Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 28/2015

Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044)

Pubblicato: 18/03/2015 In vigore dal: 16/03/2015 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e i limiti per l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto secondo il Decreto Legislativo 28/2015?

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Il Decreto Legislativo 28/2015 introduce l'articolo 131-bis nel Codice Penale, che esclude la punibilità per i reati sanzionati con pena detentiva non superiore a cinque anni o con sola pena pecuniaria, quando ricorrono due condizioni fondamentali: l'offesa deve essere di particolare tenuità (valutata secondo le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo) e il comportamento deve risultare non abituale. Questa norma si applica a una vasta categoria di reati minori, rappresentando un'importante innovazione nel sistema sanzionatorio italiano orientato verso la depenalizzazione di condotte di scarsa rilevanza sociale.

Tuttavia, la norma prevede importanti eccezioni: l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, con crudeltà (anche verso animali), con sevizie, oppure ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima. Inoltre, il comportamento è considerato abituale se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure ha commesso più reati della stessa indole. La disposizione non pregiudica l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, mantenendo intatta la responsabilità civile del reo.

Per i professionisti del diritto penale e della giustizia, questa norma rappresenta uno strumento cruciale per la razionalizzazione del sistema penale, permettendo di evitare l'avvio di procedimenti per fatti di minima rilevanza. Tuttavia, richiede una valutazione caso per caso delle circostanze concrete, con particolare attenzione alle modalità della condotta e alla personalità del reo, rendendo necessaria un'analisi approfondita prima di applicare l'esclusione della punibilità.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 28/2015 # DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 ## Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00044) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67 , recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonchè disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera m); Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante approvazione del testo definitivo del codice penale ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 , recante approvazione del codice di procedura penale ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al codice penale 1. Dopo l' articolo 131 del codice penale , le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena». 2. Prima dell'articolo 132 è inserito il seguente: «Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14. - (Decreti legislativi) 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell' articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili): «Art. 1. - (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie). 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: dalla lettera a) alla lettera l) (Omissis). m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale; (Omissis).».

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Il Decreto Legislativo 28/2015 disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, un istituto fondamentale per la depenalizzazione di reati minori e la razionalizzazione del sistema sanzionatorio italiano. Professionisti del diritto penale devono considerare i criteri di valutazione dell'offesa, l'abitualità del comportamento, le circostanze aggravanti e le eccezioni tassative (motivi abietti, crudeltà, sevizie, approfittamento della minorata difesa) per applicare correttamente questa norma nei procedimenti penali.

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