Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 142/2012

Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validita' 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009). (12G0163)

Pubblicato: 27/08/2012 In vigore dal: 06/07/2012 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto del Decreto Ministeriale 142/2012 e a quale periodo si applica l'Accordo Collettivo Nazionale che rende esecutivo?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 142/2012 rende esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale che disciplina i rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici, amministrativi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. L'accordo riguarda specificamente la parte economica e ha validità dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009. Il decreto si applica al personale che presta servizio presso gli uffici sanitari di porto e aeroporto del Ministero della salute, garantendo loro il trattamento economico allineato ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto sanitario. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della disciplina per il periodo 2001-2009 è stato quantificato in 4.598.000,72 euro, coperto mediante stanziamenti specifici del bilancio del Ministero della salute per l'esercizio 2012. Il decreto rappresenta l'adeguamento normativo necessario per uniformare il trattamento economico di questa categoria di personale convenzionato alle disposizioni contrattuali nazionali vigenti nel settore sanitario.

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Riferimento normativo

DECRETO 6 luglio 2012, n. 142

Testo normativo

DECRETO n. 142/2012 # DECRETO 6 luglio 2012, n. 142 ## Regolamento recante l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (Parte economica - validita' 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009). (12G0163) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile; Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 , con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra; Visto l' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 , concernente l'istituzione del Ministero della salute; Visto l' articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»; Visto il decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2005, n. 302, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 5 giugno 2006; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 10 aprile 2008; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009; Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell' articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 43 concernente il trattamento economico spettante ai professionisti; Ritenuto di allineare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al citato decreto del Ministro della sanità 30 dicembre 2005, n. 302, agli istituti economici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sopra citati; Considerato che in data 16 dicembre 2009 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'Adunanza del 25 novembre 2010; Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2009 a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2012, in data 20 dicembre 2011 è stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo Collettivo Nazionale per regolare il trattamento economico del personale sanitario non medico operante negli ambulatori gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile; Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 2001-2009 comporta un onere complessivo di 2.038.045,39 euro, con un maggiore onere a tutto il 2012 di 1.505.510,46 euro, nonchè in 1.054.444,87 euro per contributi previdenziali e Irap, per un onere complessivo di 4.598.000,72 euro; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 3 aprile 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 25251 in data 30 maggio 2012; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. È reso esecutivo l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, parte economica, ai sensi dell' articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 luglio 2012 Il Ministro: Balduzzi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 241 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 , reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale». - Si trascrive il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale: «Art. 6 (Assistenza nel territorio italiano). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi. Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono: a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti; b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonchè alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti; c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9. Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonchè, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale. Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano. Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL. Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonchè con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine a gli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni e dalla dotazione di mezzi e di personale. Con la procedura di cui all' art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.». «Art. 12 (Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime). - I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali. Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell' art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonchè con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.». - Si trascrive il testo aggiornato dell' art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517: «7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616 , n. 618 e n. 620 , con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio, n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n. 229/1999 , sottoscritto il 9 marzo 2000». - Si trascrive il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge istitutiva del Ministero della salute n. 172 del 13 novembre 2009 : «1. Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , è sostituito dal seguente: "376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione ".». - Si trascrive il testo dell' art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità per il 2012): «88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all' art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980 , vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 18, comma 7 del citato decreto legislativo n. 502/1992 , così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517 , vedi alle note alle premesse.

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Il Decreto Ministeriale 142/2012 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'assistenza sanitaria al personale navigante, disciplinando rapporti convenzionali, trattamento economico del personale sanitario non medico e applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Amministratori pubblici, responsabili del personale e consulenti del settore sanitario lo consultano per questioni relative a inquadramento professionale, retribuzione, contributi previdenziali e IRAP del personale convenzionato presso gli uffici di sanità marittima e aerea.

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