Decreto Legislativo Contabilita

Decreto Legislativo 366/1948

Proroga della temporanea facolta' delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantita' e non a valore.

Pubblicato: 04/05/1948 In vigore dal: 18/02/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 366/1948 # DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 366 ## Proroga della temporanea facolta' delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantita' e non a valore. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 Fino al 30 giugno 1949 le Amministrazioni militari possono dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore. Entro tale termine la contabilità del materiale potrà, altresì, essere resa solo a quantità. Fino alla stessa data le Amministrazioni anzidette sono, inoltre, esonerate dal rendere il conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 dicembre 1957, n. 1301 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni di cui all' art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916 , hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951".

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