Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ((a norma
dell'articolo 1)), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106. (17G00124)
Quali sono i requisiti e i criteri per acquisire la qualifica di impresa sociale secondo il Decreto Legislativo 112/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 112/2017 definisce l'impresa sociale come un ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La normativa si applica a tutti gli enti privati, incluse le forme previste dal libro V del codice civile, purché adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti e favoriscano il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati.
Tuttavia, non possono acquisire questa qualifica le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino l'erogazione di beni e servizi ai soli soci o associati. Le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 acquisiscono automaticamente la qualifica di diritto, così come gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono applicare le norme limitatamente alle attività di interesse generale, a condizione che adottino un regolamento specifico e costituiscano un patrimonio destinato.
Per i commercialisti e i consulenti aziendali, è rilevante che l'impresa sociale deve rispettare il principio di trasparenza gestionale e mantenere una contabilità separata. Gli enti religiosi e le fabbricerie rispondono delle obbligazioni contratte solo nei limiti del patrimonio destinato, con protezione dei creditori ordinari dell'ente.
La normativa si coordina con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e con il decreto sulle società benefit (D.Lgs. 175/2016), creando un quadro normativo integrato per le organizzazioni che perseguono finalità sociali pur operando in forma imprenditoriale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 112/2017
# DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112
## Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, <em><strong>((a norma
dell'articolo 1))</strong></em>, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106. (17G00124)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione ; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 , recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; Visto in particolare l' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; Visto l' articolo 6 della legge n. 106 del 2016 , recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Nozione e qualifica di impresa sociale 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile , che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e alle fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ,)) le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e le fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge n. 222 del 1985 )) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto ((o della fabbriceria)) non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2. 4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991 , come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1. 5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 . 7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 .
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Il Decreto Legislativo 112/2017 è il riferimento normativo per la qualifica di impresa sociale, disciplinando requisiti di costituzione, assenza di scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche. Commercialisti e consulenti lo consultano per questioni relative a cooperative sociali, patrimonio destinato, trasparenza gestionale, responsabilità limitata e coordinamento con il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e le società benefit.
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