Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 104/2021

Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (21G00113)

Pubblicato: 20/07/2021 In vigore dal: 22/04/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 104/2021 ai compensi dei professionisti delegati dal giudice dell'esecuzione?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 104/2021 modifica il precedente decreto del 15 ottobre 2015, n. 227, riguardante i compensi spettanti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri delegate dal giudice dell'esecuzione. La modifica principale riguarda l'articolo 2, che disciplina l'espropriazione forzata immobiliare: il giudice dell'esecuzione può ora aumentare il compenso fino al 60% oppure ridurlo fino al 25%, anziché poterlo sia aumentare che ridurre fino al 60% come prevedeva la normativa precedente. Questa modifica è stata necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7440/19, che aveva annullato la percentuale massima di riduzione del 60% ritenendola eccessiva. La norma realizza un allineamento complessivo delle previsioni per i beni immobili, garantendo maggiore equilibrio tra la possibilità di incremento e quella di decremento dei compensi, tenendo conto della complessità delle attività svolte dal professionista delegato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 22 aprile 2021, n. 104

Testo normativo

DECRETO n. 104/2021 # DECRETO 22 aprile 2021, n. 104 ## Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (21G00113) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti gli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili; Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 recante «Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile »; Vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 7440/19 depositata in data 30 ottobre 2019, che ha annullato il decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227 con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli articoli 2, comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, confermando la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza medesima; Ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227 , in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni; Sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2021; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 1 . All' articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 , il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile : «Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'art. 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.» «Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.». - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3 , e 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 (Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ): «Art. 2 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare). - 1. - 2. (Omissis). 3. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento. 4. - 8. (Omissis).» «Art. 3 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata di beni mobili iscritti nei pubblici registri). - 1. - 2. (Omissis). 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento. 4. - 6. (Omissis).». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 , così come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Criteri per la determinazione del compenso nell'espropriazione forzata immobiliare). - 1. - 2. (Omissis). 3. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento. 4. - 8. (Omissis).».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 104/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Ministeriale 104/2021 è il riferimento normativo per notai, avvocati e commercialisti che operano in procedure di espropriazione forzata, disciplinando la determinazione e liquidazione dei compensi per operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione secondo gli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. I professionisti devono conoscere le nuove percentuali di variazione dei compensi (incremento massimo 60%, riduzione massima 25%) e il ruolo del giudice dell'esecuzione nella loro determinazione in base alla complessità delle attività svolte.

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2021

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energe… Risoluzione AdE 199 Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 73 IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accessori - Esclusione - Articolo 2, comma… Interpello AdE 130 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768