Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini per la fruizione del beneficio in caso di interventi di efficientamento energetico su di un condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012 – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Quali sono i requisiti e i termini per accedere al Superbonus 110% in caso di interventi di efficientamento energetico su un condominio danneggiato dal sisma 2012, e quando deve essere redatto l'APE ante intervento?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il Superbonus 110% si applica agli interventi di efficienza energetica e consolidamento statico su edifici residenziali in condominio, a condizione che il miglioramento energetico sia di almeno due classi o il raggiungimento della classe più alta, certificato mediante APE ante e post intervento redatto da tecnico abilitato. Per i comuni colpiti da eventi sismici dal 2009 con stato di emergenza dichiarato, la scadenza per fruire della detrazione al 110% è prorogata al 31 dicembre 2025, purché sia accertato il nesso causale tra danno dell'immobile e evento sismico mediante scheda AeDES o documento analogo. Riguardo al momento di redazione dell'APE ante intervento, l'Agenzia rimanda a valutazioni tecniche che esulano dalle sue competenze, in quanto disciplinate dal decreto legislativo 192/2005 e dal decreto Requisiti. Il beneficio spetta per le spese eccedenti i contributi pubblici già ricevuti per la ricostruzione, nel rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.
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Riferimento normativo
Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini per la fruizione del beneficio in caso di interventi di efficientamento energetico su di un condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012 – articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 584/2022
OGGETTO: Superbonus – momento di emissione dell'APE ante intervento e termini
per la fruizione del beneficio in caso di interventi di efficientamento
energetico su di un condominio dichiarato inagibile post Sisma 2012 –
articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Condominio istante (di seguito ''Istante'') fa presente che intende effettuare un
intervento di ristrutturazione mediante demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio
condominiale e che la Regione ha riconosciuto un contributo per la ricostruzione a
seguito dei danni causati all'edificio dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che,
tuttavia, non copre per intero le spese che saranno sostenute. Fa presente, inoltre, che:
nel mese di giugno 2021 è stata presentata la comunicazione di inizio lavori ma
gli stessi non stati ancora avviati;
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saranno effettuati interventi strutturali e di isolamento termico che
interesseranno le parti comuni dell'edificio (interventi ''trainanti'') nonché le singole
unità residenziali provviste di riscaldamento (interventi ''trainati'') mediante la
sostituzione degli infissi e degli oscuranti;
gli interventi comporteranno un salto di due classi energetiche mediante
l'impiego di materiali più performanti ed aventi caratteristiche che soddisfano i criteri
ambientali minimi (CAM);
le spese eccedenti il contributo per la ricostruzione non sono state oggetto di
altre agevolazioni fiscali fruite dai condomini.
Tanto premesso, considerato che i condomini intenderebbero beneficiare del cd.
Superbonus, l'Istante chiede se:
l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante intervento possa essere
predisposto dopo la comunicazione di inizio dei lavori che, tuttavia, non sono ancora
iniziati;
si applichi la proroga al 31 dicembre 2025 dell'agevolazione prevista
dall'articolo 119, commi 8bis ed 8ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che l'A.P.E. debba essere redatto prima che le opere cui si riferisce
abbiano realmente inizio e non necessariamente prima della comunicazione formale di
inizio lavori.
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In merito al secondo quesito è dell'avviso che, trattandosi di interventi riguardanti
le parti comuni di un edificio condominiale che ricade in zone colpite da eventi sismici
nel 2012 e per le quali ad oggi lo stato di emergenza è stato prorogato, la scadenza per
poter accedere al Superbonus risulta essere, in base al comma 8ter dell'articolo 119
decreto Rilancio, il 31 dicembre 2025.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto
Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la
detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a
fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione
di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici)
nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d.
Superbonus).
Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano
le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(cd. ''ecobonus'') nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli
antisismici (cd. ''sismabonus''), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli
14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono
indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l'ambito
soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
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Con riferimento all'applicazione dell'agevolazione in commento, sono stati forniti
chiarimenti, tra le altre, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione
del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E e con la
circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, a cui si rinvia per una completa disamina degli
aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia
di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili
nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Superbonus.
In particolare, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a
taluni specifici interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (interventi ''trainanti'') nonché ad
ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (interventi ''trainati'') ed eseguiti,
tra l'altro, sia su parti comuni di edifici residenziali in ''condominio'' che su singole unità
immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in ''condominio''.
Con specifico riferimento agli interventi di efficienza energetica, il comma 3 del
citato articolo 119 del decreto Rilancio dispone che «Ai fini dell'accesso alla detrazione,
gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3ter dell'articolo 14 del decretolegge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi
di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi
energetiche, dell'edificio (...) ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della
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classe energetica, più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica
(A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e
dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione
asseverata».
Al riguardo, l'articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale 6 agosto 2020
(cd. decreto Requisiti) concernente i ''Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd. Ecobonus'' stabilisce che
«Per gli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, è obbligatoria
la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post
intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A».
Nel caso di interventi ''trainanti'' e ''trainati'' eseguiti in un edificio in condominio,
i predetti A.P.E. convenzionali ante e post intervento elaborati secondo le indicazioni
del punto 12 dell'Allegato A del citato decreto Requisiti, dovranno essere riferiti all'intero
fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione
ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi
''trainanti'' e ''trainati'' eseguiti congiuntamente (cfr. circolare 22 dicembre 2020, n. 30/
E, risposta 5.2.5, e circolare 25 giugno 2021, n. 7/E).
Tanto premesso, con riferimento al primo quesito, relativo alla possibilità di
redigere l'A.P.E. ante intervento anche successivamente alla comunicazione di inizio dei
lavori che, tuttavia, non sono ancora cominciati, si fa presente che la risposta implica
valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle entrate in
quanto riferite all'applicazione del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 nonché del
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predetto decreto Requisiti avente ad oggetto la normativa in materia di efficientamento
energetico.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, si fa presente che, ai sensi del comma
8ter, del citato articolo 119 del decreto Rilancio «Per gli interventi effettuati nei comuni
dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai
commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento».
Come chiarito con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, la proroga al 31
dicembre 2025 della detrazione nella misura ''piena'' del 110 per cento delle spese
sostenute, disposta da tale disposizione, riguarda gli interventi ammessi al Superbonus
effettuati dai soggetti elencati nel precedente comma 8bis e realizzati su edifici
residenziali, anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali
sia stato accertato mediante scheda AeDES o documento analogo il nesso causale tra
danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni
interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Nel presupposto, dunque, che gli interventi prospettati siano effettuati su un
fabbricato per il quale sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile
ed evento sismico, in applicazione della disposizione di cui al citato comma 8ter
dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Condominio istante potrà beneficiare nel
rispetto di ogni altra condizione ed adempimento non oggetto dell'istanza in esame del
Superbonus nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre
2025, per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla
conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche,
nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo
ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 34/2012 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Superbonus 110% è disciplinato dall'articolo 119 del decreto Rilancio e rappresenta una detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, sismabonus e consolidamento statico su edifici residenziali. Commercialisti e professionisti del settore devono verificare l'APE (attestato di prestazione energetica), il salto di classi energetiche, il nesso causale con eventi sismici, la proroga al 31 dicembre 2025 per zone terremotate, e la compatibilità con altri incentivi fiscali e contributi pubblici già fruiti.
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