Decreto Ministeriale Imposte_Indirette

Decreto Ministeriale 150/1997

Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.

Pubblicato: 11/06/1997 In vigore dal: 16/05/1997 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di applicazione dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli a partire dal 1997?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 150/1997 disciplina l'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore, a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli, in sostituzione della precedente imposta sugli spettacoli. A partire dal 1 gennaio 1997, l'UNIRE (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) è responsabile del versamento di questa imposta allo Stato. L'imposta viene calcolata sull'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione, applicando aliquote differenziate: il 5% per le scommesse ordinarie, il 7% per le scommesse TRIO e il 10% (elevato al 13% nel periodo 1997-1999) per le scommesse TRIS su corse ippiche del calendario nazionale accettate contemporaneamente negli ippodromi, agenzie ippiche e ricevitorie autorizzate. Il decreto stabilisce che le modalità di riscossione, controllo e gestione dell'imposta devono essere disciplinate dal Ministro delle Finanze, garantendo un sistema uniforme di accertamento e liquidazione del tributo. Questo provvedimento rappresenta una razionalizzazione della tassazione nel settore ippico, concentrando la gestione dell'imposta unica secondo le disposizioni della legge 1379/1951.

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Riferimento normativo

DECRETO 16 maggio 1997, n. 150

Testo normativo

DECRETO n. 150/1997 # DECRETO 16 maggio 1997, n. 150 ## Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli. IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315 , e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la ippicoltura; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attività di gioco, e, in particolare, l'articolo 56, secondo comma, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare alla Società italiana degli autori ed editori - SIAE, l'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria che ha assunto successivamente la denominazione di imposta unica; Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , concernente l'istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1988 di approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori - SIAE per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi; Visto l' articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1997, che sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 3, comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che prevede che le modalità di attuazione di quanto stabilito al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione n. 3-3320 del 29 maggio 1997, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione dell'imposta 1. Con effetto dal 1 gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 . Tale imposta è applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 24 marzo 1942, n. 315 , concernente "Provvedimenti per la ippicoltura" reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi. - Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , recante "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro. - Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581 , reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498 , sulla disciplina delle attività di gioco". Il testo dell'art. 56, comma secondo, è il seguente: "È in facoltà tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Società italiana degli autori ed editori, con la quale, all'uopo, sarà stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - sentito il Ministero del tesoro". - La legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , sulla "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 " detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall' art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici. - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , concernente l'"Imposta sugli spettacoli" stabilisce, fra l'altro, che sono soggetti all'imposta, gli spettacoli e le scommesse accettate in occasione di qualsiasi gara o competizione. - Il D.M. 11 aprile 1988 recante "Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi" affida alla SIAE, per il periodo di un decennio, dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi. - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 , reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 è il seguente: "81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota è elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS è elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. 82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica". - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Nota all'art. 1: - Per la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 recante: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n, 496, si veda quanto riportato nelle note alle premesse.

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