Quali sono i termini e le modalità per presentare istanza di pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato secondo il Decreto Legislativo 656/1948?
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Il Decreto Legislativo 656/1948 disciplina il procedimento di pagamento dei debiti scaduti contratti dalle Amministrazioni dello Stato, stabilendo un termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione per presentare istanza di pagamento. Gli aventi diritto (creditori dello Stato) devono presentare richiesta alle Amministrazioni competenti in carta libera e in duplice originale, allegando la documentazione a loro disposizione. L'istanza deve essere presentata presso l'Amministrazione centrale competente o presso l'ente designato per la liquidazione e il pagamento, e il ricevente deve restituire un originale controfirmato come prova di presentazione. Questo decreto rappresenta una misura transitoria del dopoguerra per regolarizzare i crediti vantati nei confronti dello Stato. L'aspetto più rilevante è la natura estintiva del termine: i crediti non richiesti entro i sei mesi sono definitivamente estinti, senza possibilità di recupero successivo. Per commercialisti e aziende creditrici dello Stato, il rispetto del termine è cruciale poiché la mancata presentazione comporta la perdita del diritto al pagamento.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 656
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 656/1948
# DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 656
## Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Art. 1 Articolo unico. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , e successive modificazioni, devono presentare istanza alle Amministrazioni competenti per il soddisfacimento dei crediti da essi vantati. Tale istanza, con i documenti in possesso degli interessati, deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente ed ufficio che fosse stato designato per la liquidazione e il pagamento. Uno degli originali di detta istanza, con la indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione. I crediti non richiesti nel termine di cui al primo comma sono estinti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 64. - FRASCA
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Il Decreto Legislativo 656/1948 riguarda i crediti verso la Pubblica Amministrazione, la liquidazione dei debiti dello Stato e i termini di prescrizione estintiva. Professionisti che gestiscono crediti commerciali verso enti pubblici devono conoscere questa normativa per evitare la decadenza dei diritti e comprendere le modalità di presentazione delle istanze di pagamento presso le amministrazioni competenti.
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