Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)
Cosa prevede il Decreto Legislativo 145/2017 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari?
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Il Decreto Legislativo 145/2017 disciplina l'obbligo di indicare nell'etichetta dei prodotti alimentari la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione, oppure di confezionamento qualora diverso da quello di produzione. Questa normativa si applica a tutti i produttori e confezionatori di alimenti commercializzati in Italia e nell'Unione europea, garantendo che i consumatori abbiano informazioni complete e corrette sulla provenienza del prodotto. Il decreto recepisce il regolamento europeo 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, assicurando trasparenza e tracciabilità dell'alimento per gli organi di controllo. In pratica, le aziende alimentari devono riportare chiaramente in etichetta l'indirizzo completo dello stabilimento dove il prodotto è stato realizzato o confezionato, facilitando così i controlli sanitari e la tutela della salute pubblica, nonché la rintracciabilità in caso di problemi di sicurezza alimentare.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 145/2017
# DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145
## Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e
dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016,
n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli articoli 3, 11 e 18; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione , la direttiva 90/496/CEE del Consiglio , la direttiva 1999/10/CE della Commissione , la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione ; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 , (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 5; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonchè per la tutela della salute. 2. Restano ferme le disposizioni recate dall' articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 , in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n. d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009) è pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002, n. L 31. - Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. - Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. - Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. - Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione , la direttiva 90/496/CEE del Consiglio , la direttiva 1999/10/CE della Commissione , la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72 , (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - La legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204. Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1169/2011 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 145/2017 è il riferimento normativo per etichettatura obbligatoria, tracciabilità alimentare e informazioni al consumatore secondo il regolamento UE 1169/2011. Aziende alimentari, produttori e confezionatori devono rispettare gli obblighi di indicazione della sede dello stabilimento, rintracciabilità dell'alimento e compliance con la normativa europea sulla sicurezza alimentare e igiene dei prodotti.
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