Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 3207/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3207 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 12/12/2024 In vigore dal: 12/12/2024 Documento ufficiale

Fino a quando la Lettonia può applicare il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) sulle operazioni di legname per combattere le frodi IVA?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2024/3207 autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura derogatoria dal sistema ordinario di IVA fino al 31 dicembre 2026. Questa deroga consente alle autorità lettoni di designare il destinatario della fornitura di legname (anziché il fornitore) come soggetto debitore dell'IVA, applicando il meccanismo di inversione contabile. La misura si applica specificamente al mercato del legname, uno dei settori economici più importanti della Lettonia, dove le autorità fiscali hanno riscontrato frodi IVA diffuse dovute alla presenza di numerosi piccoli operatori locali e fornitori individuali difficili da controllare. Il Consiglio dell'UE ha stabilito che questa proroga è l'ultima consentita: entro il 31 dicembre 2026, la Lettonia dovrà implementare misure convenzionali alternative (controlli ordinari, tracciamento dei materiali, monitoraggio della conformità) per combattere le frodi, rendendo così superflua un'ulteriore estensione della deroga. La misura non comporta impatti negativi sulle risorse proprie dell'Unione derivanti dall'IVA.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/3207 del Consiglio, del 12 dicembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2024/3207 of 12 December 2024 amending Implementing Decision 2009/1008/EU authorising the Republic of Latvia to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3207 23.12.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/3207 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione 2006/42/CE del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio ( 3 ) , al fine di designare il destinatario quale soggetto tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura di legname o sulla prestazione di servizi connessi fino al 31 dicembre 2009. Con decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio ( 4 ) , in deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è stata autorizzata a continuare a designare il destinatario di legnale o servizi connessi quale soggetto debitore dell’IVA nell’ambito di operazioni relative al legname fino al 31 dicembre 2012 («misura speciale»). La misura speciale è stata successivamente prorogata con le decisioni di esecuzione 2013/55/UE ( 5 ) , (UE) 2015/2396 ( 6 ) , (UE) 2018/2006 ( 7 ) e (UE) 2022/81 del Consiglio ( 8 ) e scade il 31 dicembre 2024. (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 maggio 2024, la Lettonia ha chiesto l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, primo comma della direttiva 2006/112/CE, di continuare ad applicare la misura speciale («domanda»). Tale domanda era corredata di una relazione sull’applicazione della misura speciale. (3) A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda a 25 Stati membri con lettera del 3 settembre 2024, e all’Italia il 4 settembre 2024. Con lettera del 5 settembre 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta. (4) Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all’IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all’IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso, le autorità fiscali lettoni hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il pagamento dell’IVA nelle operazioni relative al legname, che si è dimostrato molto efficace e ha ridotto notevolmente le frodi in tale mercato. (5) Generalmente le misure speciali sono concesse per un periodo limitato in modo da poter valutare se tali misure speciali siano idonee ed efficaci. Le misure speciali concedono agli Stati membri il tempo necessario per introdurre altre misure convenzionali a livello nazionale per monitorare la circolazione dei materiali, il pagamento dell’IVA e la conformità dei soggetti passivi tali da affrontare il rispettivo problema fino alla scadenza della misura speciale, rendendo in tal modo ridondante una proroga della stessa. Solo in casi eccezionali si concede una misura speciale, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. (6) Pertanto, prima della scadenza della proroga della misura speciale ai sensi della presente decisione di esecuzione, la Lettonia dovrebbe attuare altre misure convenzionali per combattere e prevenire le frodi in materia di IVA nel mercato del legname tali da non rendere più necessaria un’ulteriore proroga della misura speciale. (7) La Lettonia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare tale misura speciale soltanto fino al 31 dicembre 2026. (8) La misura speciale di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA. (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1008/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2026.». Articolo 2 Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. Articolo 3 La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente PINTÉR S. ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari ( GU L 25 del 28.1.2006, pag. 31 ). ( 3 ) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 del 24.12.2009, pag. 30 ). ( 5 ) Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 22 del 25.1.2013, pag. 16 ). ( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 332 del 18.12.2015, pag. 142 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 322 del 18.12.2018, pag. 20 ). ( 8 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/81 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 13 del 20.1.2022, pag. 49 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3207/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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