Decreto Legislativo Contabilità

Decreto Legislativo 139/2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge ((e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo

Pubblicato: 04/09/2015 In vigore dal: 18/08/2015 Documento ufficiale

Quali sono le principali definizioni e ambiti di applicazione del Decreto Legislativo 139/2015 in materia di bilanci d'esercizio e consolidati?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 139/2015 attua la direttiva europea 2013/34/UE e disciplina la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati per le società di capitali e altri soggetti individuati dalla legge. Si applica a tutte le imprese obbligate alla redazione del bilancio, con particolare attenzione alle grandi società (quelle che superano almeno due dei tre limiti dimensionali: totale attivo 20 milioni di euro, ricavi netti 40 milioni di euro, 250 dipendenti medi) e ai gruppi di medie dimensioni. Il decreto introduce definizioni precise di concetti fondamentali come "società madre", "società figlia", "enti di interesse pubblico" e stabilisce i criteri per l'identificazione delle imprese soggette a obblighi di trasparenza rafforzati. In particolare, il decreto contiene disposizioni specifiche per le società operanti nel settore estrattivo e forestale, imponendo obblighi di comunicazione delle informazioni sui pagamenti effettuati ai governi, secondo quanto previsto dalla successiva direttiva 2021/2101/UE. Queste norme rappresentano il quadro normativo di riferimento per la corretta redazione e presentazione dei documenti contabili, garantendo comparabilità e trasparenza a livello europeo.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 139/2015 # DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 ## Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge <em><strong>((e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali))</strong></em>. (15G00153) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87, quinto comma , e 117, secondo comma, della Costituzione ; Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ; Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ; Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 , legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , recante esercizio delle opzioni previste dall' articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 , recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , recante attuazione della direttiva 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicit&agrave; dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per: a) &laquo;enti di interesse pubblico&raquo;: gli enti indicati dall' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ; b) &laquo;Governo&raquo;: qualsiasi autorit&agrave; nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonch&egrave; le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato; c) &laquo;grande societ&agrave;&raquo;: la societ&agrave; che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali: 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250; d) &laquo;gruppo di medie dimensioni&raquo;: il gruppo costituito da una societ&agrave; madre e una o pi&ugrave; societ&agrave; figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro; 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro; 3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250; e) &laquo;societ&agrave; madre&raquo;: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ; f) &laquo;societ&agrave; figlia&raquo;: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 ; g) &laquo;societ&agrave; madre europea&raquo;: societ&agrave; soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE ; h) &laquo;industria estrattiva&raquo;: le attivit&agrave; economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 ; i) &laquo;utilizzo delle aree forestali primarie&raquo;: le attivit&agrave; economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 ; l) &laquo;pagamento&raquo;: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attivit&agrave; di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una societ&agrave; operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di &laquo;Governo&raquo; di cui alla lettera b), a titolo di: 1) diritti di produzione; 2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite; 3) royalties; 4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista; 5) premi di firma, di scoperta e di produzione; 6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso; 7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti; m) &laquo;progetto&raquo;: attivit&agrave; operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o pi&ugrave; obbligazione di pagamento verso un Governo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato &egrave; stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali &egrave; operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit&agrave; europee (GUCE). Note alle premesse: L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non pu&ograve; essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L' art. 117, comma secondo, della Costituzione , &egrave; il seguente: "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt&agrave; metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. " La direttiva 2013/34/UE &egrave; pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182. La direttiva 2006/43/CE &egrave; pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. La direttiva 78/660/CEE &egrave; pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222. La direttiva 83/349/CEE &egrave; pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193. La direttiva 84/253/CEE &egrave; pubblicata nella G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126. Il regolamento (CE) n. 1606/2002 &egrave; pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243. Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 ( delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, cos&igrave; recita: " Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 1. Il Governo &egrave; delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell' art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 . 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell' allegato B, nonch&egrave;, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinch&egrave; su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivit&agrave; ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e allegato B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonch&egrave; alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gi&agrave; assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ." "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , in materia di accesso ed esercizio delle attivit&agrave; di assicurazione e di riassicurazione (solvibilit&agrave; II) (rifusione) (termine di recepimento: 31 marzo 2015); 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata); 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art. 1 , punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015); 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015); 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , che modifica la direttiva 2003/41/CE , relativa alle attivit&agrave; e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE , sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014); 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13 , e da 15 a 22 ; 4 , paragrafo 1; 5 ; 7 , paragrafo 4; 8 , paragrafi da 2 a 9; 9 ; 10 , paragrafo 2; 11 , paragrafi 1 e 3; da 12 a 16 ; da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38 , paragrafi 1 e 2; da 39 a 42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I , II e III , termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell' allegato I , termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015); 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014); 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30 , 31 , paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art. 31 , paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12 , da 14 a 28, 30 e per l' allegato I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento); 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015); 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attivit&agrave; degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013); 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , recante modifica della direttiva 2009/16/CE , relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014); 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015); 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento); 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento); 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016)". La legge 24 dicembre 2012, n. 234 , (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.), &egrave; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE .), &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 , (Esercizio delle opzioni previste dall' art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.), &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66. Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 173 , (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.), &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143, S.O. La direttiva 91/674/CEE &egrave; pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 374. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 , ( Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE , relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE , relativa agli obblighi in materia di pubblicit&agrave; dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.), &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. La direttiva n. 86/635/CEE &egrave; pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. La direttiva 89/117/CEE &egrave; pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44. Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , (Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 ), &egrave; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 27, S.O. Note all'art. 1: Il testo dell' art. 16, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , gi&agrave; citato nelle premesse, cos&igrave; recita: "Art. 16 (Enti di interesse pubblico) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle societ&agrave; di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le societ&agrave; italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all' art. 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private ; d) le imprese di riassicurazione di cui all' art. 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private , con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all' art. 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private ; e) le societ&agrave; emittenti strumenti finanziari, che, ancorch&egrave; non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le societ&agrave; di gestione dei mercati regolamentati; g) le societ&agrave; che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le societ&agrave; di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le societ&agrave; di intermediazione mobiliare; l) le societ&agrave; di gestione del risparmio; m) le societ&agrave; di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE ; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all' art. 107 del TUB." Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE , al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 si vedano le note alle premesse. Il regolamento (CE) n. 1893/2006 &egrave; pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 393.

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