Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 101/2010

Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10G0122)

Pubblicato: 05/07/2010 In vigore dal: 21/04/2010 Documento ufficiale

Qual è l'obiettivo del Decreto Ministeriale 101/2010 e a quali imprese si applica?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 101/2010 istituisce un regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese (PMI), in conformità alla normativa comunitaria europea. Si applica alle PMI come definite dalla Commissione europea nella raccomandazione 2003/361, attraverso un sistema aperto che incoraggia gli investitori a fornire finanziamenti equity e quasi-equity. Il decreto disciplina le diverse forme di capitale di rischio: seed capital (finanziamento di idee imprenditoriali), start-up capital (per imprese non ancora redditizie), e capitale di espansione (per la crescita di società già operative). Il regime è stato autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2008)3361 del 1° luglio 2008 e rappresenta uno strumento di politica industriale per favorire l'accesso al finanziamento delle PMI attraverso fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e intermediari finanziari vigilati.

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Riferimento normativo

DECRETO 21 aprile 2010, n. 101

Testo normativo

DECRETO n. 101/2010 # DECRETO 21 aprile 2010, n. 101 ## Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10G0122) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l' articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ove è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria; Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese 2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194 del 18 agosto 2006; Ritenuto necessario istituire uno specifico regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese attraverso l'organizzazione di un sistema aperto destinato ad incoraggiare gli investitori a fornire capitale di rischio; Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1° luglio 2008, Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale è stato autorizzato il predetto regime di aiuto per la promozione degli investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota 3408 del 10 febbraio 2010; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) PMI: le imprese come definite dalla Commissione europea con raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della stessa; b) capitale di rischio: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (fasi seed, start-up e di espansione); c) equity (capitale proprio): quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata da azioni o quote emesse per gli investitori; d) quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li detiene (chi effettua l'investimento/concede il prestito), si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; e) seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo di un'idea imprenditoriale che precedono la fase di start-up; f) start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; g) capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo; h) venture capital: l'investimento in imprese destinatarie non quotate da parte di fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni; comprende l'early-stage capital e il capitale di espansione, ma non include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out; i) fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: indica il fondo comune di investimento in cui l'ammontare del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento dell'istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate; l) early-stage capital: capitale per le fasi iniziali di un'impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital; m) capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti di una società da parte di un altro organismo di investimento in private equity o da parte di uno o più altri azionisti; n) private equity: investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di sostituzione e i buy-out; o) buy-out ovvero acquisizione con indebitamento: acquisizione, attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne gli attivi e le operazioni; p) strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento; comprende la vendita commerciale, la liquidazione, il rimborso di azioni privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica; q) zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) o 87.3.c) del trattato CE; r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; s) soggetti intermediari: banche e intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonchè, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.». - La decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1° luglio 2008, aiuto di Stato n. 304/2007, è pubblicata sul sito dell'Unione europea all'indirizzo Internet http://ec.europa.eu/ community_law/state_aids/comp-2007/n304-07.pdf - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99. - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Note all'art. 1: - La Raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 della Commissione europea è pubblicata nella GUCE del 20 maggio 2003. - Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della succitata raccomandazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 . - Si riporta il testo dell'art. 87.3a) e 87.3c) del Trattato CE: «3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) (omissis); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, semprechè non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;».

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