Proroga al 30 giugno 1948 delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, recante norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, e adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.
Cosa stabilisce il Decreto Legislativo 342/1948 riguardo alle disposizioni transitorie per la gestione patrimoniale dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 342/1948 prolunga fino al 30 giugno 1948 le disposizioni transitorie contenute nel precedente decreto legislativo n. 902/1947, che regolava il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria straordinaria (disciplinata dal regio decreto-legge 856/1940) a quella ordinaria. La norma si applica specificamente ai lavori e alle forniture che il Ministero dell'interno deve effettuare per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entro la data di scadenza indicata. Si tratta di una misura transitoria emanata nel primo periodo della Repubblica italiana, quando ancora vigevano norme eccezionali risalenti al periodo bellico. Il decreto rappresenta un adeguamento tecnico dei limiti di somma stabiliti negli ordinamenti contabili, necessario per completare il passaggio verso una gestione amministrativa ordinaria dello Stato.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 342/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 1948, n. 342
## Proroga al 30 giugno 1948 delle disposizioni contenute nell'art. 1,
ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 902, recante norme transitorie per il
passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal
regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, e
adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogo - tenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: Art. 1 Articolo unico. Le disposizioni indicate nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902 , sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovrà effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 7 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 171. - FRASCA
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Il Decreto Legislativo 342/1948 riguarda le norme transitorie per la gestione patrimoniale dello Stato, il passaggio dalla disciplina straordinaria del regio decreto-legge 856/1940 a quella ordinaria, e l'adeguamento dei limiti contabili per le forniture del Ministero dell'interno. Amministrativisti e consulenti pubblici lo consultano per comprendere il quadro normativo della contabilità di Stato nel primo dopoguerra e le disposizioni transitorie della Costituzione.
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