Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2993/2024

Decisione (UE) 2024/2993 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda in relazione a una decisione che stabilisce dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo

Pubblicato: 21/11/2024 In vigore dal: 21/11/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2024/2993 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda in relazione a una decisione che stabilisce dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2024/2993 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued electronically under Article 17(4) of Appendix A to Protocol 3 to that Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2993 3.12.2024 DECISIONE (UE) 2024/2993 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda in relazione a una decisione che stabilisce dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda («accordo»), entrato in vigore il 1 o aprile 1973. (2) A norma dell’articolo 30 dell’accordo, il comitato misto, istituito a norma di tale articolo («comitato misto»), può prendere decisioni nei casi previsti dall’accordo. (3) Nella prossima riunione il comitato misto è chiamato a prendereuna decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici. (5) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE ( 2 ) ed è entrata in vigore in rapporto all’Unione il 1 o maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198 ( 3 ) il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1 o gennaio 2025. (6) In occasione della prima riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di nome di origine basato sulla modifica della convenzione, su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione, in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. (7) L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigoredella modifica della convenzione. (8) Dal 1 o settembre 2021 è entrato in vigore un numero di di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione ( 4 ) che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda la Repubblica d’Islanda («Islanda»), il protocollo n. 3 dell’accordo è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 3 con decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Islanda ( 5 ) . Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo 3. (9) I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo delle prove dell’origine che sono state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente. (10) L’Unione e l’Islanda hanno convenuto di applicare l’appendice A, protocollo n. 3, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. Occorre pertanto definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. (11) È pertanto opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto si basi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istitutio dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda («accordo»), in occasione della prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’protocollo n. 3, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente SZIJJÁRTÓ P. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2842/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda e che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione ( GU L 301 del 31.12.1972, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione ( GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1 ). ( 4 ) L’Unione europea, l’Islanda, la Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), il Regno di Norvegia, le Isole Fær Øer, lo Stato d’Israele, il Regno hascemita di Giordania, la Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), la Repubblica d’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Serbia, il Montenegro, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina.. ( 5 ) Decisione n. 1/2021 del comitato misto UE-Islanda, del 16 luglio 2021, che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/1857] ( GU L 381 del 27.10.2021, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2993/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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