Agevolazioni fiscali per investimenti in start–up innovative e PMI innovative (articolo 29 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e articolo 4 decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3)
Quando può un investitore fruire della detrazione fiscale del 30% per investimenti in quote di fondi di private equity che investono in PMI innovative, se il fondo non raggiunge il 70% di investimenti qualificati nel?
Spiegato da FiscoAI
La detrazione fiscale del 30% prevista dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 3/2015 per investimenti in quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) che investono prevalentemente in PMI innovative non può essere fruita immediatamente nel periodo di sottoscrizione delle quote. Nei fondi di private equity è fisiologico che esista un lasso di tempo tra il momento in cui vengono raccolte le sottoscrizioni e il momento in cui il fondo effettivamente investe le risorse nelle società partecipate. Per questo motivo, il requisito fondamentale richiesto dal decreto attuativo (che il fondo detenga almeno il 70% di investimenti qualificati al termine del periodo di imposta) potrebbe non essere soddisfatto nello stesso anno della sottoscrizione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la fruizione dell'agevolazione deve essere differita al periodo di imposta in cui il fondo raggiunge effettivamente il requisito del 70% di composizione degli investimenti previsto dalla normativa. Da tale momento inizia anche a decorrere l'holding period di tre anni richiesto per mantenere l'agevolazione, non dalla data di sottoscrizione delle quote.
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Riferimento normativo
Agevolazioni fiscali per investimenti in start–up innovative e PMI innovative (articolo 29 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e articolo 4 decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 184/2025
OGGETTO: Agevolazioni fiscali per investimenti in start–up innovative e PMI
innovative (articolo 29 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e articolo 4
decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3)
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
In data 13 febbraio 2024, l'Istante (di seguito anche ''Contribuente''), ha
sottoscritto n. 999,90 quote di un fondo di private equity (di seguito ''Fondo''), istituito
e gestito dalla Alfa S.p.a. (di seguito ''Alfa'').
In particolare, il Contribuente riferisce che il Fondo è «un FIA di diritto
italiano, riservato mobiliare, istituito in forma ''chiusa'' che opera nel settore private
equity secondo lo schema acquisizione, valorizzazione dismissione della partecipazioni
societarie».
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Per la sottoscrizione è stato effettuato un bonifico alla Alfa in data 13 febbraio
2024 e, contestualmente, sono state attribuite le quote.
Ciò posto, l'Istante evidenzia che l'articolo 4, comma 9, del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,
«accorda a coloro che sottoscrivano quote di OICR che investano prevalentemente in
PMI c.d. innovative, il regime previsto dall'articolo 29 del decreto legge n. 179 del 18
ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212. Si
tratta di una detrazione pari al 30 percento della somma investita ed è calcolata su un
importo massimo dell'investimento non superiore a 1.000.000 di euro».
L'Istante precisa che le regole di funzionamento del Fondo sono indicate
nel Regolamento dello stesso, adottato dalla Alfa in data 21 febbraio 2023. Tale
Regolamento, in conformità alle prescrizione del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019
(di seguito, ''decreto attuativo'') , prevede che «affinché il sottoscrittore abbia accesso
alle agevolazioni, il patrimonio raccolto sia investito in via preventiva (i.e. per almeno
il 70% dell'attivo) in strumenti finanziari di natura partecipativa ovvero quote di srl di
imprese italiane a bassa e media capitalizzazione diverse da quelle inserite negli indici
FTSE MIB e FTSE mid Cap della Borsa Italiana o in Indici equivalenti di altri mercati
regolamentati e imprese non ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato,
che svolgono attività non finanziaria».
In particolare, con riferimento al raggiungimento del limite minimo di
investimento del 70 per cento, il suddetto Regolamento sancisce che «le disposizioni in
materia di composizione del portafoglio di cui ai precedenti articoli 2.2, 2.3 e 2.4. si
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applicheranno dal giorno in cui risultano decorsi due anni dalla data di chiusura del
periodo di sottoscrizione e sino al giorno in cui risultano decorsi 5 anni dalla data di
chiusura del periodo di sottoscrizione».
Sul punto, l'Istante specifica che per il Fondo la data di chiusura del periodo di
sottoscrizione è prevista il 9 ottobre 2025.
Ad avviso del Contribuente «E' assolutamente fisiologico che, nel processo di
un'attività di private equity, esista un lasso di tempo, che può risultare anche superiore
all'anno solare, tra il concreto afflusso delle risorse nel fondo (periodo di sottoscrizione)
ed il momento dell'effettivo investimento delle stesse nelle azioni o quote delle società
partecipate (periodo di investimento)».
Pertanto, l'Istante ritiene che tale circostanza «si pone in apparente
disallineamento con le norme che regolano il riconoscimento della detrazione IRPEF
in presenza dell'investimento».
In particolare, il Contribuente evidenzia che, da un lato, l'articolo 3, comma 3,
del decreto attuativo sancisce che l'investimento agevolato è quello eseguito nelle quote
del fondo, in quanto occorre far riferimento ad un ammontare investito.
Dall'altro, nell'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo, si pone come
ulteriore requisito essenziale per il riconoscimento dell'agevolazione sulle quote che la
Alfa attesti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto attuativo, un «fatto
oggettivamente non attestabile nel caso concreto e cioè che l'OICR abbia raggiunto,
al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l'investimento agevolato (i.e. la
sottoscrizione delle quote ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto) l'ammontare di
investimenti qualificati nel capitale di rischio di PMI di valore almeno pari al 70 per
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cento del valore complessivo degli investimenti (articolo 1, comma 2, lett. 2) del Decreto
Attuativo».
Dunque, a parere dell'Istante, l'interpretazione letterale delle sopracitate norme
del decreto attuativo, che sembra richiedere che nello stesso periodo di imposta debba
essere eseguito l'investimento nelle quote dell'OICR, nonché raggiunto il limite di
investimento, non tiene conto dell'operatività dei fondi di private equity, che prevedono
un disallineamento fisiologico tra momento di raccolta delle sottoscrizioni e momento
dell'esecuzione degli investimenti.
La questione controversa, quindi, riguarda il caso in cui la Alfa abbia ricevuto
delle sottoscrizioni di quote, ma non abbia ancora completato, alla data di chiusura delle
sottoscrizioni, il programma di investimento nelle partecipate e non abbia raggiunto il
limite del 70 per cento previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto attuativo
e dal Regolamento.
Con riferimento alla fattispecie descritta, l'Istante chiede se «una volta completate
le sottoscrizioni nel periodo di imposta (X), in presenza di una previsione regolamentare
in capo al Fondo, che consente di raggiungere il limite minimo d'investimento del 70 per
cento oltre la chiusura del periodo d'imposta nel caso in esame due anni (X+2) in cui è
effettuato l'investimento agevolato (i.e. la sottoscrizione delle quote ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto attuativo), la detrazione d'imposta riconosciuta dall'articolo 4,
comma 9, del decreto n. 3 del 2015 spetti comunque e in quale periodo d'imposta».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L'Istante ritiene che l'interpretazione sistematica delle disposizioni degli articoli
4, comma 9, del decreto legge n. 3 del 2015 e degli articoli 2, 3 e 5 del decreto attuativo
consenta di riconoscere la detrazione d'imposta in diminuzione dell'IRPEF dovuta nel
successivo periodo in cui viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti
dell'OICR, secondo quanto previsto nel Regolamento.
Tale interpretazione, afferma il Contribuente, è suffragata dalla ratio della norma,
che è quella di voler agevolare l'effettivo investimento dei capitali in partecipazioni di
imprese innovative. Da tale interpretazione, dunque, l'Istante ritiene che possa attribuirsi
un significato coerente con la norma agevolativa, che intende incentivare gli investimenti
nel momento in cui essi sono concretamente eseguiti dall'OICR, e non nel momento in
cui vi è solo il primo impegno dei sottoscrittori a investire i capitali.
Da ultimo, il Contribuente ritiene che la Alfa dovrà rilasciare la certificazione
di cui all'articolo 5 del decreto attuativo, necessaria per fruire della detrazione da parte
del sottoscrittore, soltanto nel periodo d'imposta in cui si sarà perfezionato l'effettivo
afflusso dei capitali nelle imprese partecipanti all'OICR.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nell'ambito delle misure a sostegno delle startup innovative, l'articolo 29 del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, riconosce ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o
più startup innovative direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente
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nelle predette startup innovative la possibilità di abbattere il proprio carico fiscale di
un importo pari ad una determinata percentuale dell'investimento effettuato.
L'articolo 4, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso l'anzidetta misura agevolativa
anche agli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese c.d. innovative.
Le modalità di attuazione del decreto legge n. 179 del 2012 e dell'articolo 4,
comma 9, del decreto legge n. 3 del 2015, sono stabilite dal decreto attuativo.
Gli OICR che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative
ammissibili sono definiti dal comma 2, lettera e) dell'articolo 1 del suddetto decreto
attuativo come «quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in
Italia o in altri Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al
termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento
agevolato, detengono azioni o quote di startup innovative o PMI innovative ammissibili
di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal
rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta,
senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati
di cui alla precedente lettera d)».
L'articolo 3, comma 3, del decreto attuativo dispone che «I conferimenti di cui al
comma 1 rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione
nel registro delle imprese da parte della startup innovativa o della PMI innovativa
ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il tramite delle altre società che
investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili e le cui
azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
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negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale
ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale
è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481bis del codice civile; gli investimenti
in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma
2, lettera e), e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono
prevalentemente in startup innovative o PMI innovative ammissibili rilevano alla data
di sottoscrizione delle quote».
In particolare, con riferimento agli investimenti indiretti per il tramite degli OICR
e delle altre società di capitali, l'ultimo periodo del sopracitato articolo 3 prevede che gli
stessi «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote».
Tuttavia, al fine di fruire dell'agevolazione in parola, tale disposizione deve essere
coordinata con la definizione contenuta nella citata lettera e) del comma 2 dell'articolo
1 del decreto attuativo, a norma del quale per configurare gli OICR ''qualificati'' ai fini
dell'agevolazione è necessario che al termine del periodo di imposta in corso alla data
in cui è effettuato l'investimento agevolato, gli stessi debbano detenere azioni o quote di
startup innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70 per cento
del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o del bilancio
chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.
Dunque, ai fini della fruizione dell'agevolazione tale composizione delle
attività deve essere verificata nel periodo di imposta di sottoscrizione delle quote di
partecipazione all'OICR e nei periodi successivi.
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Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, occorre rilevare che nell'ambito
dei fondi di private equity, tra il periodo di sottoscrizione e il periodo di effettivo
investimento delle risorse può sussistere un lasso di tempo superiore all'anno solare.
A tal proposito, come chiarito con la risposta ad interpello pubblicata il 5 ottobre
2021, n. 661, per tali tipologie di fondi occorre tenere conto che il requisito di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo potrà non essere soddisfatto alla
fine del periodo di imposta in cui è avvenuta la sottoscrizione delle quote, ma solo in
un momento successivo.
Si è ritenuto, dunque, che nell'ipotesi in cui non coincida il periodo d'imposta
in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore (gli
investimenti in OICR «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote») e il periodo
d'imposta in cui l'OICR può considerarsi ''qualificato'', ossia acquisisce il requisito
di investire prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, la fruizione
dell'agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo
all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo.
Ne consegue che in capo all'investitore l'holding period, di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto, inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione
delle azioni o quote dell'OICR.
Ciò posto, nel caso di specie, il Contribuente potrà usufruire della
detrazione di imposta riconosciuta dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge n. 3 del
2015 nel periodo di imposta in cui il Fondo soddisfa il requisito di composizione degli
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investimenti previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo, e da tale
ultima data inizierà a decorrere l'holding period.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
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FiscoAI analizza Interpello AdE 179/2012 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La detrazione IRPEF per investimenti in start-up innovative e PMI innovative si applica secondo l'articolo 29 del decreto legge n. 179/2012 e l'articolo 4 del decreto legge n. 3/2015, coordinati con il decreto attuativo del MEF. Commercialisti e gestori di fondi devono verificare il requisito di qualificazione dell'OICR (70% di investimenti in PMI innovative), l'holding period triennale e il momento di effettiva acquisizione dello status di fondo qualificato per determinare il periodo di imposta in cui riconoscere la detrazione e il regime agevolativo applicabile.
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