Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)
Quali sono le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 70/2014 per le violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 70/2014 stabilisce un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme sulla tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in attuazione del Regolamento UE 2021/782. La normativa si applica a tutti i servizi di trasporto ferroviario effettuati sulla rete nazionale, regionale e locale, garantendo uniformi livelli di protezione su tutto il territorio italiano indipendentemente dalla tipologia di servizio. Le disposizioni riguardano gli operatori ferroviari e le imprese ferroviarie che devono rispettare obblighi specifici verso i passeggeri, come l'informazione, l'assistenza in caso di ritardi o cancellazioni, e il rimborso dei biglietti. In pratica, il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola questi obblighi, con particolare attenzione agli aspetti essenziali della prestazione del servizio. Una rilevante eccezione riguarda i servizi storici e turistici, che sono esclusi dall'applicazione delle sanzioni, fatta eccezione per gli obblighi di accessibilità e assistenza ai passeggeri con disabilità.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 70/2014
# DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 70
## Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (14G00081)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre 2009; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2010; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale ed, in particolare, il capo I, sezioni I e II; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante il codice del consumo ; Visto l' articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dall' articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità e ambito di applicazione ((1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021 , relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale)) 2. Le disposizioni del presente decreto attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione , al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario indipendentemente dalla tipologia e dall'ambito territoriale in cui è effettuato. ((2-bis. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto non si applicano ai servizi prestati esclusivamente a fini storici o turistici con esclusione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di cui all' articolo 14 del regolamento (UE) 2021/782 ))
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Il Decreto Legislativo 70/2014 è il riferimento normativo italiano per sanzioni amministrative nel trasporto ferroviario, applicabile a violazioni del Regolamento UE 2021/782 sui diritti dei passeggeri. Consulenti legali e operatori del settore lo consultano per questioni relative a obblighi informativi, rimborsi, compensazioni per ritardi e cancellazioni, nonché per comprendere le esclusioni applicabili ai servizi storici e turistici.
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