Decisione (PESC) 2024/3116 del Consiglio, del 9 dicembre 2024, relativa all’Accademia europea per la sicurezza e la difesa e che abroga la decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio
Decisione (PESC) 2024/3116 del Consiglio, del 9 dicembre 2024, relativa all’Accademia europea per la sicurezza e la difesa e che abroga la decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio
EN: Council Decision (CFSP) 2024/3116 of 9 December 2024 on the European Security and Defence College and repealing Decision (CFSP) 2020/1515
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/3116
10.12.2024
DECISIONE (PESC) 2024/3116 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2024
relativa all’Accademia europea per la sicurezza e la difesa e che abroga la decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 42, paragrafo 4,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 19 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1515
(
1
)
che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa («AESD»).
(2)
Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la bussola strategica per la sicurezza e la difesa («bussola strategica»), con l’obiettivo di rendere l’Unione un garante della sicurezza più forte e capace, anche attuando efficacemente l’approccio integrato dell’Unione e rafforzando le missioni civili e militari dell’Unione in ambito PSDC tramite mandati più solidi e duttili e la promozione di un processo decisionale rapido e più flessibile.
(3)
Il 22 maggio 2023 il Consiglio ha approvato il patto dell’UE sulla dimensione civile della PSDC, che mira a rafforzare l’efficacia, l’impatto, la flessibilità e la solidità delle missioni civili per affrontare le sfide emergenti e future in materia di sicurezza.
(4)
Il 12 dicembre 2023 il comitato politico e di sicurezza ha approvato gli orientamenti strategici del gruppo di formazione civile dell’UE e del gruppo di addestramento militare dell’UE (EUCTG-EUMTG) sulla formazione PSDC, e ha raccomandato di rivedere la decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio al fine di sostenere ulteriormente gli Stati membri nell’attuazione efficace ed efficiente della politica dell’UE in materia di formazione PSDC.
(5)
Nel quadro della «politica dell’UE relativa alla formazione in ambito PSDC del 2024», l’AESD è designata come principale organo competente per l’attuazione della politica e del coordinamento delle attività di formazione in ambito PSDC. Tale designazione non pregiudica le competenze degli Stati membri.
(6)
L’AESD dispone di capacità giuridica, ma per il suo funzionamento si affida nella pratica alle strutture amministrative e agli impianti del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).. Per consentire all’AESD di svolgere la propria missione, è necessario adottare talune disposizioni riguardo alla composizione e allo status del personale dell’AESD nonché al sostegno amministrativo e agli impianti forniti dall’SEAE.
(7)
Pertanto, la decisione (PESC) 2020/1515 dovrebbe essere riveduta. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno abrogarla e sostituirla con la presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Continuità
1. L’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD), istituita dalla decisione (PESC) 2020/1515, continua a operare conformemente alla presente decisione, che abroga e sostituisce la decisione (PESC) 2020/1515.
2. La presente decisione non pregiudica i diritti, gli obblighi, le norme o le decisioni esistenti adottate conformemente alla decisione (PESC) 2020/1515.
Articolo 2
Missione
L’AESD provvede alla formazione e all’istruzione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione (PSDC) nel più ampio contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al fine di sviluppare e promuovere una visione comune della PESC e della PSDC tra il personale civile e militare nonché di individuare e diffondere le migliori prassi in relazione a vari temi PESC e PSDC attraverso le sue attività di formazione e di istruzione.
Articolo 3
Obiettivi
1. L’AESD contribuisce a sviluppare la cultura europea comune in materia di sicurezza e di difesa nell’Unione e a promuovere i principi sanciti all’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE). Persegue, in particolare, gli obiettivi seguenti:
a)
sostenere l’attuazione della politica dell’UE in materia di formazione PSDC, garantendo nel contempo la coerenza con altre attività dell’Unione, se del caso, in linea con l’approccio integrato dell’UE alle crisi e ai conflitti esterni, la bussola strategica e il patto dell’UE sulla dimensione civile della PSDC;
b)
garantire la qualità e la coerenza nella formazione e nell’istruzione in materia di PSDC;
c)
individuare, aggiornare e soddisfare i requisiti in materia di formazione degli Stati membri, delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché delle missioni e operazioni PSDC e garantire che il pertinente personale disponga delle conoscenze e delle competenze necessarie, una visione comune dei principi di funzionamento delle missioni e delle operazioni PSDC, e abbia familiarità con le politiche, le istituzioni e le procedure dell’Unione in ambito PSDC, nonché che sia capace di trattare efficacemente tutte le materie PSDC pertinenti ai livelli appropriati (politico, strategico, operativo e tattico);
d)
consentire la messa in comune e la condivisione della formazione e dell’istruzione in ambito PSDC attraverso una rete di erogatori di formazione civile e militare negli Stati membri;
e)
sostenere i centri di formazione nazionali e internazionali fornendo consulenza sulle norme internazionali in materia di istruzione, sulle buone prassi e sulle più recenti attività di ricerca in materia di PSDC anche a livello di dottorato di ricerca;
f)
sviluppare modalità dettagliate di normazione e certificazione, compresi i meccanismi di garanzia della qualità della messa in comune e della condivisione della formazione e dell’istruzione in ambito PSDC;
g)
sostenere i partenariati dell’Unione nel settore della PSDC, in particolare i partenariati con i paesi che partecipano alle missioni e alle operazioni PSDC;
h)
sostenere le iniziative di diplomazia pubblica dell’Unione attraverso le sue attività di formazione nel vicinato europeo e oltre;
i)
promuovere sinergie e complementarità tra la dimensione civile e quella militare della PSDC, ivi compreso tramite la formazione in diversi settori.
2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1,.su decisione del comitato direttivo su base annuale, con il sostegno del SEAE e del segretariato dell’AESD, l’AESD svolge qualsiasi altro compito conformemente alla sua missione.
Articolo 4
Governance, attuazione e comunicazione
1. Il comitato direttivo è l’organo decisionale dell’AESD.
2. L’AESD lavora sotto la responsabilità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»)
3. La direzione generale delle priorità e delle attività dell’AESD spetta al Consiglio. L’|AESD informa regolarmente il Consiglio in merito alle sue attività. Presenta ogni anno al Consiglio una relazione sulle sue attività relative all’anno civile precedente.
Articolo 5
Capacità giuridica
1. L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi, in particolare per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento, acquistare o alienare beni mobili e immobili, procurarsi servizi e forniture, liquidare il suo passivo, detenere conti bancari e stare in giudizio.
2. Gli Stati membri provvedono a conferire all’AESD la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal rispettivo diritto. L’eventuale responsabilità che può gravare sull’AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità della presente decisione.
Articolo 6
Struttura dell’AESD
La struttura dell’AESD comprende:
a)
il comitato direttivo, è l’organo decisionale dell’AESD, incaricato del coordinamento e della direzione generali della formazione e istruzione dell’AESD. Il suo ruolo comprende impartire direttive in merito al contenuto e alle priorità dei programmi di formazione dell’AESD e assumere decisioni su compiti specifici, in linea con le priorità strategiche definite dal Consiglio;
b)
il consiglio accademico esecutivo, che rappresenta la rete di cui all’articolo 7, che fornisce consulenza accademica e raccomandazioni al comitato direttivo ed è responsabile di garantire la qualità e la coerenza delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD;
c)
il capo dell’AESD che è anche capo del segretariato dell’AESD assiste il comitato direttivo e il consiglio accademico esecutivo nell’assolvimento dei loro compiti ed è incaricato di garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD;
d)
Il segretariato dell’AESD, il cui ruolo è stabilito all’articolo 13.
Articolo 7
Rete
1. L’AESD è organizzato come una rete che riunisce gli erogatori di pertinenti attività di formazione e di istruzione, vale a dire istituti, scuole, accademie, università, istituzioni, centri di eccellenza e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all’interno dell’Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri.
2. L’AESD stabilisce stretti collegamenti e coopera con le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione, in particolare l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza.
3. L’AESD si avvale delle competenze di organizzazioni internazionali, governative o non governative e di altri attori pertinenti, quali gli istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, ove opportuno e in linea con il quadro istituzionale dell’Unione, che possono ottenere lo status di «partner associati della rete», le cui modalità dettagliate sono concordate dal comitato direttivo.
Articolo 8
Comitato direttivo
1. Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso si riunisce almeno quattro volte all’anno. Ciascun membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Un rappresentante del SEAE partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
2. Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il presidente agevola le discussioni sull’orientamento strategico, garantisce la coerenza delle politiche e guida gli sforzi volti al raggiungimento del consenso tra i membri, al fine di rafforzare il contributo dell’AESD a una PSDC efficiente ed efficace.
3. Il comitato direttivo adotta le decisioni necessarie per quanto riguarda l’adempimento e la supervisione della missione e degli obiettivi dell’AESD, nonché il funzionamento generale della rete. In particolare, il comitato direttivo:
a)
garantisce la sinergia e la complementarità delle attività tra la formazione civile e militare e le attività connesse, rispettando gli standard e le certificazioni nazionali;
b)
approva il programma di lavoro annuale dell’AESD nonché le proposte di bilancio annuali e le relative modifiche;
c)
approva le relazioni annuali sulle attività di formazione e di istruzione dell’AESD e le raccomandazioni ivi contenute;
d)
seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell’ambito dell’AESD, stabilendo le priorità al riguardo, e approva ogni anno eventuali compiti specifici per le attività di formazione e di istruzione che l’AESD deve svolgere conformemente alla sua missione e ai suoi obiettivi, tenendo conto degli obblighi di formazione e delle risorse disponibili;
e)
adotta i curricula di tutte le attività di formazione e istruzione dell’AESD; e
f)
decide in merito all’apertura alla partecipazione di paesi terzi ad attività specifiche di formazione e istruzione dell’AESD, in linea con il quadro istituzionale dell’Unione.
4. Il comitato direttivo fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico, del capo e del segretariato dell’AESD.
5. Il comitato direttivo:
a)
nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni;
b)
approva il regolamento interno del consiglio accademico esecutivo;
c)
approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’AESD di cui all’articolo 10, paragrafo 7;
d)
approva gli eventuali contributi finanziari volontari di cui all’articolo 17.
6. Il capo dell’AESD, il segretariato dell’AESD, il presidente del consiglio accademico esecutivo e, se del caso, i presidenti delle varie configurazioni del consiglio accademico esecutivo, nonché rappresentanti della Commissione e delle altre istituzioni dell’Unione, del SEAE, o di altri organi o organismi dell’Unione, possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.
7. Il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all’articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea. Esso delibera a maggioranza semplice per l’approvazione del proprio regolamento interno e per altre decisioni procedurali.
8. Qualora l’AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell’Unione, il comitato direttivo approva, all’unanimità, la proposta di bilancio annuale.
Articolo 9
Consiglio accademico esecutivo
1. Il consiglio accademico esecutivo (CAE) è composto da rappresentanti di alto livello delle istituzioni civili e militari, e altri soggetti pertinenti indentificati dagli Stati membri,, come stabilito dal comitato direttivo, in modo tale che sia riflesso in modo adeguato nella propria composizione e nelle proprie configurazioni l’equilibrio tra la componente civile e quella militare.
2. Alle riunioni del CAE sono invitati ad assistere rappresentanti del SEAE e della Commissione.
3. Alle riunioni del CAE possono essere invitati ad assistere come osservatori esperti accademici e alti funzionari di istituzioni dell’Unione e degli Stati membri. Ove opportuno, e previa valutazione caso per caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio accademico esperti accademici e alti funzionari che rappresentano degli organi fuori dalla rete.
4. Il CAE:
a)
sostiene l’attuazione, attraverso la rete e il segretariato, del programma di lavoro annuale dell’AESD;
b)
sostiene il coordinamento generale delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD tra tutti gli istituti di formazione partecipanti;
c)
esamina il livello delle attività di formazione e di istruzione svolte nell’anno accademico precedente e contribuisce allo sviluppo dell’assicurazione della qualità attraverso la normazione e la certificazione;
d)
provvede alla sistematica valutazione di tutte le attività di formazione e di istruzione dell’AESD, segnatamente mediante la razionalizzazione delle valutazioni e delle relazioni sui corsi; e
e)
sviluppa un approccio su misura e basato sui bisogni per l’attuazione di un nuovo sistema di controllo di qualità i cui ambito dovrebbe essere valutato e deciso dal comitato direttivo dell’AESD.
5. Per svolgere i suoi compiti, il CAE può riunirsi in varie configurazioni incentrate sui progetti, se del caso con il sostegno del segretariato dell’AESD. Il CAE elabora il mandato di tali configurazioni, da sottoporre all’approvazione del comitato direttivo. Ogni configurazione riferisce in merito alle proprie attività al CAE almeno una volta all’anno. Su proposta del consiglio accademico o del segretariato dell’AESD, il comitato direttivo può decidere di prorogare o porre fine al mandato di configurazioni specifiche.
6. Il regolamento interno del comitato direttivo si applica
mutatis mutandis
al CAE e a qualsiasi configurazione specifica.
Articolo 10
Capo dell’AESD
1. Il capo dell’AESD è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’AESD ed è il rappresentante legale dell’AESD.
2. Sotto la direzione e la responsabilità generale dell’alto rappresentante, il capo dell’AESD assicura il funzionamento dell’AESD, nonché un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, mantenendo nel contempo un elevato livello di competenze, professionalità e standard etici nella gestione del segretariato dell’AESD, e assicura efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività dell’AESD.
3. Il capo dell’AESD è responsabile dinanzi al comitato direttivo delle attività connesse allo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti dell’AESD.
4. Il capo dell’AESD fornisce consulenza e assistenza al comitato direttivo e al consiglio accademico esecutivo in merito all’organizzazione e alla gestione complessive delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD.
5. Il capo dell’AESD è incaricato della relazione annuale dell’AESD, anche per quanto riguarda le spese finanziarie, contenente lo stato di avanzamento della sua missione e dei suoi obiettivi, nonché è incaricato dell’attuazione di eventuali orientamenti strategici forniti dal Consiglio in seguito alla loro approvazione da parte del comitato direttivo.
6. Il capo dell’AESD presenta un piano di lavoro annuale al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dai membri della rete di cui all’articolo 7, in stretta cooperazione con il SEAE e, se del caso, relativamente ai finanziamenti, con la Commissione.
7. Il capo dell’AESD presenta al comitato direttivo uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’AESD entro il 15 giugno di ogni anno. Previa approvazione del comitato direttivo, il capo dell’AESD trasmette alla Commissione lo stato di previsione delle entrate e delle spese.
Articolo 11
Selezione del capo dell’AESD
1. I candidati alla funzione di capo dell’AESD sono persone di competenza ed esperienza riconosciute in materia di formazione e di istruzione, nonché con esperienza pertinente in materia di gestione di un livello adeguato. Ogni Stato membro può proporre un candidato per la funzione di capo dell’AESD. A tale funzione può candidarsi anche il personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, compreso il SEAE.
2. La procedura di preselezione è organizzata sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. La commissione di preselezione è composta da tre rappresentanti del SEAE. È presieduta dal presidente del comitato direttivo. Sulla base dei risultati della preselezione, l’alto rappresentante sottopone al comitato direttivo una raccomandazione con un elenco ristretto di almeno tre candidati, redatto secondo l’ordine delle preferenze espresse dalla commissione di preselezione. I candidati presentano al comitato direttivo la loro visione dell’AESD, dopodiché il comitato direttivo è invitato a classificare i candidati mediante votazione scritta a scrutinio segreto. Il candidato che ottiene il numero più elevato di voti espressi è nominato dall’alto rappresentante per un periodo non superiore a tre anni. Se i candidati meglio classificati ottengono un pari numero di voti, si procede ad ulteriori votazioni riguardo a tali candidati, per quanto necessario, fino a quando un unico candidato ottiene il più elevato numero di voti.
3. Fatta salva la responsabilità politica del capo dinanzi al comitato direttivo ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della presente decisione, il capo dell’AESD esercita le sue funzioni in qualità di membro del personale del SEAE sotto l’autorità dell’alto rappresentante quale autorità con il potere di nomina o autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione rispettivamente («autorità con il potere di nomina»).
4. Sei mesi prima della fine del periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il comitato direttivo valuta l’esecuzione dei compiti del capo dell’AESD, anche per quanto riguarda lo svolgimento della missione e degli obiettivi dell’AESD, rispetto alla visione per l’AESD presentata durante il processo di selezione di cui al paragrafo 2 e i risultati conseguiti, nonché sulla base di eventuali elementi presentati dal SEAE nel suo ruolo di sostegno dell’alto rappresentante, relativamente alla prestazione complessiva in materia di gestione. Il comitato direttivo propone all’alto rappresentante di prorogare il mandato del capo dell’AESD o decide di avviare una procedura per la selezione di un nuovo capo dell’AESD. In caso di proroga, la durata totale del mandato del capo dell’AESD non è superiore a cinque anni.
5. L’alto rappresentante può decidere in qualsiasi momento, con il consenso del comitato direttivo, di porre fine all’incarico del capo, a norma dell’articolo 47, lettera b), punti ii) e iii), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea o dell’articolo 9 dell’allegato IX dello statuto dei funzionari («statuto dei funzionari»), a seguito, in quest’ultimo caso, di un’indagine amministrativa avviata dall’autorità con il potere di nomina del SEAE a norma dell’articolo 86 dello statuto dei funzionari.
Articolo 12
Vicecapo dell’AESD
1. A condizione che siano disponibili risorse adeguate, il capo dell’AESD è assistito da un vicecapo dell’AESD nell’esercizio di tutte le responsabilità che incombono al capo, come indicato nella presente decisione.
2. Se il comitato direttivo concorda sulla nomina di una persona incaricata di tale funzione, il vicecapo dell’AESD è un membro del personale del SEAE o di un’altra istituzione, organo o organismo dell’Unione distaccato presso il SEAE ed è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
3. Il capo dell’AESD organizza il processo di selezione in consultazione con l’alto rappresentante e il comitato direttivo. I candidati devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1. Il candidato prescelto è approvato dal comitato direttivo e nominato dall’alto rappresentante per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, prorogabile fino a due anni supplementari.
Articolo 13
Segretariato dell’AESD
1. Il segretariato dell’AESD assiste il capo dell’AESD nello svolgimento dei suoi compiti e fornisce sostegno al comitato direttivo e al consiglio accademico esecutivo, comprese le varie configurazioni.
2. Il segretariato:
a)
sostiene il comitato direttivo in tutte le sue attività e assiste il consiglio accademico esecutivo nel garantire la qualità e la coerenza complessive delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD;
b)
offre supporto alla propria rete per sviluppare ulteriormente una cultura europea comune della sicurezza e della difesa, e assiste i membri della rete nel coordinamento e nell’organizzazione delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD;
c)
consente agli erogatori di formazione degli Stati membri di mettere in comune e condividere formazioni adeguate;
d)
fornisce consulenza sullo svolgimento della formazione, compresa la promozione e il sostegno dello sviluppo dell’assicurazione della qualità, attraverso meccanismi di normazione e certificazione;
e)
facilita l’accesso a oratori adeguati.
Articolo 14
Sostegno da parte del SEAE
1. Le spese derivanti dall’assunzione del capo e di un membro del personale in qualità di assistente, nonché le spese connesse all’ospitalità del capo e del segretariato presso i propri locali, comprese le spese per la tecnologia dell’informazione, sono a carico del SEAE.
2. Il SEAE fornisce all’AESD il supporto amministrativo necessario per l’assunzione e la gestione del personale. A tal fine, il SEAE istituisce una squadra di personale statutario dell’AESD quale entità amministrativa gestita dal capo dell’AESD in qualità di membro del personale del SEAE. Su richiesta del capo dell’AESD e a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, il SEAE assume e impiega agenti contrattuali assegnati alla squadra di personale statutario dell’AESD.
3. L’AESD compensa finanziariamente il SEAE per la fornitura di sostegno amministrativo. Un accordo a livello dei servizi tra il SEAE e l’AESD e approvato dal comitato direttivo stabilisce le modalità dettagliate di tale compenso, che non eccede complessivamente il 6 % dell’importo finanziario di riferimento, come previsto all’articolo 16, paragrafo 1.
Articolo 15
Personale dell’AESD
1. Il personale dell’AESD è costituito da:
a)
esperti nazionali distaccati presso il segretariato dell’AESD dagli Stati membri;
b)
personale amministrativo assunto dal SEAE al fine di svolgere i propri compiti nell’ambito della squadra di personale statutario dell’AESD e a carico del bilancio dell’AESD;
c)
membri del personale del SEAE o personale distaccato presso il SEAE da istituzioni dell’Unione e assegnato alla squadra di personale statutario dell’AESD.
2. L’AESD può accogliere tirocinanti nonché esperti e professori e ricercatori invitati.
3. Il numero di posti da assegnare al sostegno dell’AESD è deciso dal comitato direttivo in funzione delle esigenze documentate e della disponibilità di risorse finanziarie, unitamente al progetto di proposta di bilancio annuale.
4. La decisione dell’alto rappresentante che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica
mutatis mutandis
agli esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri e che sono sotto l’autorità del capo dell’AESD. I membri del personale assunti come personale del SEAE assegnato alla squadra di personale statutario dell’AESD godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti gli obblighi previsti dallo statuto dei funzionari e dalle norme di attuazione adottate dal SEAE. L’alto rappresentante agisce in qualità di autorità che ha il potere di nomina per tale personale.
5. Qualora un membro del personale dell’AESD assegnato a un posto non dirigenziale desideri chiedere assistenza in relazione ad atti o comportamenti di altri membri del personale non dirigenziale, può presentare una richiesta al capo dell’AESD o al vicecapo dell’AESD. Per trattare tali richieste, il capo dell’AESD o il vicecapo dell’AESD può chiedere sostegno amministrativo al SEAE, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, e può confrontarsi con l’autorità del SEAE competente per la squadra di personale statutario assegnato all’AESD. In tale situazione, il capo dell’AESD o il vicecapo dell’AESD è abilitato ad adottare tutte le misure necessarie nei confronti degli esperti nazionali distaccati, mentre l’autorità del SEAE competente può adottare tutte le misure necessarie nei confronti della squadra di personale statutario assegnata all’AESD, in base alle norme applicabili in seno al SEAE.
6. Qualora il personale non dirigenziale desideri chiedere assistenza in relazione ad atti o comportamenti del personale dirigenziale, può presentare una richiesta al direttore generale della gestione delle risorse del SEAE, cui è concessa la necessaria delega di potere per il trattamento di tali richieste. In tal caso, il direttore generale della gestione delle risorse riferisce all’alto rappresentante, che agisce in qualità di autorità che ha il potere di nomina, e propone qualsiasi misura che ritenga appropriata e proporzionata alla situazione. Il comitato direttivo è informato di conseguenza.
7. In tutte le situazioni, le richieste di assistenza sono trattate entro il termine previsto all’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari, come interpretato dalla Corte di giustizia.
Articolo 16
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell’AESD nel periodo dal 1
o
gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 è di 2 933 303,62 EUR. L’importo o gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire l’esecuzione delle spese dell’AESD per i periodi seguenti sono decisi dal Consiglio.
2. Tutte le spese finanziate con gli importi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con gli importi di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude una convenzione di sovvenzione con l’AESD.
Articolo 17
Contributi finanziari volontari
1. L’AESD può, ove concordato dal comitato direttivo, ricevere e gestire contributi volontari degli Stati membri, degli istituti o di altri donatori. Detti contributi sono identificati come tali dall’AESD.
2. Gli accordi tecnici e finanziari dei contributi di cui al paragrafo 1 sono negoziati e concordati dall’AESD. Tali accordi comprendono disposizioni sulle norme applicabili che disciplinano la corretta gestione delle spese finanziate da tali contributi volontari.
Articolo 18
Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione
L’AESD può ricevere contributi in natura. Ciascuno Stato membro contributore, istituzione, organo, organismo, istituto dell’Unione e il SEAE sostengono tutte le spese relative alla propria partecipazione all’AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD. Ogni partecipante alle attività di formazione e di istruzione dell’AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.
Articolo 19
Attuazione di progetti
1. L’AESD può chiedere di partecipare a progetti di ricerca o di altro tipo nel settore della PESC. L’AESD può partecipare in qualità di coordinatore o di membro del progetto. Il capo, o il suo rappresentante, può diventare un membro del «comitato consultivo» di tali progetti o può delegare tale compito a uno dei presidenti delle configurazioni del consiglio accademico o a un membro del segretariato.
2. I contributi derivanti da tali progetti sono contabilizzati separatamente dal contributo previsto dagli accordi finanziari di cui all’articolo 16 e da contributi finanziari volontari di cui all’articolo 17 e sono utilizzati in linea con gli obiettivi dell’AESD.
Articolo 20
Partecipazione alle attività di formazione e di istruzione dell’AESD
1. Tutte le attività di formazione e di istruzione dell’AESD sono aperte alla partecipazione dei cittadini degli Stati membri.
2. Le attività di formazione e di istruzione dell’AESD, in particolare le attività di formazione e istruzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), possono anche essere aperte alla partecipazione dei cittadini di paesi che sono candidati all’adesione all’Unione e, nel caso, dei cittadini di altri paesi terzi e dei membri o del personale di organizzazioni internazionali su base di reciprocità, nonché delle pertinenti ONG.
Articolo 21
Norme di sicurezza
All’AESD si applica la decisione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 19 giugno 2023, relativa alle norme di sicurezza del servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 22
Accesso ai documenti
All’AESD si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
.
Articolo 23
Protezione delle informazioni classificate UE
All’AESD si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio
(
3
)
.
Articolo 24
Riesame
Entro il 10 dicembre 2029, l’alto rappresentante, informato del parere del comitato direttivo, presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione corredata, se del caso, di proposte di riesame.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 26
Pubblicazione
La presente decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
NAGY I.
(
1
)
Decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, che istituisce l’Accademia europea per la sicurezza e la difesa e abroga la decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio (
GU L 348 del 20.10.2020, pag. 1
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1515/oj).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (
GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
).
(
3
)
Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (
GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3116/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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