Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Qual è il codice tributo istituito per compensare tramite F24 i crediti derivanti dall'imposta sulle transazioni finanziarie?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 57/E del 26 ottobre 2023 istituisce il codice tributo "4067" per permettere ai contribuenti di utilizzare in compensazione, attraverso il modello F24, gli eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax). Questo codice si applica specificamente ai crediti relativi all'imposta sulle transazioni di azioni, strumenti partecipativi, derivati su equity e negoziazioni ad alta frequenza, come disciplinato dalla legge 228/2012. La compensazione è possibile solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e il codice tributo deve essere indicato nella sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "importi a credito compensati" oppure, se necessario il riversamento, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere sempre indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il credito nel formato AAAA. Questa disposizione rappresenta un'importante semplificazione amministrativa per i soggetti che operano nel mercato finanziario e che hanno versato l'imposta sulle transazioni, consentendo loro di gestire i crediti derivanti attraverso il sistema ordinario di compensazione fiscale.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 57/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 26 ottobre 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1,
commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
L’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha
introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre
2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta
in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo,
nell’elenco ivi presente, l'imposta in parola.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito
risultante dalla dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial
Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice
tributo:
“4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di
altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle
negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art.
1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero,
nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento delle somme in argomento,
nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento”
dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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Il codice tributo 4067 è lo strumento per la compensazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Financial Transaction Tax) tramite modello F24, disciplinata dall'articolo 1, commi 491-495 della legge 228/2012. Commercialisti e consulenti fiscali devono utilizzarlo per gestire i crediti derivanti da transazioni su azioni, strumenti partecipativi e derivati su equity, secondo le modalità telematiche previste dall'Agenzia delle entrate e dalla normativa sulla compensazione verticale dei tributi.
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