Decisione (UE) 2024/3028 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo
Decisione (UE) 2024/3028 del Consiglio, del 21 novembre 2024, relativa alla posizione adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo
EN: Council Decision (EU) 2024/3028 of 21 November 2024 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Agreement on the European Economic Area, with regard to a decision establishing the general requirements for proofs of origin issued electronically under Article 17(4) of Appendix A to Protocol 4 to that Agreement
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3028
11.12.2024
DECISIONE (UE) 2024/3028 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2024
relativa alla posizione adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma del protocollo n. 4, appendice A, articolo 17, paragrafo 4, di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») è stato concluso dall’Unione mediante decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione
(
1
)
ed è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 93 dell’accordo SEE, il comitato misto, istituito a norma dell’articolo 92 dell’accordo SEE («comitato misto»), prende decisioni.
(3)
Nella sua prossima riunione il comitato misto è chiamato ad prendere una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente.
(4)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione del comitato misto avrà effetti giuridici.
(5)
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione 2013/94/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrata in vigore per l’Unione il 1
o
maggio 2012. Con decisione (UE) 2019/2198
(
3
)
il Consiglio ha sostenuto la modifica della convenzione che prevede un nuovo insieme di norme di origine moderne e più flessibili («modifica della convenzione»). La modifica della convenzione entrerà in vigore il 1
o
gennaio 2025.
(6)
Nella riunione tecnica tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, la maggioranza delle parti contraenti della convenzione ha convenuto di attuare un insieme alternativo di norme di origine basato sulla modifica della convenzione su base bilaterale transitoria («norme transitorie»). Le norme transitorie si applicano parallelamente alle norme della convenzione in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.
(7)
L’applicazione delle norme transitorie garantisce l’adeguamento dei flussi commerciali e delle pratiche doganali in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione.
(8)
Dal 1
o
settembre 2021 è entrato in vigore un numero di protocolli bilaterali sulle norme di origine tra diverse parti contraenti della convenzione
(
4
)
che rendono applicabili le norme transitorie in attesa dell’entrata in vigore della modifica della convenzione. Per quanto riguarda lo Spazio economico europeo («SEE»), il protocollo n. 4 dell’accordo SEE è stato sostituito da un nuovo protocollo n. 4 mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 163/2022
(
5
)
. Le norme transitorie figurano nell’appendice A di tale nuovo protocollo n. 4.
(9)
I due obiettivi principali delle norme transitorie sono, in primo luogo, prevedere norme meno rigorose, agevolando l’acquisizione del carattere originario a titolo preferenziale per le merci e, in secondo luogo, consentire l’utilizzo di prove dell’origine che siano state rilasciate elettronicamente e/o presentate elettronicamente.
(10)
Le parti contraenti dell’accordo SEE hanno convenuto di applicare l’appendice A, protocollo n. 4, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo SEE per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate elettronicamente. È pertanto opportuno definire un quadro di requisiti generali per le prove dell’origine rilasciate elettronicamente.
(11)
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») nella sua prossima riunione, in relazione a una decisione che stabilisce i requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente a norma dell’appendice A, protocollo n. 4, articolo 17, paragrafo 4, dell’accordo SEE, si basa su sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
SZIJJÁRTÓ P.
(
1
)
Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1
).
(
2
)
Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (
GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3
).
(
3
)
Decisione (UE) 2019/2198 del Consiglio, del 25 novembre 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la modifica della convenzione (
GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1
).
(
4
)
L’Unione europea, l’Islanda, la Confederazione svizzera (compreso il Liechtenstein), il Regno di Norvegia, le Isole Fær Øer, lo Stato d’Israele, il Regno hascemita di Giordania, la Palestina (tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri sulla questione), la Repubblica d’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo), la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Serbia, il Montenegro, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina.
(
5
)
Decisione del Comitato misto SEE n. 163/2022, del 29 aprile 2022, che modifica il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell’accordo SEE [2022/1607] (
GU L 246 del 22.9.2022, pag. 133
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3028/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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