Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 59/2016

Istruzioni per il versamento tramite modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istruzioni per il versamento tramite modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», di cui all’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 26/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 14 giugno 2023 OGGETTO: Istruzioni per il versamento tramite modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», di cui all’articolo 1 del decreto- legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. L’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Il comma 4 del citato articolo 1, ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. Il successivo comma 6 del citato articolo 1 ha previsto che “le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, è stato adottato il regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori. Il suddetto decreto interministeriale ha stabilito che “Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del 2 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell’autorità giudiziaria” e determinato i diritti di visura e di certificazione, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione e di evoluzione del registro. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 120760 del 5 aprile 2023, emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del richiamato decreto interministeriale, è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità nel registro informatico dei pegni mobiliari non possessori e per le relative certificazioni e copie sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate. In proposito, il punto 5.1 del citato provvedimento ha previsto, nei casi in cui i versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, che gli importi dovuti siano versati con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le istruzioni fornite con successiva risoluzione. Ciò premesso, con la presente risoluzione si rende noto che i versamenti insufficienti e i mancati addebiti possono essere regolarizzati effettuando tramite modello F24 il pagamento delle somme dovute, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate). Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione si istituisce il seguente codice tributo:  “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”. ***** Per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i codici tributo di cui alle richiamate risoluzioni n. 9/E e n. 76/E del 2020. In tale eventualità, inoltre, per 3 consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione si istituisce il seguente codice tributo:  “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - somme liquidate dall’ufficio”. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio. Si precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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