Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di Enti e Societa' tassabili in base a bilancio.
Quali termini di prescrizione e decadenza sono stati prorogati dal Decreto Legislativo 318/1948 per le imposte dirette?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 318/1948 ha disposto una proroga dei termini di prescrizione e decadenza che l'Amministrazione dello Stato aveva per accertare e riscuotere le imposte dirette. Questa norma si applica specificamente agli enti e alle società tassabili in base a bilancio, cioè soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base del loro bilancio d'esercizio. La proroga riguardava tutti i termini che sarebbero scaduti entro il 31 dicembre 1948, i quali venivano estesi fino a quella data, garantendo all'Amministrazione finanziaria un ulteriore periodo per esercitare i propri poteri di controllo e accertamento. Successivamente, la Legge 1451/1948 ha prorogato ulteriormente questi stessi termini al 31 dicembre 1949, dimostrando l'esigenza di estendere i tempi di verifica nel periodo post-bellico. Per commercialisti e aziende, questa norma rappresenta un esempio storico di come lo Stato possa estendere i propri diritti di accertamento attraverso provvedimenti legislativi straordinari, influenzando la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 318
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 318/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 318
## Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei
confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle
imposte dirette a carico di Enti e Societa' tassabili in base a
bilancio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Art. 1 I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1948, n. 1451 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi [...] del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 , [...] vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948".
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Il Decreto Legislativo 318/1948 disciplina la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per imposte dirette, istituti fondamentali nel diritto tributario che determinano quando l'Amministrazione perde il diritto di accertamento. La norma è rilevante per commercialisti che gestiscono verifiche fiscali, accertamenti e controversie tributarie su reddito d'impresa e tassazione di enti e società.
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