Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 151/2021

Regolamento recante modalita' di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore del diporto. (21G00163)

Pubblicato: 05/11/2021 In vigore dal: 06/08/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità di iscrizione per esercitare l'attività di mediatore del diporto?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 151/2021 disciplina le modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA per i mediatori del diporto, figura professionale istituita dal Codice della nautica da diporto. Il mediatore del diporto è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto, operando in modo indipendente senza legami di collaborazione, dipendenza o rappresentanza con le parti coinvolte.

Per esercitare questa attività è necessario possedere specifici requisiti: cittadinanza dell'Unione europea, età minima di 18 anni, onorabilità secondo i criteri previsti per i mediatori marittimi, assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequenza di un corso teorico-pratico con superamento dell'esame (salvo per i mediatori marittimi già iscritti), stipula di polizza di assicurazione della responsabilità civile, e assenza di condanne penali gravi. L'iscrizione avviene mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata alla Camera di commercio tramite lo sportello unico del comune competente per territorio.

La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti e iscrive i dati nel registro delle imprese se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure in una sezione speciale del REA per i soggetti diversi dalle imprese. L'iscrizione ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della professione. Il mediatore del diporto è soggetto a sanzioni disciplinari (ammonimento, censura, sospensione, inibizione perpetua) in caso di violazioni delle norme deontologiche, con competenza della Camera di commercio del luogo dove è stata commessa la violazione.

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Riferimento normativo

DECRETO 6 agosto 2021, n. 151

Testo normativo

DECRETO n. 151/2021 # DECRETO 6 agosto 2021, n. 151 ## Regolamento recante modalita' di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attivita' di mediatore del diporto. (21G00163) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , in attuazione dell' articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 ; Visto l' articolo 33 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , con il quale è stato inserito, dopo il Capo II, del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , il Capo II-bis, concernente figure professionali per le unità da diporto; Visto l'articolo 49-ter del Capo II-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , che istituisce la figura professionale del mediatore del diporto; Visto l' articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e in particolare l'articolo 19, concernente disciplina della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA); Visto l' articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ; Visto l' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ; Visto l' articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ; Visto l' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 ; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante codice dell'amministrazione digitale ; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ; Visto l' articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , resa nella seduta del 13 febbraio 2019 e confermata nella successiva seduta del 28 marzo 2019; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2019; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 0020119 del 19 settembre 2019, come integrata con nota n. 0023362 del 4 novembre 2020, come da ultimo integrata con PEC del 17 novembre 2020; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «Codice», il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ; b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ; c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; d) «SUAP», lo sportello unico per le attività produttive di cui all' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile ; f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 ; g) «Camera di commercio», la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 ; h) «Comunicazione unica», la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ; i) «attività», l'attività regolamentata dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ; l) «modelli», il modello «MEDIATORI DEL DIPORTO», di cui all'allegato «A» del presente decreto, e il modello intercalare «REQUISITI», di cui all'allegato «B» del presente decreto, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1 , 14 , comma 1 , e 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B» del presente decreto. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante « Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005 - Suppl. Ordinario n. 148. - Si riporta il testo dell' art. 33 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , in attuazione dell' art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018 : «Art. 33 (Figure professionali per le unità da diporto). - 1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , è inserito il seguente: "Capo II-bis (Figure professionali per le unità da diporto). Art. 49-ter (Mediatore del diporto). - 1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto. 2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto. 3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonchè, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 , e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. 4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto. 5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo. 6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile . Art. 49-quater (Attività del mediatore del diporto). - 1. L'attività di cui all'art. 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale. 3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza dell'Unione europea; b) età minima di 18 anni; c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ; d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all' art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ; f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge; g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . 4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso. 5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281. 6. Il mediatore del diporto di cui all'art. 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta: a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato. 7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi. 8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi: a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f); b) emissione del decreto di fermo di cui all' art. 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all' art. 285 del codice di procedura penale ; c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b); e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all' art. 219 del codice penale ; f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall' art. 215, comma terzo, numeri 1) , 2) , 3) del codice penale . 9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio. 10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7. 11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi: a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' art. 222, secondo comma, del codice penale ; c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonchè, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli altri soggetti interessati. 13. Con decreto da adottare, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonchè nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Art. 49-quinquies (Istruttore di vela). - 1. È istituita la figura professionale dell'istruttore di vela. 2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne. 3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco. 5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3. 7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Art. 49-sexies (Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione). - 1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'art. 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica. 2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza dell'Unione europea; b) età minima di 18 anni; c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all' art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ; e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica; f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea; g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ; h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge. 3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma. 4. L'istruttore di vela di cui all'art. 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta: a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni; b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione; c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura; d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato. 5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi. 6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi: a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h); b) emissione del decreto di fermo di cui all' art. 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all' art. 285 del codice di procedura penale ; c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b); e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all' art. 219 del codice penale ; f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall' art. 215, comma terzo, numeri 1) , 2) e 3), del codice penale . 7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio. 8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5. 9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi: a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' art. 222, secondo comma, del codice penale ; c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. 10. Con decreto da adottare, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonchè, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.".». - Si riporta il testo dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 : «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nonchè, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . 5. 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 , e dalle leggi regionali. 6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1 , 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .». - Si riporta il testo dell' art. 25, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 , S.O.: «Art. 25 (Sportello unico). - (Omissis). 3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , sono presentate al registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , che le trasmette immediatamente allo sportello unico. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 , S.O.: «Art. 5 (Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze). - (Omissis). 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' art. 9, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 », pubblicato in SO n. 91, relativo nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O.: «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa). - (Omissis). 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994 , S. O.: «Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all' art. 2188 del codice civile . 2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonchè gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza. 3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile , nonchè alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6-bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione. 4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'art. 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo. 6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , e successive modificazioni.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , recante «Regolamento di attuazione dell' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all' art. 2188 del codice civile », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996 , S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 , S.O. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 . - L' art. 20 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno», reca: «Art. 20 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione). - 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , di recepimento della direttiva 2005/36/CE .». Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti all' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell' art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 : «Art. 38 (Impresa in un giorno). - (Omissis). 3. Con regolamento, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20 , comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 : a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all' art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico; d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio; g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento; h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.». - L' art. 2188 del codice civile reca: «Art. 2188 (Registro delle imprese). - È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 : «Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative) - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA). 2. Sono obbligati alla denuncia al REA: a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purchè non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali; b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali. 3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonchè dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993 , purchè non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.». - Per i riferimenti alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell' art. 9, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 14, comma 1, e 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 : «Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1. Per l'attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. (Omissis).». «Art. 14 (Procedimento di deposito). - 1. Per il deposito degli atti presso l'ufficio, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, datata e sottoscritta. (Omissis).». «Art. 18 (Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali). - 1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese, il richiedente deve presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di impresa o dalla conclusione del contratto sociale, all'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro e accompagnata dai documenti richiesti dallo stesso. (Omissis).».

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