Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 105/1999

Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge n. 84 del 1994, e successive modifiche e integrazioni.

Pubblicato: 22/04/1999 In vigore dal: 17/03/1999 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 17 marzo 1999, n. 105

Testo normativo

DECRETO n. 105/1999 # DECRETO 17 marzo 1999, n. 105 ## Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge n. 84 del 1994, e successive modifiche e integrazioni. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificato dall' articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 , riguardante l'istituzione dei comitati portuali; Visto l' articolo 15, comma 1, della legge n. 84 del 1994 come modificato dall' articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 , concernente l'istituzione deIle commissioni consultive locali; Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998 con il quale sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portutali ed alle commissioni consultive locali; Ritenuta, altresì, la necessità di modificare il decreto ministeriale suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo 1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplona le modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita, del rappresentante dei dipendenti delle autorità portuali in seno alle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 84 del 1994 , nonchè dei rappresentanti degli stessi lavoratori e dipendenti in seno ai comitati portuali di cui all'articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994 . 2. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione consultiva locale e il comitato portuale vengono a scadenza nello stesso trimestre. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo vigente dell' art. 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), è il seguente: "1. Il comitato portuale è composto: a)-i) (Omissis); l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio". - Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84 , è il seguente: "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) e l). Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto". - Il decreto ministeriale 2 settembre 1998, n. 412 (Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994 , e successive modifiche ed integrazioni), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 in data 2 dicembre 1998 . - Il comma 3 dell'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo vigente degli articoli 16 , 17 , 18 e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , è il seguente: "Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. 2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonchè sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5. 3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagarento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnicoorganizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonchè ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonchè per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cuial comma i sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonchè ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonchè di altri prodotti affini, siti in ambito portuale". "Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 dicembre 1960, n. 1369 : a) le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all' articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge; b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipa la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta. 2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti commissioni parlamentari si esprimono nei successivi giorni. 3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960 ". "Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresi sottoposta a concessione da parte dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purchè interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati: a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario; b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie. 3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie. 4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell' art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali. 6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi. c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a). 7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale dello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a). 9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonchè di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonchè di altri prodotti affini siti in ambito portuale". "Art. 21 (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate: a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile , per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali; b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile , per la fornitura di servizi, nonchè, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all' articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ; c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile , avente lo scopo di mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti. 2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono. 3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali. 4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari. 5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie. 6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa. 7. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 . 8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonchè le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti". - Per il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge n. 84 del 1994 , vedi nelle note alle premesse.

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