Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Quali sono le modalità di versamento della sanzione minima per avvalersi della remissione in bonis in caso di comunicazione tardiva dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per il Superbonus?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 58/E del 2022 fornisce istruzioni operative per chi intende regolarizzare una comunicazione tardiva dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura relativa al Superbonus e altre detrazioni edilizie, utilizzando l'istituto della remissione in bonis. Questo meccanismo consente di inviare la comunicazione oltre i termini ordinari (16 marzo dell'anno successivo alle spese, o 15 ottobre per i soggetti con dichiarazione al 30 novembre) a condizione di versare una sanzione amministrativa. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ELIDE utilizzando il codice tributo "8114", indicando l'importo della sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 471/1997, senza possibilità di compensazione con altri crediti. Nel modello F24 devono essere indicati: nella sezione "CONTRIBUENTE" il codice fiscale e i dati del titolare della detrazione (o del condominio per lavori su parti comuni); nel campo "coobbligato" il codice fiscale del primo cessionario o fornitore con codice identificativo "10"; nella sezione "ERARIO" il tipo "R", il codice tributo 8114 e l'anno di sostenimento della spesa. Questo procedimento consente ai contribuenti di regolarizzare posizioni irregolari mantenendo comunque la possibilità di cedere il credito o fruire dello sconto in fattura, purché la comunicazione sia inviata entro i termini successivi alla remissione in bonis.
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Riferimento normativo
Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 58/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 11 ottobre 2022
OGGETTO: Istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della
remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui
all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio
2022, al punto 4.1, prevede che, salvo diverse specifiche disposizioni:
- la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo
sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi indicate al
comma 2 del citato articolo 121, debba essere inviata all’Agenzia delle entrate entro
il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno
diritto alle detrazioni;
- la comunicazione di cui al punto precedente, per la cessione delle rate residue non
fruite in detrazione, debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del
termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe
dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni
riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022.
Inoltre, lo stesso articolo 10-quater del decreto-legge n. 4 del 2022 prevede, al
comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita
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IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022,
possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022.
Al riguardo, la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in
presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche
successivamente ai termini stabiliti dal citato provvedimento del 3 febbraio 2022 e
dall’articolo 10 quater del decreto-legge n. 4 del 2022, avvalendosi dell’istituto della
remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
A tal fine, tra l’altro, è necessario effettuare il versamento della misura minima della
sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite
modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui
all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l.
n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11
maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario
o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”,
denominato “cessionario/fornitore”.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”:
o nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i
dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto.
In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece,
il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del
condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
o nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore
che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo
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“codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più
fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
o nel campo “tipo”, la lettera “R”;
o nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
o nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
o nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata
sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della
comunicazione dell’opzione.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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La remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del d.l. 16/2012 rappresenta uno strumento di regolarizzazione per comunicazioni tardive relative al Superbonus e alle detrazioni edilizie, disciplinato dall'articolo 121 del d.l. 34/2020. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di versamento tramite F24 ELIDE con codice tributo 8114, la sanzione amministrativa minima secondo il d.lgs. 471/1997, e i termini ordinari di trasmissione della comunicazione di opzione per cessione del credito e sconto in fattura.
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