Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 228/2012
Modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto "non residente" - articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012
Riferimento normativo
Modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi da parte di un soggetto "non residente" - articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 453/2022
OGGETTO: Modalità di compensazione dell'ITF con crediti agevolativi da parte di un
soggetto "non residente" - articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del
2012
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente
riportato.
L'istante, società con sede legale nel [...], intende acquisire, a mezzo di "cessione
del credito", alcuni crediti di imposta agevolativi, come previsto dall'articolo 121,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
In quanto soggetto passivo dell'imposta sulle transazioni finanziarie, di seguito
ITF, sebbene fiscalmente non residente in Italia, l'istante riferisce che «l'Agenzia delle
entrate - Centro operativo di Pescara ha confermato all'Istante, via e-mail, di poter
adempiere agli obblighi relativi all'Imposta sulle Transazioni Finanziarie utilizzando
il codice fiscale originariamente attribuito alla stabile organizzazione» - liquidata a
fine 2021 - e, quindi, «anche alla luce delle indicazioni già fornite dall'Agenzia delle
entrate nella risposta ad interpello 11 settembre 2020, n. 347, l'Istante provvede
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direttamente al versamento dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie mediante
modello F24, utilizzando quindi il codice fiscale rimasto attivo successivamente alla
liquidazione della relativa branch italiana e chiusura della relativa posizione IVA».
Precisa, altresì, che, «Ai fini della materiale presentazione del modello F24, e
quindi del versamento dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie, ad oggi l'Istante si
avvale dell'ausilio della stabile organizzazione italiana di [BETA], [...] ("[GAMMA]
"), la quale riceve dall'Istante la provvista necessaria per i versamenti, i quali sono
istruiti per il tramite di un conto corrente alla stessa intestato».
L'istante fa, inoltre, presente che, relativamente alla possibilità di compensare i
crediti agevolativi con l'ITF, la recente circolare 23 giugno 2022, n. 23/E ha chiarito
che «Relativamente alle imposte, ai contributi e alle altre somme dovute a favore dello
Stato per le quali è ammessa la compensazione, il successivo comma 2 del medesimo
articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 contiene un'elencazione tassativa
degli stessi, tra cui, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, rientra a decorrere dal 26 febbraio 2022, anche
l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF). [...]
Pertanto, a partire dal 26 febbraio 2022, deve ritenersi che l'ITF sia
compensabile, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con i
crediti d'imposta acquisiti ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio».
Ciò premesso, «Alla luce del mutato contesto normativo, come sopra precisato,
che consente ora di compensare l'Imposta sulle Transazioni Finanziarie con i Crediti
d'Imposta di cui agli Artt. 119 e 121, l'Istante intende quindi chiedere chiarimenti in
merito alle modalità di utilizzo di tali Crediti d'Imposta a fronte:
(i) dei versamenti che l'Istante sarà tenuta ad effettuare direttamente in relazione
all'Imposta sulle Transazioni Finanziarie dovuta; nonché
(ii) dei versamenti che potrebbero essere veicolati per mezzo di un
rappresentante fiscale nominato dall'Istante, eventualmente tra i soggetti del Gruppo
cui l'Istante appartiene».
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene corretto operare come di seguito riportato:
«3.1. Sull'utilizzo dei crediti d'imposta in esame da parte dell'Istante mediante
versamento diretto
[...] è quindi intenzione dell'odierna Istante attivare un cassetto fiscale
all'interno del quale confluiranno i Crediti d'Imposta ex Artt. 119 e 121 mediante
l'utilizzo del codice fiscale già alla stessa attribuito e ad oggi utilizzato per
l'effettuazione dei versamenti diretti dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie. Detti
versamenti saranno così effettuati mediante presentazione del modello F24 con
compensazione dei Crediti d'Imposta confluiti all'interno del cassetto fiscale
dell'Istante.
A tal proposito, si rileva che, ai fini del versamento (e quindi della
compensazione dei Crediti d'Imposta ex Art. 17) dell'Imposta sulle Transazioni
Finanziarie, l'Istante aprirà un proprio conto corrente in Italia.
Il modello per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'opzione per la
cessione dei Crediti d'Imposta ex Artt. 119 e 121, con specifico riferimento ai dati dei
cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto (quadro D del modello), richiede le
seguenti informazioni:
- il codice fiscale del cessionario o del fornitore che applica lo sconto;
- la tipologia di cessionario (i.e. , fornitore, altro soggetto privato, inclusi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, impresa di assicurazione).
Parimenti, anche la menzionata "Piattaforma cessione crediti " richiede - ai fini
dell'identificazione del cessionario - esclusivamente l'indicazione del relativo codice
fiscale.
3.2. Sull'utilizzo dei Crediti d'Imposta mediante nomina di un rappresentante
fiscale
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In alternativa alle modalità di versamento "diretto" sopra illustrate, l'Istante
potrebbe procedere alla nomina di un rappresentante fiscale come previsto ai sensi
dell'art. 19, comma 7 del D.M. 21 febbraio 2013.
L'Istante intende chiedere se, in questo caso, sia tenuta a nominare un soggetto
terzo (estraneo al Gruppo) quale proprio rappresentante fiscale ai fini
dell'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'Imposta sulle
Transazioni Finanziarie o se, invece, sia libera di nominare una delle stabili
organizzazioni italiane delle altre società del Gruppo, nel qual caso la scelta
ricadrebbe verosimilmente (ma non necessariamente) sulla [GAMMA], che, come
anticipato, attualmente provvede già al versamento dell'Imposta sulle Transazioni
Finanziarie dovuta dalle società del Gruppo prive di una stabile organizzazione in
Italia.
Dal momento che il versamento dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie
dovuta dall'Istante verrebbe effettuato da [GAMMA] mediante modello F24, l'Istante
ritiene che quest'ultima possa compensare l'Imposta sulle Transazioni Finanziarie
dovuta dall'Istante con i Crediti d'Imposta acquistati dalla stessa [ALFA]. In
particolare, [GAMMA] potrebbe, all'atto di compilazione del modello F24 presentato
per conto dell'Istante, di volta in volta compensare gli importi dovuti mediante
l'utilizzo della quota di Crediti d'Imposta non ancora fruita nell'anno di riferimento.
Per tale finalità, [GAMMA] sarebbe altresì delegata - sulla base di specifica
autorizzazione rilasciata dall'Istante - ad operare sul cassetto fiscale che la stessa
Istante provvederà ad attivare sulla base del codice fiscale già in proprio possesso
come sopra rappresentato, avendo così visibilità degli importi relativi ai Crediti
d'Imposta utilizzabili in compensazione acquisiti da quest'ultima. Tale autorizzazione
non sarebbe fornita sulla base del modello di "conferimento/revoca della delega per la
consultazione del cassetto fiscale" disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, atteso
che tale modulistica non consente la nomina di soggetti quali società residenti o
stabili organizzazioni di società non residenti che non prestano attività di assistenza
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fiscale. La delega sarebbe quindi fornita sulla base di una procura ordinaria ad
operare sul cassetto fiscale in nome e per conto dell'Istante che fornirà a [GAMMA]
le relative credenziali di accesso.
A tal proposito si rileva che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate 18 luglio 2013, Prot. n. 2013/87896, par. 4.1.3 ha previsto che i
rappresentanti fiscali dei soggetti non residenti, privi di una stabile organizzazione in
Italia, debbano inviare una richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti
rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso. Sul punto, l'Istante
ritiene che, a seguito della liquidazione della propria branch italiana, come
confermato nella menzionata comunicazione a mezzo e-mail dall'Agenzia delle entrate
- Centro operativo di Pescara, non sia necessario richiedere all'Agenzia delle entrate
l'attribuzione di un nuovo codice fiscale».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alle modalità di versamento dell'ITF, l'articolo 1, comma 494,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 stabilisce che «Gli intermediari e gli altri
soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un
rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde, negli stessi
termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti
dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti».
Più nello specifico, il decreto attuativo 21 febbraio 2013, all'articolo 19 commi 7
e 8, ha precisato che «7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che
intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai
sensi dell'art. 162 del TUIR, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione
dell'imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le
stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti
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dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi
di stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde negli stessi termini e con le stesse
responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione
dell'imposta.
8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello relativo al
versamento dell'imposta, devono essere adempiuti direttamente dai soggetti esteri, i
quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi
secondo modalità che saranno definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate».
In proposito, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 luglio
2013, prot. n. 87896, al punto «4.1 Soggetti non residenti» ha previsto che, «4.1.1 I)
Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuti al
versamento dell'imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque
compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta
tramite tale stabile organizzazione. [...]
4.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato,
ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, tenuti al versamento
dell'imposta, possono nominare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto, un
rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4.1.3 I rappresentanti fiscali di cui al punto 4.1.2 devono inviare richiesta di
attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne
siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta e
di presentazione della dichiarazione, all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia
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delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente
alla comunicazione dell'avvenuta nomina.
4.1.4 In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un
rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell'imposta
devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai
soggetti esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono
identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano
già in possesso».
Al riguardo, con la risposta ad interpello n. 347, pubblicata in data 11 settembre
2020 sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, nota all'istante e a cui si rinvia per
ogni ulteriore approfondimento, è stato chiarito che, «Laddove, infine, un soggetto non
residente con una S.O. nello Stato e, quindi con un proprio codice fiscale, decida di
estinguere la S.O ed avvalersi, come nel caso di specie, di un R.F., deve cessare la
sola posizione IVA della S.O. e conservare il codice fiscale attribuitogli; in tal modo il
rappresentante fiscale può utilizzarlo per adempiere agli obblighi sopra descritti
(come disposto dalle norme sopra richiamate, infatti, il R.F. non è tenuto a chiedere
l'attribuzione di un C.F. per il suo rappresentato qualora questo ne sia già in
possesso)».
In linea con le predette indicazioni, è ammissibile che l'istante proceda
all'autonoma attivazione del proprio cassetto fiscale, avvalendosi del codice fiscale già
attribuito alla stabile organizzazione cessata, anche al fine di effettuare la
compensazione dell'ITF con i crediti agevolativi da acquisire, in base all'articolo 121
del decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di "cessione del credito".
In alternativa, è consentito all'istante di avvalersi, al medesimo fine, della figura
del rappresentante fiscale, appositamente da individuare - come previsto dall'articolo
1, comma 494, della legge n. 228 del 2012 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto 21
febbraio 2013 - tra i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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In assenza di una preclusione normativa, l'istante può scegliere di nominare
anche, quale rappresentante fiscale, la stabile organizzazione italiana di un'altra società
del medesimo gruppo.
Il rappresentante fiscale - che, come chiarito dalle predette disposizioni
normative, «risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto
non residente», per i versamenti derivanti dall'applicazione dell'imposta - può limitarsi
a comunicare la propria nomina all'indirizzo di posta elettronica certificata
dell'Agenzia delle entrate (indicato al punto 4.1.3 del provvedimento prot. n. 87896 del
2013), non essendo tenuto a richiedere contestualmente l'attribuzione del codice fiscale
per l'istante rappresentato, già in possesso di quello attribuito alla stabile
organizzazione cessata.
In ragione della nomina ricevuta e comunicata all'Agenzia delle entrate, il
rappresentante fiscale è, quindi, responsabile del versamento dell'imposta al pari
dell'istante, soggetto passivo cui si sostituisce, e, pertanto, è titolato a richiedere
l'attivazione del cassetto fiscale per conto del soggetto rappresentato, cui potrà
direttamente accedere al fine di procedere al versamento dell'ITF anche per il tramite
della compensazione con i crediti agevolativi da acquisire, in base all'articolo 121 del
decreto-legge n. 34 del 2020, a mezzo di "cessione del credito".
Dal punto di vista procedurale, con riferimento all'acquisizione e all'utilizzo in
compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta da parte della società istante,
si fa presente quanto segue.
Nella comunicazione all'Agenzia delle entrate della cessione dei crediti, da
effettuarsi secondo le disposizioni vigenti (all'attualità, il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 2 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento del
10 giugno 2022), dovrà essere indicato come cessionario il codice fiscale della società
istante. Ciò determinerà il caricamento dei crediti sull'apposita Piattaforma accessibile
dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia, a disposizione della società istante.
La società istante dovrà, quindi, accedere alla suddetta Piattaforma, al fine di
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accettare i crediti d'imposta ricevuti e, per certe tipologie di crediti, comunicare anche
l'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24.
Ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione per il pagamento dell'ITF e di
eventuali altri debiti della società istante, il modello F24 dovrà essere
obbligatoriamente inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia
(Entratel/Fisconline). In altre parole, il modello F24 non potrà essere presentato
tramite i servizi telematici bancari e postali (es. home banking); ciò in quanto viene
utilizzato in compensazione un credito d'imposta soggetto al controllo preventivo di
capienza rispetto al plafond disponibile in capo al soggetto titolare del credito stesso
(la società istante, nel caso di specie).
In particolare, il modello F24 potrà essere compilato e inviato secondo due
modalità alternative:
1) nel modello F24 viene indicato esclusivamente il codice fiscale della società
istante (debitrice dell'ITF e titolare dei crediti d'imposta compensati); il modello F24
potrà essere inviato direttamente dalla società istante, oppure tramite un intermediario
incaricato (es. commercialista, CAF). Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del
modello F24 (pari alla differenza tra debiti pagati e crediti compensati) dovrà essere
indicato un conto corrente bancario o postale intestato alla società istante;
2) il modello F24 viene inviato dal rappresentante fiscale della società istante e
quindi nel modello F24 sono indicati due codici fiscali. In particolare, come "primo"
codice fiscale (il codice fiscale del contribuente) viene indicata la società istante e
come "secondo" codice fiscale (codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare) viene indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale,
unitamente al codice identificativo "72" (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate n.
62/E del 4 ottobre 2013). Il modello F24 potrà essere inviato direttamente dal
rappresentante fiscale, oppure tramite un intermediario incaricato (es. commercialista,
CAF). Per l'addebito dell'eventuale saldo a debito del modello F24 dovrà essere
indicato un conto corrente bancario o postale intestato al rappresentante fiscale.
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LA DIRETTRICE CENTRALE
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