Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 258/2000
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 258
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 258/2000
# DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 258
## Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge
24 aprile 1998, n. 128.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 , e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di risorse idriche; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modifiche, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 ; Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, della giustizia, degli affari esteri e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) "acque reflue industriali : qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;"; b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) "acque reflue urbane : acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;"; c) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) "agglomerato : area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;"; d) dopo la lettera n) è inserita la seguente: "n-bis) "utilizzazione agronomica : la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all'applicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;"; e) dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis) "gestore del servizio idrico integrato : il soggetto che in base alla convenzione di cui all' articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;"; f) dopo la lettera aa) è inserita la seguente: "aa-bis) "fognature separate : la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;"; g) dopo la lettera cc) è inserita la seguente: "cc-bis) "scarichi esistenti : gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;". Avvertenza: Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 20 ottobre 2000 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , nonchè ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
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