Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 173/1999
Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 173
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 173/1999
# DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 173
## Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di
gasoli e del petrolio lampante.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 19; Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995 , sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali è prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Nota al titolo: - Per quanto concerne la direttiva 95/60/CE v. note alle premesse. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 19 così recita: "Art. 19 (Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio , sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante). - 1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi: a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale; b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale; c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni; d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcanti". - La direttiva 95/60/CE del Consiglio è stata pubblicata nella GUCE n. L 29 del 6 dicembre 1995. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere c) e d), del citato D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 : "Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti: a)-b) (omissis); c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 0055); d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69)".
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