Proroga della temporanea facolta' delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantita' e non a valore.
Cosa prevede il Decreto Legislativo 366/1948 riguardo alla contabilità dei materiali nelle Amministrazioni militari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 366/1948 rappresenta una misura transitoria che ha concesso alle Amministrazioni militari italiane una deroga temporanea alle normali regole di contabilità patrimoniale. In pratica, le Amministrazioni dell'Esercito e dell'Aeronautica potevano registrare i materiali in carico ai loro enti dipendenti indicando soltanto le quantità fisiche, senza necessità di valutazione economica. Questa semplificazione amministrativa era stata originariamente prevista come temporanea, con scadenza al 30 giugno 1949, e permetteva di evitare la redazione del conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari. La norma è stata successivamente prorogata dalla Legge 916/1950 e infine limitata alle sole Amministrazioni dell'Esercito e dell'Aeronautica fino al 30 giugno 1951 dalla Legge 1301/1957. Si trattava di una facilitazione contabile pensata per il periodo di ricostruzione post-bellica, quando la gestione ordinaria dei beni militari risultava particolarmente complessa.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 366/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366
## Proroga della temporanea facolta' delle Amministrazioni militari di
poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti
soltanto a quantita' e non a valore.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Fino al 30 giugno 1949 le Amministrazioni militari possono dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore. Entro tale termine la contabilità del materiale potrà, altresì, essere resa solo a quantità. Fino alla stessa data le Amministrazioni anzidette sono, inoltre, esonerate dal rendere il conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 dicembre 1957, n. 1301 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916 , hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951".
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Il Decreto Legislativo 366/1948 riguarda la contabilità patrimoniale, la gestione dei materiali militari e le deroghe amministrative per le Amministrazioni della Difesa. È rilevante per chi studia la contabilità pubblica, le norme transitorie costituzionali e le semplificazioni contabili nel settore militare durante il periodo di ricostruzione post-bellica.
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