Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 107/2000
Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.
Riferimento normativo
DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107
Testo normativo
DECRETO n. 107/2000
# DECRETO 21 gennaio 2000, n. 107
## Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti
di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei
vapori.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione dei carburanti; Visto l' articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 , recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779 , 82/884 , 84/360 e 85/203 , concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell' articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione; Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137 , concernente la sanatoria dei decreti-legge, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , recante attuazione della direttiva 96/82/CE , relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto l' articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , codice della strada , recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi, e suoi decreti attuativi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 ottobre 1999; Considerata la capillarità del sistema distributivo nazionale e della relativa logistica della tutela della salute umana e dell'ambiente, e per perseguire il fine sono assoggettati alla normativa i terminali esistenti con una quantità movimentata di benzina inferiore a 10.000 tonnellate, consentendo un congruo termine per l'adeguamento; Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota del 27 gennaio 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo d'applicazione 1. Il presente decreto stabilisce ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 , le norme tecniche per l'adeguamento degli impianti, dei veicoli e delle navi adibite al deposito, al carico e al trasporto della benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione dei carburanti, nonchè le relative procedure operative. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall' articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 . ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 , ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
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