Decreto Legislativo Non_Fiscale

Decreto Legislativo 533/1993

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Pubblicato: 27/12/1993 In vigore dal: 20/12/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 533/1993 # DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533 ## Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276 ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Titolo I DISPOSIZIONl GENERALI Art. 1 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell' articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 2. ((Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i)) restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. 2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. 2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali. 3. ((Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite)) in unico collegio uninominale. 4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 ((, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione)) . La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale. ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64 , convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 110 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga a quanto previsto dal presente art. 1, comma 2 la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione è effettuata per l'elezione del Senato della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione , il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

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