Decreto Legislativo Procedimenti

Decreto Legislativo 8/2016

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

Pubblicato: 22/01/2016 In vigore dal: 15/01/2016 Documento ufficiale

Quali reati vengono depenalizzati dal Decreto Legislativo 8/2016 e come vengono sanzionati?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 8/2016 introduce un meccanismo di depenalizzazione che trasforma in violazioni amministrative tutti i reati per i quali è prevista esclusivamente una pena pecuniaria (multa o ammenda). Questo significa che comportamenti precedentemente considerati reati penali non costituiscono più crimini, ma diventano semplici infrazioni amministrative soggette al pagamento di una somma di denaro. La norma si applica anche ai reati che nelle loro forme aggravate prevedono pene detentive, purché nella forma base siano puniti solo con multa o ammenda; in questi casi le ipotesi aggravate rimangono reati autonomi. Tuttavia, la depenalizzazione non riguarda i reati del codice penale (salvo specifiche eccezioni), i reati in materia di immigrazione e alcuni reati doganali quando l'importo supera determinate soglie. Le sanzioni amministrative sono determinate in fasce: da 5.000 a 10.000 euro per reati con multa massima fino a 5.000 euro; da 5.000 a 30.000 euro per reati con multa massima fino a 20.000 euro; da 10.000 a 50.000 euro per reati con multa massima superiore a 20.000 euro. Per violazioni con pene proporzionali, l'importo corrisponde alla multa originaria, con limiti tra 5.000 e 50.000 euro.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 8/2016 # DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 ## Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67 , recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 2; Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale »; Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234 , recante «Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici»; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 , recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»; Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329 , recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»; Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , recante «Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»; Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 , recante «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di tali termini»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , recante la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante «Modifiche al sistema penale»; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. 4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ((, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila)) . 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000; b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000; c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. 6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 nè superiore a euro 50.000.

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