Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037)
Quali sono le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 26/2017 per le violazioni delle norme sui mangimi secondo il Regolamento CE 767/2009?
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Il Decreto Legislativo 26/2017 stabilisce il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 767/2009, che disciplina l'immissione sul mercato e l'uso dei mangimi destinati all'alimentazione animale. La normativa si applica a tutti i soggetti che operano nella filiera dei mangimi, inclusi produttori, distributori e commercianti, nonché agli operatori del settore zootecnico che utilizzano questi prodotti. Il decreto recepisce a livello nazionale gli obblighi europei in materia di sicurezza alimentare per gli animali, prevedendo sanzioni amministrative e penali per chi non rispetta i requisiti di composizione, etichettatura, tracciabilità e igiene dei mangimi. Per le aziende e i professionisti del settore, è fondamentale conoscere queste disposizioni poiché le violazioni possono comportare conseguenze significative sia dal punto di vista economico che reputazionale, oltre a possibili blocchi della commercializzazione dei prodotti.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 26/2017
# DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2017, n. 26
## Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione
sul mercato e sull'uso dei mangimi. (17G00037)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 33; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'articolo 2; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 , recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ; Visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio , 80/511/CEE della Commissione , 82/471/CEE del Consiglio , 83/228/CEE del Consiglio , 93/74/CEE del Consiglio , 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione e in particolare l'articolo 31; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ; Vista la legge del 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 , recante attuazione della direttiva 2001/102/CE , della direttiva 2002/32/CE , della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE , relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 , recante attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali; Visto il decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 190 , recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare; Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 , recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi; Visto il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 , attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 novembre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio , 80/511/CEE della Commissione , 82/471/CEE del Consiglio , 83/228/CEE del Consiglio , 93/74/CEE del Consiglio , 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione , di seguito denominato «regolamento». 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni dell'articolo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - Il testo dell' art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell' art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.». - La legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1963, n. 82. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell' art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, S.O. - Il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio , 80/511/CEE della Commissione , 82/471/CEE del Consiglio , 83/228/CEE del Consiglio , 93/74/CEE del Consiglio , 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 1° settembre 2009, n. L 229. - Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8. - La legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59. - La legge 3 febbraio 2011, n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n. 41. - Il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 (Attuazione della direttiva 2001/102/CE , della direttiva 2002/32/CE , della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE , relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 2004, n. 139. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Attuazione delle direttive 93/74/CEE , 94/39/CE , 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O. - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2006, n. 118. - Il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi è pubblicato nella G.U.U.E. 8 febbraio 2005, n. L 35. Entrato in vigore l'8 febbraio 2005. - Il decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 142 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2009, n. 239. - Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223 (Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, S.O. Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 767/2009 si veda nelle note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 26/2017 è il riferimento normativo per sanzioni amministrative e penali in materia di mangimi, disciplinando violazioni del Regolamento CE 767/2009 su immissione sul mercato, etichettatura, tracciabilità e requisiti igienici. Operatori del settore zootecnico, produttori di mangimi e consulenti agroalimentari lo consultano per conformità normativa, responsabilità amministrativa e prevenzione di illeciti nella filiera dell'alimentazione animale.
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