Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 206/1996
Modificazioni ed integrazioni ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, in materia di assicurazione sulla vita e di assicurazione diversa dalla assicurazione sulla vita.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 206
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 206/1996
# DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 206
## Modificazioni ed integrazioni ai decreti legislativi 17 marzo 1995,
n. 174 e n. 175, in materia di assicurazione sulla vita e di
assicurazione diversa dalla assicurazione sulla vita.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , recante attuazione della direttiva 92/96/CEE, del Consiglio, del 10 novembre 1992 , in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 , in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996; Sulla proposta del Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modificazioni agli articoli 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , e 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 . 1. All' art. 29, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , ed all' art. 30, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , dopo le parole: "sempre che" sono inserite le seguenti: ", nel caso di azioni,". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - Il D.Lgs. n. 174/1995 reca attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita. - La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE n. L 360 del 9 dicembre 1992. - Il D.Lgs. n. 175/1995 reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992. Note all'art. 1: - Per il D.Lgs. n. 174/1995 , vedi note alle premesse. L'art. 29, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita: "1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del: a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in piu terreni o fabbricati, ancorchè detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento; b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati: 1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente; 2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi; c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato". - Per il D.Lgs. n. 175/1995 , vedi note alle premesse. L'art. 30, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita: "1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del: a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorchè detenuti tramite società immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento: b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati: 1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente; 2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi; c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.
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