Decreto Legislativo
Imposte_Indirette
Decreto Legislativo 443/1948
Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 443
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 443/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 443
## Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la
risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto
9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948: Art. 1 All'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato col regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 , modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387 , dal regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1234 e dalla legge 4 dicembre 1939, n. 2026 , è sostituito il seguente: "Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di diciotto membri effettivi e tre supplenti ripartiti come segue: a) tre delegati dei quali due scelti dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive Amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola e commerciale; b) nove delegati effettivi e tre supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, d'accordo con i Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, che saranno proposti al detto Ministro, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Ministro stesso; c) il direttore generale delle Dogane e imposte indirette; d) il direttore generale del Commercio interno e quello dell'Industria e miniere, presso il Ministero dell'industria e del commercio; e) il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento, per il commercio di deposito e di transito e per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali presso il Ministero per il commercio con l'estero; f) il direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono. Con le stesse attribuzioni di cui al comma precedente interviene alle adunanze il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione. I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio quando siano chiamati per sostituire, nei casi di assenza, i delegati effettivi di cui alla lettera b). L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto da uno dei funzionari addetti all'Ufficio tecnico centrale delle dogane, di grado non inferiore al 7°. Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, fra i quali almeno cinque dei delegati effettivi, o supplenti di cui alla lettera b) del presente articolo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, ha la preponderanza quello del presidente, o in sua assenza del vice-presidente".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 443/1948 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Regolamento UE 0274/2026
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 …
Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Altre normative del 1948
Soppressione delle Fabbricerie di nove chiese parrocchiali in provincia di Bergamo.
Decreto del Presidente della Repubblica 1702
Erezione In ente morale della Fondazione fratelli Antonio e Giuseppe Paolillo, con sede i…
Decreto del Presidente della Repubblica 1701
Approvazione del nuovo statuto dell'istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede …
Decreto del Presidente della Repubblica 1698
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola di magistero professionale pe…
Decreto del Presidente della Repubblica 1699
Erezione in ente morale della Societa' italiana per l'organizzazione internazionale, con …
Decreto del Presidente della Repubblica 1700