Quali sono le modalità di ripartizione dei fondi di bilancio tra i ministeri secondo il Decreto Legislativo 600/1948?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 600/1948 modifica il Regio Decreto 2440/1923 introducendo l'articolo 38-bis, che disciplina come i ministeri devono gestire i fondi stanziati in bilancio. Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, ciascun ministro, in accordo con il ministro del tesoro, deve ripartire la somma assegnata ai singoli capitoli di bilancio in articoli distinti, seguendo la natura delle spese e l'organizzazione dei servizi. Questa ripartizione garantisce una gestione ordinata e trasparente delle risorse pubbliche.
La norma prevede inoltre una flessibilità importante: i ministri possono effettuare trasferimenti di fondi da un articolo all'altro all'interno dello stesso capitolo, sempre d'intesa con il ministro del tesoro. Sia la ripartizione iniziale che i successivi trasporti di fondi devono essere disposti mediante decreti ministeriali, sottoscritti dal ministro competente e dal ministro del tesoro, e successivamente registrati presso la Corte dei conti per il controllo di legittimità.
Questa disciplina rappresenta un elemento fondamentale della contabilità generale dello Stato, stabilendo i principi di autorizzazione e tracciabilità della spesa pubblica. La registrazione presso la Corte dei conti assicura il controllo preventivo e la conformità alle norme di bilancio, prevenendo utilizzi impropri dei fondi stanziati.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 600
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 600/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 600
## Modificazione del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale
dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 , e sentita la Corte dei conti; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recente norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, è aggiunto il seguente articolo n. 38-bis: "Prima dell'inizio di ogni esercizio, ciascun Ministro, di intesa con quello per il tesoro, provvede a ripartire in articoli la somma stanziata sui singoli capitoli, in relazione alla natura delle spese ed all'ordinamento dei servizi. È data, tuttavia, facoltà ai Ministri medesimi, d'intesa con quello per il tesoro, di effettuare trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo. Tanto la ripartizione in articoli quanto i cennati trasporti di fondi saranno disposti con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti".
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Il Decreto Legislativo 600/1948 è il riferimento normativo per la ripartizione dei capitoli di bilancio, l'articolazione della spesa pubblica e i trasporti di fondi tra articoli. Commercialisti e consulenti che operano in ambito pubblico lo consultano per comprendere i principi di contabilità generale dello Stato, autorizzazione della spesa e controllo della Corte dei conti.
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