Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 71/2000
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 71
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 71/2000
# DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 71
## Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni
macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine
animale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAù Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 ; Vista la direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997 , che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , e successive modifiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: "d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5."; b) all'allegato B, capitolo V, punto 4, è aggiunta la seguente lettera: "e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale."; c) all'allegato C, il capitolo III è sostituito dal seguente: "Capitolo III Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di stomaci, vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati. Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni: 1) le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano; 2) i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono nè salati nè essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3oC; 3) le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto; 4) deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio; 5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine; 6) l'impiego di legno è vietato; tuttavia, è autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 71/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…
Altre normative del 2000
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Fusione di fondi comuni di …
Interpello AdE 212
Adempimenti intermediari finanziari – articolo 7, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, …
Interpello AdE 605
Riserve in sospensione – Utilizzo di una riserva da rivalutazione in sospensione…
Interpello AdE 342
Tariffe incentivanti (IV Conto Energia) – Tremonti ambiente – art. 6 della legge n. 388 d…
Interpello AdE 388
Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo dell’atti…
Provvedimento AdE 212