Una società nata da scissione con scorporo può beneficiare della compensazione per le ritenute sui dipendenti se continua l'attività della società scissa, anche se formalmente è di nuova costituzione?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate risponde negativamente a questa domanda. La normativa dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede che le imprese appaltatrici possono usufruire della compensazione per le ritenute fiscali sui dipendenti solo se possiedono specifici requisiti, tra cui risultare in attività da almeno tre anni. Nel caso di scissione con scorporo, la società beneficiaria è formalmente una società di nuova costituzione, anche se continua l'attività economica della società scissa. L'Agenzia chiarisce che il "principio di continuità e neutralità" delle operazioni straordinarie non può essere interpretato in modo estensivo per includere il periodo di attività della società scissa nel computo dei tre anni richiesti. Questa soluzione è motivata dal fatto che le condizioni dell'articolo 17-bis rappresentano un presupposto specifico di una norma speciale a finalità antielusiva, che non consente interpretazioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge. Di conseguenza, la società istante non può conteggiare i 28 anni di attività della scissa e rimane soggetta agli obblighi documentali più stringenti fino al raggiungimento del triennio dalla propria costituzione.
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Riferimento normativo
Articolo 17–bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – Scissione mediante scorporo di società ex art. 2506.1 c.c.
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 50/2026
OGGETTO: Articolo 17–bis, comma 5, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 –
Scissione mediante scorporo di società ex art. 2506.1 c.c.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA, di seguito istante, espone quanto nel prosieguo sinteticamente
riportato.
L'istante rappresenta di essere «stata costituita il [...] 2025 mediante scissione con
scorporo dalla società BETA (ora GAMMA). La scissa ha assunto il ruolo di holding
del gruppo d'imprese esercendo anche attività immobiliare e la beneficiaria continua
l'attività di costruzione e commercio all'ingrosso nonché installazione e riparazione
d'impianti di refrigerazione, condizionamento e riscaldamento in genere, che veniva
svolta dalla scissa sin dalla sua costituzione in data [...] 1997».
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A fronte dell'intervenuta scissione, la società chiede chiarimenti in ordine
all'applicazione della normativa relativa alle semplificazioni documentali nei rapporti
tra committenti ed imprese appaltatrici in materia di ritenute ai dipendenti presso queste
ultime, disciplinate dall'articolo 17bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
In proposito, l'istante precisa che «[f]ormalmente la società ALFA è una società
di nuova costituzione in quanto l'atto costitutivo è stato iscritto al Registro Imprese in
data [...] 2025, quindi non può richiedere il rilascio del DURF all'Agenzia delle Entrate
non avendo il requisito del triennio di attività pregressa; di fatto però l'attività qui in
esame è esercitata continuativamente da 28 anni. [...]
L'impossibilità di richiedere il DURF porta con sé lo svantaggio di non poter
usufruire dell'istituto della compensazione per il versamento delle ritenute di natura
erariale effettuate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, cosa che invece poteva
essere fatta da BETA prescissione».
Ciò posto, dopo aver richiamato alcuni documenti di prassi relativi
all'applicazione dei principi di neutralità fiscale e di continuità nell'ambito delle
operazioni di scissione, l'istante rileva che «l'Agenzia delle Entrate non si è mai espressa
sulla possibilità di rilascio del DURF a società che nascono per effetto di operazioni
straordinarie [...] ma che nei fatti continuano l'attività proveniente dalla società scissa».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante «ritiene (non rientrando nella casistica di azienda ''mordi e fuggi''
di stampo elusivo che la norma vuole contrastare) che, per il soddisfacimento dei
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requisiti per il rilascio del DURF, nell'ambito della continuità e della neutralità
dell'attività aziendale trasferita con la scissione con scorporo, non debba essere
considerata al pari di una società neocostituita. Per la Società, al fine della verifica
dei requisiti di cui al comma 5, dell'art. 17bis, si ritiene debba conteggiarsi anche
il pregresso esercizio dell'attività con continuità ultraventennale, quindi considerando
retroattivamente anche l'operato della scissa. L'esercizio pregresso dell'attività di
costruzione e commercio all'ingrosso nonché installazione e riparazione d'impianti di
refrigerazione, condizionamento e riscaldamento in genere non potrà invece essere
considerata in favore della società scissa che, a mezzo dell'operazione straordinaria, se
ne è privata in toto intraprendendo l'attività immobiliare e di holding».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di eventuali requisiti richiesti dalla legge e richiamati dai
documenti di prassi ai fini della spettanza di possibili benefici. Dette verifiche, infatti,
esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed
in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione
finanziaria (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Premesso quanto sopra, occorre ricordare come l'articolo 17bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede che «1. In deroga alla disposizione di cui
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all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte
dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o
più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro
200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni
strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono
tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici,
obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle
ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa
appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente
impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui
al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di
compensazione.
2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo
degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o
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affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese
subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente
articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,
impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati
dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta
al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite
nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente.
[...]
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le
imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al
committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del
mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi
dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati
nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi
o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito
affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi
superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora
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dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di
cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la
certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese
dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
[...]
8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese
appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente
articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità
di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi
assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma
1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali
e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni
erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi
affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma
5».
Come chiarito dalla circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, il richiamato
articolo 17bis «contiene un'articolata disciplina volta a contrastare l'omesso o
insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, di ritenute fiscali,
nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori [...] prevedendo nuovi adempimenti, a
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carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano
rapporti negoziali comunque denominati [...].
La relazione illustrativa al comma 3 dell'articolo 4 ha descritto il fenomeno
che si intende contrastare, consistente nell'omesso versamento dell'IVA e nell'utilizzo di
crediti falsi, soprattutto IVA, per il pagamento (con il meccanismo della compensazione
regolato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997) delle ritenute fiscali e dei contributi
previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente. [...]
L'appaltatore (s.r.l. e/o cooperativa) continua la relazione illustrativa omette
sistematicamente i versamenti IVA (o determina l'azzeramento del debito IVA a seguito di
utilizzo di fatture false), a fronte della detrazione dell'imposta da parte del committente
e/o della società consortile, concretizzando il c.d. salto d'imposta. Il più delle volte tali
condotte si accompagnano a violazioni di natura giuslavoristica, quali appalti illeciti
derivanti da mera somministrazione di manodopera.
Attraverso le forme di evasione sopra descritte conclude la relazione illustrativa
gli appaltatori ottengono risparmi fiscali per mezzo dei quali riescono a offrire i propri
servizi a prezzi competitivi, violando la libera concorrenza. [...]».
Al fine di contrastare il fenomeno appena descritto, il comma 5 della disposizione
in esame introduce una serie di condizioni identificative di un comportamento virtuoso
del soggetto passivo nell'adempimento degli obblighi contributivi che possono essere
attestate dall'Amministrazione finanziaria attraverso apposito certificato di sussistenza
(c.d. ''DURF''), rilasciato secondo le modalità di cui al provvedimento dell'Agenzia delle
entrate del 6 febbraio 2020.
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In riferimento all'operazione straordinaria di scissione mediante scorporo, si
rammenta che l'articolo 2506.1 del codice civile introdotto dall'articolo 51, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 e modificato dall'articolo 2, comma
1, lettera a), decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 88 dispone, al comma 1, che «Con
la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di
esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative
azioni o quote».
Si tratta di una scissione parziale, mediante la quale si determina l'assegnazione:
di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione
o preesistenti;
delle partecipazioni al capitale di tali società alla stessa scissa e non ai suoi soci,
come invece avviene nelle scissioni ''tradizionali'', disciplinate dall'articolo 2506 c.c..
L'operazione di scissione, pertanto, conduce ad una frammentazione del
complesso di beni e rapporti giuridici facenti capo alla società scissa senza che
quest'ultima si estingua. La conseguenza è che le società beneficiarie destinatarie di una
quota del patrimonio della scissa subentrano nelle posizioni giuridiche di quest'ultima
solo ed unicamente in relazione alla quota ricevuta.
Le implicazioni fiscali della scissione sono delineate dall'articolo 173 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), il cui
comma 4 disciplina gli effetti dell'operazione straordinaria sugli obblighi e i diritti delle
società interessate.
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In proposito, ai fini del presente interpello, occorre rammentare che il richiamato
articolo 173 del TUIR è stato oggetto di recenti modifiche proprio al fine di adeguare la
normativa fiscale alla disciplina civilistica della scissione mediante scorporo.
Nello specifico, in seguito alle modifiche recate dall'articolo 16, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, l'attuale comma 4 dell'articolo 173
del TUIR prevede che «Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma
11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo
86, comma 4, quali risultanti al termine dell'ultimo periodo d'imposta della società
scissa chiuso prima della data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506
quater del codice civile, escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione,
anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e i crediti di
imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa, e i relativi obblighi
strumentali della società scissa sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione
parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio
netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse
specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari».
In proposito, la relazione illustrativa allo schema di d.lgs. ha evidenziato che
«[...] in merito all'applicazione del criterio di ripartizione proporzionale di cui all'art.
173, comma 4, del TUIR, [...] nel novero delle posizioni soggettive cui si applica tale
criterio non rientrano i crediti di imposta chiesti a rimborso (di natura diversa da quella
agevolativa) o le eccedenze delle stesse imposte a credito suscettibili di compensazione,
anche mediante il modello F24, di cui risulti titolare la società scissa. Infatti, una
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disposizione in senso contrario, nell'ambito delle operazioni di scissione ex art. 2506.1
del codice civile, avrebbe comportato l'attribuzione dei crediti e delle eccedenze
d'imposta a credito pro quota alla beneficiaria di nuova costituzione, con la conseguenza
che la società scissa sarebbe stata tenuta in ogni caso a ''convertirli'', nella medesima
proporzione, in partecipazioni; il che avrebbe costituito ostacolo all'attuazione delle
scissioni con scorporo».
Il medesimo articolo 16 del d.lgs. 192 del 2024 ha altresì inserito nell'articolo 173
TUIR, tra gli altri, il comma 15ter (ulteriormente modificato dal decreto legislativo 18
dicembre 2025, n. 192), il quale dispone che «Alla scissione di cui all'articolo 2506.1
del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei
commi 3, 7, 9 e 10 come di seguito integrate:
a) la società scissa assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo
pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle
passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data
di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506quater del codice civile;
b) le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l'avviamento se lo scorporo
ha a oggetto un'azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente
riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della
scissione ai sensi dell'articolo 2506quater del codice civile;
c) le attività e passività oggetto di scorporo si considerano possedute dalle società
beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; ai fini del computo
del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto
anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo;
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d) se lo scorporo ha ad oggetto:
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla società scissa si considerano
iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le
attività e passività dell'azienda;
2) partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87,
senza considerare quello di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
87, le partecipazioni ricevute in cambio dalla scissa si considerano iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie e conservano il periodo di possesso delle partecipazioni
oggetto di scorporo;
3) beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive
dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute
dalla società scissa sono ammesse al regime di esenzione di cui all'articolo 87 se e
quando maturano i relativi requisiti;
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore netto contabile delle attività e
passività oggetto di scorporo deve essere rapportato al patrimonio netto contabile della
società scissa quale risultante alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo
2506quater del codice civile;[...]».
Con le recenti modifiche, dunque, a fronte della generale applicabilità del citato
comma 4 dell'articolo 173 TUIR e, quindi, dell'astratto passaggio delle posizioni
soggettive della società scissa in capo alle beneficiarie il legislatore è intervenuto in
maniera puntuale per regolamentare tali posizioni giuridiche nell'ambito dell'operazione
straordinaria con scorporo.
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Pertanto, dovendo fare applicazione di tali regole al quesito oggetto del presente
interpello, si ritiene che:
gli interventi puntuali del legislatore sull'articolo 173 del TUIR appaiono
tali da impedire una interpretazione estensiva del «principio di continuità e neutralità»
fino a ricomprendervi il periodo di svolgimento dell'attività economica intesa nel suo
complesso (e in quanto tale insuscettibile di riparto tra i soggetti coinvolti);
le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17bis del d.lgs. n. 241 del 1997
rappresentano un presupposto specifico richiesto da una norma speciale, la cui finalità
antielusiva impedisce una diversa interpretazione. In proposito si rammenta che secondo
la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione, S.U., ordinanza n. 11373 del 2015 e
le decisioni della Corte Costituzionale ivi richiamate), «a salvaguardia dell'equilibrio
tra gli interessi che si contrappongono nel rapporto tributario [...] in relazione alle
norme impositive è pacificamente escluso che la tassazione possa investire oggetti o
soggetti non espressamente emergenti dal dato normativo espresso, onde anche le norme
agevolative, per esigenza speculare, non possono essere suscettibili di integrazione
ermeneutica trascendente i confini semantici del suddetto dato normativo espresso.
Tale principio non può non riverberarsi su tutte le norme lato sensu tributarie,
anche quelle strumentali, ivi comprese quelle che regolano limiti, termini e poteri
delle parti del rapporto tributario e, a fortiori, quelle prevedenti deroghe ad essi» (cfr.
Cassazione, S.U., sentenza n. 18574 del 2016).
Ne consegue che, in mancanza di una espressa previsione di legge in tal senso, non
è possibile riconoscere alla società istante al fine di beneficiare della compensazione
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di cui all'articolo 17bis, comma 5 del d.lgs. 241 del 1997 il triennio di attività
commerciale maturato in capo alla scissa per effetto della scissione con scorporo.
La soluzione ipotizzata dall'istante non è, in conclusione, condivisibile.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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La scissione con scorporo ex articolo 2506.1 codice civile è disciplinata fiscalmente dall'articolo 173 TUIR, che regola il trasferimento delle posizioni soggettive tra società scissa e beneficiaria. L'articolo 17-bis decreto legislativo 241/1997 introduce il DURF (certificato di sussistenza dei requisiti) per contrastare l'evasione fiscale e l'indebita compensazione di ritenute e contributi previdenziali. Commercialisti e consulenti devono verificare attentamente i requisiti di continuità aziendale, il periodo di attività triennale e la documentazione obbligatoria negli appalti, poiché la neutralità fiscale non estende automaticamente i benefici della società scissa alla beneficiaria.
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