Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 140/2012

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)

Pubblicato: 22/08/2012 In vigore dal: 20/07/2012 Documento ufficiale

Quali sono i criteri che un giudice deve applicare per liquidare i compensi dei professionisti quando non c'è accordo tra le parti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 140/2012 stabilisce i parametri che gli organi giurisdizionali devono utilizzare per determinare i compensi dei professionisti vigilati dal Ministero della Giustizia (avvocati, consulenti tecnici, periti, ecc.) nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla cifra. Questo decreto si applica a tutti i procedimenti giudiziali dove il giudice deve liquidare il corrispettivo professionale, sostituendo le vecchie tariffe professionali obbligatorie. Il giudice ha ampia discrezionalità nell'applicare i parametri previsti dal decreto e può anche adattarli analogicamente a situazioni non espressamente regolate. È importante sottolineare che i compensi liquidati includono l'intera prestazione professionale e le attività accessorie, mentre le spese, gli oneri e i contributi rimangono distinti e vengono rimborsati separatamente secondo le modalità concordate.

Un aspetto rilevante riguarda l'assenza del preventivo di massima: se il professionista non ha fornito al cliente una stima preventiva dell'importo (come richiesto dalla legge), il giudice può valutare negativamente questa omissione nella liquidazione del compenso. Nel caso di incarichi collegiali, il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio dal giudice, mentre per gli incarichi non conclusi si tiene conto solo dell'opera effettivamente svolta.

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Riferimento normativo

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

Testo normativo

DECRETO n. 140/2012 # DECRETO 20 luglio 2012, n. 140 ## Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012 , favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell' art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 : «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. (Omissis). 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 3.-8. (Omissis).». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 : «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1.-3. (Omissis). 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5.-8. (Omissis).». - La legge 24 marzo 2012, n. 27 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

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Il Decreto Ministeriale 140/2012 è il riferimento normativo per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, sostituendo le tariffe professionali obbligatorie. Avvocati, consulenti tecnici e periti devono conoscere i parametri di liquidazione, il preventivo di massima obbligatorio e la distinzione tra compensi, spese e contributi professionali. Magistrati e professionisti lo consultano per questioni di corrispettivi, incarichi collegiali e valutazione dell'opera effettivamente prestata.

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