Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 142/2000

Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702.

Pubblicato: 05/06/2000 In vigore dal: 18/04/2000 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 2000, n. 142

Testo normativo

DECRETO MINISTERIALE n. 142/2000 # DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 2000, n. 142 ## Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702. IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 2 febbraio 1993, n. 284, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativamente alla individuazione dei termini di completamento e dei responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno; Visto il proprio decreto 19 ottobre 1996, n. 702, con il quale è stato integrato e modificato il suddetto regolamento, in esito alla prima verifica biennale dello stato di attuazione delle disposizioni in esso contenute, prevista dall'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 2 febbraio 1992, n. 284 ; Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione dei termini di ulteriori procedimenti amministrativi imputati alla competenza degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, nonchè alle occorrenti modifiche alle tabelle A e B di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702 ; Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrale sostituzione delle tabelle A e B, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , come sostituite dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000, n. 36/2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. M/2107/A del 17 aprile 2000; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , come sostituite dal decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702 , sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è da iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - Il decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 , reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi della Amministrazione centrale e periferica dell'interno". - Il decreto ministeriale 19 ottobre 1996, n. 702 , reca: "Regolamento di integrazione e modifica del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , adottato con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284 ". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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