Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione. (11G0053)
Quali sono le principali modifiche apportate dal Decreto Legislativo 12/2011 all'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta e come incidono sulla somma sostitutiva dell'IVA all'importazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 12/2011 rappresenta un intervento normativo di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, finalizzato a coordinare la finanza pubblica regionale con il processo di federalismo fiscale nazionale. La norma principale riguarda la soppressione graduale della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione, un meccanismo che prevedeva un'assegnazione statale compensativa alla Regione. Il decreto stabilisce che questa somma sostitutiva sarà completamente abrogata a partire dal 1° gennaio 2017, con una riduzione progressiva dell'assegnazione statale negli anni precedenti: 239 milioni di euro nel 2011, aumentando fino a 316 milioni nel 2016. Questa disposizione si applica specificamente alla Valle d'Aosta in quanto regione a statuto speciale e rappresenta un adeguamento della sua struttura finanziaria nel contesto del federalismo fiscale, richiedendo una riorganizzazione delle entrate regionali e una conseguente revisione della legge 690/1981 sull'ordinamento finanziario regionale.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 12
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 12/2011
# DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 12
## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981,
n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.
(11G0053)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta; Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690 ; Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2011)»; Visto l'accordo 11 novembre 2010 tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell' articolo 119 della Costituzione ; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , è abrogato. 2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , è ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1981, n. 331. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948 ; il testo dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto dall' art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993 ), è il seguente: «Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.». - La legge 26 novembre 1981, n. 690 , è citata nella nota al titolo. - La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O. Note all'art. 1: - La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.
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Il Decreto Legislativo 12/2011 è il riferimento normativo per la Valle d'Aosta in materia di federalismo fiscale, somma sostitutiva dell'IVA all'importazione e autonomia finanziaria regionale. Consulenti tributari e amministratori regionali lo consultano per comprendere le modifiche all'ordinamento finanziario, l'assegnazione statale e l'armonizzazione della legislazione nazionale con le particolari condizioni di autonomia della regione a statuto speciale.
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