Come si applica l'imposta di registro alle concessioni demaniali marittime rilasciate dai Comuni dopo il decreto legge 95/2012?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 3, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ha esteso l'applicazione dell'articolo 17, comma 3 del TUR (Testo Unico dell'imposta di registro) alle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato. Questo significa che anche le concessioni demaniali marittime, pur rilasciate da Comuni che esercitano funzioni amministrative delegate, rimangono rapporti giuridici con lo Stato in qualità di proprietario del bene. La norma consente al concessionario di assolvere l'imposta di registro in due modalità alternative: sul corrispettivo complessivo pattuito per l'intera durata della concessione, oppure annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. L'aliquota applicabile è il 2% sul canone, come previsto dall'articolo 5 della Tariffa allegata al TUR. Questo regime si applica solo alle concessioni amministrative stipulate successivamente all'entrata in vigore del decreto legge 95/2012, e la scelta tra pagamento unico o rateale deve essere effettuata dal concessionario al momento della registrazione del contratto.
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Riferimento normativo
Pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 72/2026
OGGETTO: Pagamento dell'imposta di registro per le concessioni demaniali
marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La Società istante (di seguito Istante o Società) chiede chiarimenti in ordine alla
corretta applicazione dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registro
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 (di
seguito TUR) e dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95.
Al riguardo l'Istante fa presente di essere una società in house interamente
partecipata dal Comune di X (di seguito Comune), con scopo sociale di erogazione
di servizi di interesse generale per conto dell'Amministrazione comunale, correlati
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all'impiego e alla tutela di beni immobili pubblici, funzionali all'attuazione delle politiche
sulla mobilità e sullo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio.
Il sopra citato Comune si accinge ad assentire in favore della Società apposita
concessione demaniale marittima, avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti
il porto turistico di X, della durata di xx anni con canone concessorio annuo di euro
xxx. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, la
Società dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di registro nella misura del 2 per
cento sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.
L'Istante riporta il testo dell'articolo 3, comma 16, del decreto legge n. 95
del 2012, che ha esteso la portata applicativa del disposto dell'articolo 17, comma 3,
del TUR, ai sensi del quale per i contratti di locazione di immobili urbani di durata
pluriennale l'imposta può essere assolta sull'ammontare del canone relativo a ciascun
anno, alle «concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 57, comma 7 del medesimo decreto».
Al riguardo la Società sostiene che il citato articolo 3, comma 16, del decreto
legge n. 95 del 2012, assume rilievo anche nella fattispecie in esame, atteso che i porti
(ai sensi degli articoli 822 c.c. e 28 cod. nav.) appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico (c.d. demanio portuale) e che sul regime proprietario di siffatti beni
immobili non abbia inciso né il decreto legislativo n. 112 del 1998, mediante il quale lo
Stato ha trasferito alle Amministrazioni regionali le funzioni amministrative sul demanio
portuale, né le leggi regionali (nello specifico articolo 10 della legge regionale n. 13
del 1999) con le quali dette funzioni sono state ulteriormente trasferite dalle Regioni ai
Comuni.
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Per quanto sopra esposto la Società chiede se possa trovare applicazione
l'imposta di registro sulla concessione demaniale rilasciata dal Comune nei modi e nei
termini definiti dall'articolo 17, comma 3, del TUR secondo cui «Per i contratti di
locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente
sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ribadisce che, in relazione ai beni immobili del demanio portuale, i
Comuni agiscono in quanto subdelegati dallo Stato e tale subdelega, benché legittimi
i Comuni ad adottare i relativi provvedimenti concessori, stante il trasferimento delle
funzioni amministrative connesse alla gestione delle aree portuali nel senso indicato
dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998, non incide sul rapporto giuridico
che si instaura con lo Stato, che rimane l'unico proprietario dei beni suddetti.
Pertanto, la Società ritiene poter provvedere al pagamento dell'imposta di registro
sulla concessione demaniale rilasciata dal Comune nei modi e nei termini definiti
dall'articolo 17, comma 3, del TUR, atteso il disposto dell'articolo 3, comma 16, del
decreto legge n. 95 del 2012.
A supporto della soluzione prospettata vengono richiamate varie pronunce,
quali la giurisprudenza amministrativa secondo cui «non può ritenersi che il bene
demaniale divenga parte del demanio del patrimonio giuridico dei Comuni per effetto
della subdelega delle citate funzioni amministrative, che, come emerge chiaramente
dal delineato quadro normativo, sono esercitate, pur con procedure articolate, per
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la concessione di un bene che resta demaniale, non potendo incidere sulla titolarità
del bene la delega di funzioni amministrative per il suo uso (Cons. Stato, Sez.VI, 22
novembre 2013, n. 5532).».
Viene richiamata, altresì, la pronuncia della Suprema Corte del 9 settembre 2022,
n. 26636 secondo cui «L'art. 5, Parte Prima, della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
(relativo alle locazioni) ha collocato nella relativa disciplina anche le ''concessioni di
beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative'', tanto che la giurisprudenza di questa
Corte ha, da tempo, riconosciuto l'equiparazione, ai fini fiscali, della concessione di
beni demaniali alla locazione di immobili (cfr. Cass. n. 15667/2004 che richiama Cass.
4857/1998)».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 3, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone che «Le
previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle concessioni di beni immobili appartenenti al
demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.».
L'articolo 17, comma 3, del Testo unico dell'imposta di registro approvato
con decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «Per i contratti di
locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente
sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno...».
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L'articolo 57, comma 7, del TUR dispone che «Nei contratti in cui è parte lo
Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche
in deroga all' art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta
dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni
dello Stato.».
Per quanto riguarda la base imponibile, l'articolo 45 del TUR (rubricato
«Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato») dispone che «Per gli atti
concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonché
per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad
amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalità giuridica, con
valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base
imponibile è costituita rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del
corrispettivo pattuito.», mentre, con riferimento all'aliquota l'articolo 5 della Tariffa,
parte prima, allegata allo stesso TUR dispone la percentuale pari al 2 per cento per il
pagamento dell'imposta di registro sulle concessioni su beni demaniali.
Inoltre, dal punto di vista strettamente amministrativo, si rileva che il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (rubricato «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
L. 15 marzo 1997, n. 59.»), dispone all'articolo 105 (rubricato «Funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali») «1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità
portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni.
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2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle
regioni le funzioni relative: ...l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non
opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti
di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente
interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e
successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale
il conferimento decorre dal 1º gennaio 2002.».
La legge regionale Y del 28 aprile 1999, n. 13, (rubricata «Disciplina delle
funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e
osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.»), dispone
all'articolo 10 (rubricato «Competenze dei Comuni»): «1. Sono di competenza dei
Comuni le funzioni relative:... b) al rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio
marittimo in ambito portuale a esclusione delle concessioni di cui all'articolo 8, comma
1 bis;... ».
Il predetto articolo 8 (rubricato «Competenze della Regione»), con l'introduzione
del comma 1 bis (comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2025,
n. 14, con decorrenza dal 5 agosto 2025) dispone che: «La Regione esercita le funzioni
amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni
delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di
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pesca e acquacoltura marittime, con esclusione delle attività di verifica e controllo di
ottemperanza dell'atto che restano in capo ai Comuni.».
Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato, con la sentenza del 22 novembre
2013, n. 5532, ha precisato che «La previsione dell'apprestamento di opere da parte del
concessionario di un'area demaniale marittima non è sufficiente a far individuare, come
parte ''a cui favore'' si instaura il rapporto, il Comune che indice il bando per il rilascio
della concessione. Le opere in questione, e la relativa convenzione, hanno infatti per
oggetto comunque e anzitutto il bene demaniale ed è la concessione d'uso del bene che
determina il contenuto proprio del rapporto giuridico ed individua lo Stato, proprietario
del bene, come parte di tale rapporto; ne deriva che la convenzione, che pure impegni
il concessionario nei confronti del Comune, è accessiva al rapporto concessorio e non
viceversa; se non si desse luogo alla concessione del bene non vi sarebbe infatti alcuna
ragione per convenire l'eventuale, connessa esecuzione di interventi sul bene stesso.
In riferimento a quanto sopra si richiama la costante giurisprudenza della Corte
Costituzionale, per la quale le competenze regionali in ordine al demanio marittimo non
possono incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario, le quali
precedono logicamente la ripartizione delle competenze (per tutte: sentenza n. 370 del
2008), venendo con ciò ribadita la essenziale e prioritaria rilevanza della proprietà
demaniale dei beni.
Ciò è confermato dalla disciplina del procedimento di concessione posta con la
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo), per la quale ai Comuni è trasferita la ''funzione amministrativa per il rilascio, il
rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime'' (art. 46)...
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Su questa base risulta corretta l'affermazione del primo giudice per cui non
può ritenersi che il bene demaniale divenga parte del patrimonio giuridico dei comuni
per effetto della subdelega delle citate funzioni amministrative, che, come emerge
chiaramente dal delineato quadro normativo, sono esercitate, pur con procedure
articolate, per la concessione di un bene che resta demaniale, non potendo incidere sulla
titolarità del bene la delega di funzioni amministrative per il suo uso.».
Con sentenza del 26 marzo 2025, n. 7996, la Corte di Cassazione nell'ambito
di un contenzioso instaurato da un'Autorità di sistema portuale in relazione a una
concessione di un'area del demanio portuale stipulata prima dell'entrata in vigore del d.l.
n. 95 del 2012 ha precisato innanzitutto che la concessione stipulata da tale Autorità
è «riconducibile ad un rapporto amministrativo di concessione e non ad un rapporto
privatistico di locazione», per poi affermare la portata innovativa dell'articolo 3, comma
16, di detto decreto: «L'art. 3, comma 16, del D.L. n. 95 del 2012 ha esteso l'applicazione
dell'art. 17,terzo comma, del D.P.R. n. 131 alle concessioni di beni immobili appartenenti
al demanio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'art. 57, settimo comma; la
norma è di carattere finanziario e non di interpretazione autentica, come rilevano sia i
lavori preparatori sia la lettera della disposizione. La stessa, quindi, si applica solo per
il futuro, e non rileva, quindi, nel caso in giudizio in quanto il contratto di concessione
è antecedente all'entrata in vigore della norma».
Nella richiamata pronuncia, al fine di delineare l'applicabilità del più volte
citato articolo 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, quindi, la Corte di Cassazione
attribuisce rilievo alla circostanza che il provvedimento sia riconducibile a un ''rapporto
di amministrativo di concessione'' nel senso precisato dalle Sezioni Unite (cfr. ordinanza
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n. 6019 del 25/03/2016), che abbia ad oggetto ''beni immobili appartenenti al demanio
dello Stato'' e che la data del contratto di concessione non sia antecedente alla data
di entrata in vigore della disposizione; diversamente non sembra attribuire rilevanza
dirimente al fatto che parte del rapporto sia lo Stato o un diverso ente delegato delle
funzioni amministrative relative ai beni dello Stato.
Ciò posto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto
e, in particolare, della recente pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata,
superando parzialmente quanto chiarito con la risposta ad interpello pubblicata del 28
maggio 2020, n. 157, si ritiene che alle concessioni amministrative aventi per oggetto
«beni immobili appartenenti al demanio dello Stato», è applicabile l'articolo 3, comma
16, del d.l. n. 95 del 2012, per cui è possibile assolvere l'imposta di registro sul
corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare
del canone relativo a ciascun anno.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall'istanza e dalla documentazione
allegata, il Comune di X, proprio in forza delle funzioni attribuite dalla citata legge
regionale n. 13 del 1999, con «Atto formale di concessione demaniale marittima» ha
concesso «una zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq..., di cui mq ...di specchio
acqueo, per la costruzione e gestione, per un totale di anni..., di un porto turistico,
costituente pubblico servizio locale di rilevanza economica affidato a BETA come da
Deliberazione consiliare..., con annesse strutture turistico ricettive, commerciali, ludico
sportive e servizi.» e il bene oggetto della concessione, il porto, appartiene allo Stato e
fa parte del demanio pubblico.
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Tanto premesso, trattandosi di concessione amministrativa avente ad oggetto beni
immobili appartenenti al demanio dello Stato, si ritiene che alla concessione demaniale
marittima avente ad oggetto spazi a mare e a terra costituenti il porto turistico di X,
oggetto della presente istanza, sia applicabile la disposizione di cui all'articolo 3, comma
16, del d.l. n. 95 del 2012.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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L'imposta di registro su concessioni demaniali è disciplinata dal TUR (decreto del Presidente della Repubblica 131/1986) e dal decreto legge 95/2012, con particolare riferimento alle concessioni di beni del demanio dello Stato, demanio marittimo e demanio portuale. Commercialisti e consulenti fiscali devono distinguere tra il rapporto amministrativo di concessione e la locazione privatistica, applicando correttamente l'aliquota del 2% e valutando la convenienza tra il pagamento rateale annuale e quello unico sulla base della durata della concessione.
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