Decreto Legislativo Imposte_Indirette

Decreto Legislativo 504/1995

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Pubblicato: 29/11/1995 In vigore dal: 26/10/1995 Documento ufficiale

Quali sono le imposte disciplinate dal Decreto Legislativo 504/1995 e come si definiscono i soggetti coinvolti nel regime delle accise?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 504/1995 è il testo unico che regola tutte le imposte indirette sulla produzione e sui consumi in Italia, in particolare le accise su prodotti energetici, alcol, bevande alcoliche, energia elettrica e tabacchi lavorati. La normativa si applica a tutti i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono questi prodotti, definendo ruoli specifici come il depositario autorizzato (gestore del deposito fiscale), il destinatario registrato e lo speditore registrato. Il regime prevede la sospensione dei diritti di accisa fino al momento in cui il prodotto non viene immesso al consumo, permettendo così la circolazione in sospensiva tra operatori autorizzati. La normativa introduce anche la figura del SOAC (Soggetto Obbligato Accreditato), un operatore affidabile riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con specializzazioni per settore: SOAC-PE per prodotti energetici, SOAC-BA per bevande alcoliche, SOAC-T per tabacchi e SOAC-GE per gas ed energia elettrica.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 504/1995 # DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504 ## Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III. (87) c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; f.1) ((soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di: 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke; 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni; 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi; 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica;)) ((129)) f-bis) prodotti non unionali: le merci definite all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 , che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in avanti indicato come CDU; (87) g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta; (87) h) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2021, N. 180 ; i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'immissione di prodotti in libera pratica a norma dell'articolo 201 del CDU; (87) i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al regime di immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del CDU e per i quali è sorta un'obbligazione doganale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti fossero stati soggetti a dazi doganali; (87) l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; (87) m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 201 del CDU,; (87) m-bis) speditore certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo nel territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il territorio di un altro Stato membro; (87) m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di un altro Stato membro e spediti nel territorio dello Stato; (87) n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020 , relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa; (87) n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico semplificato di cui all' articolo 35 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 . (87) 3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno; (78) (87) b) si intende per territorio dell'Unione europea: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a): (87) 1) per la Repubblica francese: i territori francesi di cui all'articolo 349 e all' articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; 2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 , e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro. ------------- AGGIORNAMENTO (78) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 571) che "Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020". --------------- AGGIORNAMENTO (87) Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023. --------------- AGGIORNAMENTO (129) Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 , come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 , introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e)".

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