Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 197/2007

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

Pubblicato: 09/11/2007 In vigore dal: 06/11/2007 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 197

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 197/2007 # DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 197 ## Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie; Visto il Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , così come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 ; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 674 , recante ratifica della Convenzione relativa a danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 10 gennaio 2004, n. 12 , recante ratifica della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 798 del Codice della navigazione , il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 3 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, così dispone: «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.». - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 « Codice della navigazione » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 2 marzo 1963, n. 674 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie,» adottata a Roma il 7 ottobre 1952, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1963, n. 134. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 10 gennaio 2004, n. 12 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale», con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2004, n. 20, S.O. - Il Reg. (CE) 21 aprile 2004, n. 785/2004 «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili», è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138. - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. Note all'art. 1: - L' art. 798 del codice della navigazione così dispone: «Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.» - Per il regolamento (CE) n. 785/2004 , si vedano le note alle premesse.

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