Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.
Qual è la composizione e le funzioni del Collegio consultivo dei periti doganali secondo il Decreto Legislativo 443/1948?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 443/1948 modifica la struttura e la composizione del Collegio consultivo dei periti doganali, un organo tecnico preposto alla risoluzione delle controversie doganali. Il Collegio è presieduto da un presidente nominato dal Ministro delle finanze e composto da diciotto membri effettivi e tre supplenti, provenienti da diverse amministrazioni pubbliche e da rappresentanti delle Camere di commercio. La norma riguarda principalmente le amministrazioni doganali, i ministeri competenti (finanze, commercio con l'estero, industria e agricoltura) e gli operatori economici che si trovano in controversie con l'amministrazione doganale. In pratica, il Collegio fornisce pareri tecnici su questioni doganali complesse, con la partecipazione di esperti in materia industriale, agricola e commerciale, nonché di direttori generali delle varie amministrazioni interessate. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri, con almeno cinque delegati effettivi o supplenti delle Camere di commercio, e le decisioni si prendono a maggioranza di voti, con voto decisivo del presidente in caso di parità.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 443
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 443/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 443
## Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la
risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto
9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 All'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato col regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 , modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387 , dal regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1234 e dalla legge 4 dicembre 1939, n. 2026 , è sostituito il seguente: "Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di diciotto membri effettivi e tre supplenti ripartiti come segue: a) tre delegati dei quali due scelti dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive Amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola e commerciale; b) nove delegati effettivi e tre supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, d'accordo con i Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, che saranno proposti al detto Ministro, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Ministro stesso; c) il direttore generale delle Dogane e imposte indirette; d) il direttore generale del Commercio interno e quello dell'Industria e miniere, presso il Ministero dell'industria e del commercio; e) il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento, per il commercio di deposito e di transito e per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali presso il Ministero per il commercio con l'estero; f) il direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono. Con le stesse attribuzioni di cui al comma precedente interviene alle adunanze il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione. I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio quando siano chiamati per sostituire, nei casi di assenza, i delegati effettivi di cui alla lettera b). L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto da uno dei funzionari addetti all'Ufficio tecnico centrale delle dogane, di grado non inferiore al 7°. Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, fra i quali almeno cinque dei delegati effettivi, o supplenti di cui alla lettera b) del presente articolo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, ha la preponderanza quello del presidente, o in sua assenza del vice-presidente".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 443/1948 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 443/1948 disciplina il Collegio consultivo dei periti doganali, un organo fondamentale per la risoluzione delle controversie doganali e l'interpretazione della normativa tariffaria. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a classificazione merceologica, valutazione doganale, imposte indirette e accordi commerciali internazionali. La norma è rilevante per imprese esportatrici e importatrici che necessitano di pareri tecnici su materie doganali complesse.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.