Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 45/2000

Attuazione della direttiva ((2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri)).

Pubblicato: 07/03/2000 In vigore dal: 04/02/2000 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 45/2000 # DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45 ## Attuazione della direttiva <em><strong>((2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 , ed in particolare l'allegato A); Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998 , che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 ; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 ; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; Emana: il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: ((a) &laquo;convenzioni internazionali&raquo;: le seguenti convenzioni, inclusi i rispettivi protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata: 1. convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 , di seguito denominata &laquo;SOLAS 1974&raquo;; 2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 , di seguito denominata &laquo;LL66&raquo;;)) ((b) &laquo;codice sulla stabilit&agrave; a nave integra&raquo;: il codice sulla stabilit&agrave; a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, o il codice internazionale sulla stabilit&agrave; a nave integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC.267(85) della Organizzazione marittima internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;)) c) "codice per le unit&agrave; veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unit&agrave; veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unit&agrave; veloci del 2000 (International Code for Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate. d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti pi&ugrave; di dodici passeggeri; f) "unit&agrave; veloce da passeggeri": una unit&agrave; veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti pi&ugrave; di dodici passeggeri; non sono considerate unit&agrave; veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2. e la loro velocit&agrave; massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unit&agrave; veloci del 1994 e ((dalla regola 1.4.38)) del codice per le unit&agrave; veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1 luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, n&egrave; un membro dell'equipaggio, n&egrave; altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualit&agrave; a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. un bambino di et&agrave; inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della pi&ugrave; piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza &egrave; maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" ((...)) ; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo pu&ograve; essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilit&agrave; alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; ((q) &laquo;tratto di mare&raquo;: un tratto di mare o una rotta marittima definiti a norma dell'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni di &laquo;tratto di mare&raquo; riportate nella regola 2, capitolo IV, della &laquo;SOLAS 1974&raquo;;)) ((r) &laquo;area portuale&raquo;: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che si estende fino alle strutture portuali permanenti pi&ugrave; periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;)) s) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43 )) ; t) "Amministrazione" ((il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorit&agrave; marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; ((v) &laquo;Stato di approdo&raquo;: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti, una nave o una unit&agrave; veloce battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;)) ((z) &laquo;organismo riconosciuto&raquo;: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ; per le navi e unit&agrave; veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di cui alla lettera bb-sexies;)) ((aa) &laquo;miglio&raquo;: lunghezza equivalente a 1852 metri;)) bb) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43 )) . bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta pi&ugrave; di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I; bb-ter) et&agrave;: et&agrave; della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna; ((bb-quater) &laquo;persone a mobilit&agrave; ridotta&raquo;: le persone che hanno particolare difficolt&agrave; nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, le persone con disabilit&agrave;, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;)) bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza pi&ugrave; elevata fra quelle osservate in un dato periodo; ((bb-sexies) &laquo;ente tecnico&raquo;: l'organismo riconosciuto autorizzato e affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le attribuzioni previste dall' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 ;)) ((bb-septies) &laquo;nave a vela&raquo;: una nave a propulsione a vela anche se munita di propulsione meccanica come propulsione ausiliaria e di emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere maggiore di 7; bb-octies) &laquo;materiale equivalente&raquo;: leghe di alluminio o qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue propriet&agrave; intrinseche o grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova standard del fuoco possiede caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio; bb-novies) &laquo;prova standard del fuoco&raquo;: prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo conformemente al metodo di prova specificato nel codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco del 2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3 dicembre 2010, nella versione aggiornata; bb-decies) &laquo;nave tradizionale&raquo;: qualsiasi tipo di nave da passeggeri storica progettata prima del 1965 e le relative repliche costruite principalmente con i materiali originali, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche; bb-undecies) &laquo;unit&agrave; da diporto o unit&agrave; veloce da diporto&raquo;: un'unit&agrave; che non &egrave; impegnata in attivit&agrave; commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione; bb-duodecies) &laquo;imbarcazione di servizio (tender)&raquo;: un'imbarcazione in dotazione alla nave che &egrave; utilizzata per trasferire pi&ugrave; di dodici passeggeri da una nave da passeggeri ferma alla terraferma e viceversa; bb-ter decies) &laquo;nave di servizio off-shore&raquo;: una nave utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivit&agrave; della nave; bb-quater decies) &laquo;unit&agrave; veloce di servizio off-shore&raquo;: un'unit&agrave; utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivit&agrave; dell'unit&agrave;; bb-quindecies) &laquo;riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entit&agrave;&raquo;: 1. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente le dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta di un nuovo corpo centrale; 2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacit&agrave; di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la trasformazione di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri; 3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita di esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri su un intero ponte; 4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una nave da passeggeri; bb-sedecies) &laquo;societ&agrave; di gestione&raquo;: l'organizzazione o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilit&agrave; imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilit&agrave; dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa; bb-septies decies) &laquo;navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio&raquo;: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi &laquo;A&raquo; e &laquo;B&raquo;: 1. la cui chiglia &egrave; stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e 2. non si sono conformate agli articoli 5 , 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 , entro il 1° ottobre 2010, e 3. sono state destinate alla navigazione nelle classi &laquo;C&raquo; e &laquo;D&raquo; a tale data o a una data successiva alla quale hanno raggiunto i trenta anni di et&agrave;, ma comunque non pi&ugrave; tardi del 1° ottobre 2015.))

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