svizzera (compreso il Liechtenstein), Regno di Norvegia, Isole Fær Øer, Stato di Israele, Giordania, Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), Repubblica di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), Repubblica della Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina. ( 5 ) Decisione n. 1/2023 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Bosnia-Erzegovina, dell’11 dicembre 2023, che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa [2024/245] ( GU L, 2024/245, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/245/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2990/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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