Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. 1093, della l. n. 296 del 2006 – quote in altra società agricola – cessione – regime PEX – art. 87 del TUIR – applicabilità – requisito commercialità – verifica della sussistenza
Una società agricola che opta per la tassazione su base catastale può beneficiare del regime PEX (participation exemption) sulla cessione di partecipazioni in un'altra società agricola?
Spiegato da FiscoAI
Il regime PEX previsto dall'articolo 87 del TUIR consente alle società IRES di escludere dalla tassazione il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, a condizione che siano soddisfatti quattro requisiti: possesso ininterrotto da almeno 12 mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza in Paese non a fiscalità privilegiata, e esercizio di un'attività commerciale da parte della società partecipata. Nel caso di una società agricola che determina il reddito su base catastale secondo l'articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, il reddito è qualificato come reddito d'impresa (per effetto del DM 213/2007), ma ciò non è automaticamente sufficiente per integrare il requisito della "commercialità" richiesto dal PEX. La commercialità deve essere verificata in concreto sulla base di criteri sostanziali: la società partecipata deve disporre di una struttura operativa idonea alla produzione e commercializzazione di beni o servizi, non limitarsi a gestione passiva di asset. Tuttavia, per le società agricole, il legislatore ha previsto una presunzione: se il patrimonio è costituito prevalentemente da terreni su cui viene svolta l'attività agricola, il requisito della commercialità si considera automaticamente integrato, rendendo applicabile il regime PEX.
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Riferimento normativo
Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base catastale – art. 1, co. 1093, della l. n. 296 del 2006 – quote in altra società agricola – cessione – regime PEX – art. 87 del TUIR – applicabilità – requisito commercialità – verifica della sussistenza - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 93/2026
OGGETTO: Società agricola – determinazione del reddito imponibile su base
catastale – art. 1, co. 1093, della l. n. 296 del 2006 – quote in altra società
agricola – cessione – regime PEX – art. 87 del TUIR – applicabilità –
requisito commercialità – verifica della sussistenza
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA soc. agr. a r.l., (di seguito, ''Istante'') presenta un'istanza di
interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, volta a ottenere un parere in merito alla possibilità di applicare la disciplina prevista
dall'articolo 87 del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, ''TUIR''), approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a una cessione
di partecipazioni afferenti a una società agricola.
L'Istante dichiara:
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di essere una società il cui oggetto sociale è rappresentato dall'esercizio
esclusivo delle attività agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile, nonché
di essere in possesso dell'attestato di imprenditore agricolo professionale, del quale è
munito anche l'amministratore unico, iscritto nella previdenza agricola;
di esercitare l'attività agricola su terreni direttamente coltivati, posseduti
e condotti, e di determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi su base
catastale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
di aver posto in essere, con atto del xx/yy/zzzz, un conferimento
(che comprende, inter alia, automezzi, fabbricati e terreni) nella società di nuova
costituzione BETA soc. agr. a r.l. (di seguito, ''BETA''), che ''da allora risulta interamente
ed ininterrottamente partecipata dalla conferente, la quale ha proseguito l'attività
nell'azienda agricola di [...] [n.d.r. l'Istante]''.
Al riguardo, l'Istante precisa che la partecipazione è stata iscritta nel proprio
bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie al valore nominale di euro [...] e che,
in conformità alla Risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009, sono state applicate le
disposizioni previste dall'articolo 176 del TUIR, iscrivendo in bilancio una riserva da
conferimento di euro [...].
L'Istante specifica, altresì, che ''[l]a partecipata ha per oggetto esclusivo
l'esercizio delle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. sui terreni di proprietà,
acquistati a titolo di conferimento; determina il reddito imponibile IRES su base
catastale''.
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Tanto premesso, l'Istante dichiara di aver intenzione di cedere a terzi l'intera
partecipazione e, pertanto, chiede se ''la fattispecie rientri nella previsione dell'art. 87
d.P.R. n. 917/1986 (c.d. PEX)''.
Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione
integrativa; l'Istante ha risposto alla richiesta con la nota del [...] (di seguito,
''documentazione integrativa''). In particolare, con la documentazione integrativa,
l'Istante ha precisato, tra l'altro, che l'opzione per la determinazione del reddito su base
catastale è stata esercitata ''rispettivamente dal periodo d'imposta [...] (l'[I]stante) e dal
periodo d'imposta [...] (BETA)''.
Inoltre, in sede di documentazione integrativa è stato precisato che, sebbene
''[n]on sono state ancora avviate trattative da parte dell'[I]stante per la cessione della
partecipazione in BETA'', tale cessione ''potrebbe essere perfezionata nel corrente anno
[n.d.r. 2026]''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che ''l'attività esercitata dalla società partecipata, pur
ontologicamente agricola, debba qualificarsi commerciale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 87 d.P.R. n. 917/1986''.
A sostegno, l'Istante sostiene che il reddito di BETA, sebbene determinato su
base catastale, abbia natura di reddito d'impresa, secondo quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 29 settembre 2007, n. 213 (di
seguito, ''DM n. 213 del 2007'').
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Inoltre, l'Istante sostiene che ''[l]a partecipata esercita la sua attività su terreni
agricoli di proprietà, che sono quindi da essa direttamente utilizzati''.
Pertanto, in caso di cessione della partecipazione in BETA da parte dell'Istante,
socia unica, ritiene che l'eventuale plusvalenza sia soggetta al regime PEX previsto
dall'articolo 87 del TUIR, concorrendo tutte le condizioni ivi previste.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si precisa che con la presente risposta si esprime
esclusivamente un parere di tipo interpretativo attinente al quesito formulato, reso sulla
base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, così come illustrati
nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza ed esaustività
e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza, anche sotto il
profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti.
È, altresì, esclusa dall'ambito del presente parere ogni valutazione in ordine alla
corretta applicazione dei principi contabili di riferimento e alla genesi qualitativa e/o
quantitativa delle poste rappresentata in istanza.
Infine, si evidenzia che restano comunque escluse dalla presente indagine le
diverse e ulteriori operazioni che l'Istante ha posto/intenderà porre in essere, in relazione
alle quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria,
anche ai sensi dell'articolo 10bis della l. n. 212 del 2000.
Con l'istanza di interpello in oggetto, l'Istante, società agricola che determina il
reddito imponibile ai fini IRES su base catastale secondo quanto previsto dall'articolo 1,
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comma 1093, della l. n. 296 del 2006, chiede chiarimenti circa la possibilità di applicare
il regime PEX di cui all'articolo 87 del TUIR alla cessione di partecipazione prospettata.
Sul punto, si rappresenta che, sebbene l'Istante nell'indicare ''le disposizioni
di cui si richiede l'interpretazione'' faccia un esplicito riferimento esclusivamente alla
lettera d) del citato articolo 87 del TUIR, si procederà prioritariamente a chiarire quale
trattamento fiscale debba essere riservato alla plusvalenza emergente a seguito della
prospettata cessione di partecipazioni.
Ciò premesso, nel ricordare che la verifica dello svolgimento, in concreto, da
parte di BETA (partecipata) di un'attività commerciale postula un'analisi di tipo fattuale
sottratto ad ogni verifica della scrivente in sede di interpello (cfr. circolare n. 9/E del
1° aprile 2016, paragrafo 1.1, e risoluzione 226/E del 18 agosto 2009), e che, pertanto
le seguenti considerazioni non esplicano gli effetti propri dell'interpello, si evidenzia
quanto segue.
In via preliminare, giova ricordare che, con l'articolo 2 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura della ''società
agricola''.
Successivamente, con il comma 1093 dell'articolo 1 della l. n. 296 del 2006, il
legislatore ha previsto che le società di persone, le società a responsabilità limitata e le
società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possano optare per la
tassazione secondo i criteri catastali di cui all'articolo 32 del TUIR.
Al fine di individuare correttamente tale regime opzionale di imposizione, in
attuazione dell'articolo 1, comma 1095, della l. n. 296 del 2006, è stato emanato il DM n.
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213 del 2007, regolamento recante modalità applicative per l'opzione per l'imposizione
dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del TUIR e successive modificazioni.
Il DM n. 213 del 2007 prevede, al comma 1 dell'articolo 3, che ''[i]l reddito dei
soggetti di cui all'articolo 1 determinato ai sensi dell'articolo32 del testo unico delle
imposte sui redditi è considerato reddito d'impresa''.
Il successivo comma 2 dispone che ''[i]l reddito derivante dal contemporaneo
svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determinazione del reddito
ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi va calcolato secondo le
ordinarie regole per la determinazione del reddito di impresa''.
L'opzione esercitata, quindi, fa sì che il reddito imponibile delle società
agricole sia determinato applicando i criteri catastali pur non mutando la categoria di
appartenenza, che resta quella del reddito d'impresa (cfr. circolare del 1° ottobre 2010,
n. 50/E, che riprende la relazione al regolamento).
Ciò posto, l'articolo 5 del DM n. 213 del 2007 disciplina il trattamento
da applicare alle plusvalenze, e alle minusvalenze, derivanti dall'alienazione dei beni
strumentali alla produzione del reddito diversi dagli immobili di cui al comma 3 della
medesima disposizione (ossia, i beni mobili strumentali, come chiarito nella circolare n.
50/E del 2010), distinguendo i beni acquisiti nel corso dei periodi d'imposta di vigenza
della predetta opzione (comma 1) da quelli acquisiti in periodi precedenti a quello di
esercizio della stessa (comma 2).
Non concorrono alla determinazione del reddito del periodo d'imposta in cui
le stesse si realizzano, secondo i criteri ordinari di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR,
unicamente le plusvalenze (o minusvalenze) derivanti dalla cessione di beni mobili
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strumentali acquisiti in vigenza dell'opzione per l'imposizione dei redditi secondo le
regole di cui all'articolo 32 del TUIR.
Con il comma 3 è, inoltre, previsto che in presenza di cessione di immobili, le
eventuali plusvalenze e minusvalenze ''si determinano, in ogni caso, secondo i criteri
ordinari di cui agli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi''.
Sulla base di quanto sopra esposto, appare chiaro come la volontà del legislatore
sia quella di escludere dall'ambito applicativo di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR
unicamente le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili
strumentali, acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali l'azienda ha esercitato
l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 32 del TUIR.
L'operazione di cessione della partecipazione in BETA non appare riconducibile
alle fattispecie regolamentate dal citato articolo 5, il quale fa espresso riferimento agli
atti dispositivi di beni mobili strumentali e di beni immobili, che possono essere effettuati
dalla società nella ordinaria operatività di un'impresa agricola.
Si consideri, inoltre, che sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604 e successive modificazioni,
la tariffa d'estimo è costituita ''dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dai
terreni nell'esercizio delle attività agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al
lavoro di organizzazione della produzione''. I componenti derivanti dalla cessione di
partecipazioni non si ritengono riferibili direttamente all'esercizio dell'attività agricola,
e pertanto non sono riferiti al reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.
Per quanto sopra descritto, la cessione della partecipazione detenuta
dall'Istante in BETA va ricondotta nell'ambito di applicazione delle ordinarie regole di
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determinazione del reddito d'impresa, comportando il concorso alla formazione della
base imponibile IRES, secondo le previsioni degli articoli 86 (plusvalenze) e 101
(minusvalenze) del TUIR.
Ne consegue che, con riferimento al trattamento da riservare alle plusvalenze
realizzate, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 87 del TUIR, queste possano
considerarsi attratte al regime PEX.
Ciò premesso, si procederà, di seguito, all'analisi del quesito posto dall'Istante
in merito alla possibilità di assoggettare o meno la partecipazione detenuta in BETA al
regime PEX previsto dall'articolo 87 del TUIR, con specifico riferimento alla verifica
della ricorrenza del solo requisito della ''commercialità''.
L'articolo 87, comma 1, del TUIR dispone che, per i soggetti IRES, le
plusvalenze su partecipazioni non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa
nella misura del 95 per cento, laddove le partecipazioni oggetto di cessione soddisfino
i seguenti requisiti, ovvero siano:
(a) possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente a quello in cui si è perfezionato l'accordo;
(b) iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di
possesso;
(c) relative ad una società residente in un Paese diverso da quelli a fiscalità
privilegiata;
(d) relative ad una società che esercita un'impresa commerciale secondo la
definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.
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Inoltre, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 87 del TUIR dall'articolo
1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (riferibili alle plusvalenze realizzate
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025),
giova ricordare che per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 del citato articolo
87 è necessario rispettare l'ulteriore condizione prevista dal comma 1.1, secondo il quale
le plusvalenze realizzate devono essere relative a una partecipazione diretta nel capitale
non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (condizioni,
queste ultime, sulle quali l'Istante non formula alcun quesito e abrogate dall'articolo 11,
comma 4, del decretolegge 27 marzo 2026, n. 38, in corso di conversione).
Nel caso di specie, l'Istante assume la sussistenza dei primi tre requisiti previsti
dal comma 1 dell'articolo 87 del TUIR poiché BETA, società residente in Italia, ''risulta
interamente ed interrottamente partecipata'' dall'Istante fin dal momento della sua
costituzione (avvenuta nel [...]) e la partecipazione ''è stata iscritta nel bilancio della
conferente [n.d.r. Istante] tra le immobilizzazioni finanziarie'', e prospetta dubbi in ordine
alla sussistenza, in capo a BETA, del requisito della ''commercialità''.
La mancanza del suddetto requisito comporterebbe la concorrenza della
plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in BETA alla determinazione
del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie previste dall'articolo 86, comma 4, del
TUIR, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della l. n. 199 del 2025.
Ciò posto, il secondo periodo della suddetta lettera d), prevede che il requisito
della ''commercialità'' vada identificato nell'''esercizio da parte della società partecipata
di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità
di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle
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partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni
immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente
diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa
gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata
svolge l'attività agricola''.
Sul punto, come chiarito dalla circolare n. 7/E del 29 marzo 2013 e dalle risposte
a istanze di interpello pubblicate, tra le altre, sub n. 418 del 2022 e n. 96 del 2024,
l'esercizio di un'attività d'impresa commerciale ''è individuato sulla base dei criteri di
cui all'articolo 55 del TUIR, con la conseguenza che le disposizioni recate dall'articolo
87 devono intendersi riferite alle attività che danno luogo a reddito di impresa''.
Nel caso di specie, come evidenziato sopra, l'articolo 3, comma 1, del DM n.
213 del 2007 qualifica come reddito d'impresa quello prodotto dalle società agricole a
responsabilità limitata che, come l'Istante, determinano il proprio reddito imponibile ai
sensi dell'articolo 32 del TUIR.
Tuttavia, la circolare 7/E del 2013 precisa anche che ''il criterio formale di
qualifica del reddito di cui al citato articolo 55 costituisce una condizione necessaria
ma non sufficiente ad individuare il requisito della commercialità, che va invece definito
sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i redditi prodotti
nell'esercizio d'impresa sono riferibili a un'attività commerciale nel senso richiesto dalla
disciplina in esame''.
In altri termini, secondo il citato documento di prassi, la volontà del legislatore è
di subordinare l'applicazione del regime PEX ai soli casi in cui il sottostante patrimonio
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della società partecipata si configuri come azienda e soprattutto quest'ultima risulti
utilizzata nell'esercizio dell'attività d'impresa.
In tale contesto, la citata circolare afferma che si è in presenza di un'impresa
commerciale ai fini PEX nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di
una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o
servizi potenzialmente produttivi di ricavi, ovvero nel caso in cui l'impresa disponga
della capacità, anche solo potenziale, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi
tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di
appartenenza (cfr. risposte a istanze di interpello sub n. 502 del 2019 e n. 418 del 2022).
Si ricorda che, per prassi consolidata, il requisito della commercialità non ricorre
in tutte le ipotesi di attività rivolte alla mera gestione di asset da cui derivi la percezione
di passive income, vale a dire di proventi ritraibili da beni caratterizzati da un'autonoma
capacità produttiva e, dunque, non necessariamente inseriti in un apparato organizzato
di tipo aziendale (cfr. risoluzione n. 226/E del 2009 e circolare n. 7/E del 2013).
Nel caso di specie, sulla base degli elementi forniti nell'istanza e nella
documentazione integrativa, nonché dalle informazioni contenute nei bilanci di BETA,
risulta che quest'ultima non si limiti a una mera gestione passiva degli asset di sua
proprietà, ma piuttosto sia impegnata nella gestione di una struttura operativa idonea alla
produzione e/o alla commercializzazione di beni.
In particolare, giova evidenziare che, a partire dall'esercizio x, BETA ha
conseguito un valore della produzione pari a:
euro [...], per l'esercizio (x);
euro [...], per l'esercizio (x+1);
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euro [...], per l'esercizio (x+2);
euro [...], per l'esercizio (x+3).
Per come delineata, quindi, l'attività svolta da BETA presenta caratteristiche tali
da configurare l'esercizio di un'attività commerciale nel senso richiesto dalla disciplina
in esame.
Dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo 87, comunque, si deduce che
qualora il patrimonio di una società, le cui partecipazioni sono oggetto di cessione,
sia costituito prevalentemente da terreni su cui viene svolta l'attività agricola, si ritiene
integrato il requisito della commercialità.
Ulteriori precisazioni sul tema sono state fornite dalla circolare n. 36/E del
4 agosto 2004 la quale ha chiarito che ''l'entità del patrimonio rilevante ai fini della
verifica di prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti e non a valori
contabili''.
Nel caso di specie è opportuno evidenziare che, come rappresentato in sede
di documentazione integrativa, ''[t]utti i terreni di proprietà di BETA sono destinati
all'attività agricola'' e che, da un confronto dei dati inseriti nell'atto di conferimento,
emerge come i terreni rappresentino la parte prevalente (ovvero la quasi totalità) degli
elementi patrimoniali trasferiti. Prendendo a riferimento i valori indicati nell'atto di
conferimento, infatti, si evidenzia che su un valore totale del ramo conferito, pari a euro
[...], il valore dei terreni ammonta ad euro [...].
Tutto quanto sopra considerato, nel presupposto che BETA non sia proprietaria
di beni di valore significativo diversi dai terreni, induce, in definitiva, a ritenere che alla
rappresentata cessione della partecipazione in BETA sia applicabile il regime PEX di cui
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all'articolo 87 del TUIR, in quanto risulta integrato in capo a detta società, in relazione
all'attività dalla stessa svolta, l'esercizio di un'attività commerciale ai sensi della lettera
d) del comma 1 del citato articolo 87.
IL DIRETTORE CENTRALE
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