Decreto Ministeriale Agevolazioni

Decreto Ministeriale 174/2017

Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17G00188)

Pubblicato: 05/12/2017 In vigore dal: 09/11/2017 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità di accesso alla misura incentivante "Resto al Sud" secondo il Decreto Ministeriale 174/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 174/2017 disciplina il regolamento attuativo della misura "Resto al Sud", un incentivo destinato ai giovani imprenditori che intendono avviare attività nel Mezzogiorno. La misura si applica alle micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite nelle forme giuridiche previste dal decreto-legge 91/2017, e riguarda sia imprese tradizionali che attività libero-professionali. Il finanziamento totale è strutturato in tre componenti: un contributo a fondo perduto pari al 35% dell'investimento, un finanziamento bancario del 65% con contributo in conto interessi, e una garanzia a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI. In pratica, il giovane imprenditore presenta un business plan (Progetto imprenditoriale) con il Programma di spesa dettagliato, la banca finanziatrice eroga il prestito, e l'Agenzia Invitalia (Soggetto gestore) gestisce l'erogazione dei contributi e il monitoraggio della misura, con possibilità di revoca del beneficio e recupero delle somme in caso di inadempienza.

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Riferimento normativo

DECRETO 9 novembre 2017, n. 174

Testo normativo

DECRETO n. 174/2017 # DECRETO 9 novembre 2017, n. 174 ## Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. (17G00188) IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE E IL MEZZOGIORNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n.123 , recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa; Visto il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 ; Visto l'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , relativo alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»; Considerato che il citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale Soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare di tale misura; Considerato che il medesimo articolo 1, comma 15, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 demanda ad un decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 , l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonchè le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo decreto-legge, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme; Considerato che il citato articolo 1, comma 17, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 prevede che le risorse pubbliche destinate alla misura sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e che la relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , alla cui rendicontazione provvede la stessa Invitalia; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che disciplina la facoltà, per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a società a capitale interamente pubblico; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 , recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell' articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2153/17 , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 958-P del 7 novembre 2017; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, aderente alla Convenzione di cui al comma 14, articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 ; b) «Capo Dipartimento»: Capo Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; c) « Codice dell'Amministrazione digitale »: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Contributo a fondo perduto»: contributo erogato dal Soggetto gestore pari al trentacinque per cento del Finanziamento; e) «Contributo in conto interessi»: contributo concesso in misura pari agli interessi da corrispondere sul Finanziamento bancario; f) « Decreto-legge n. 91/2017 »: decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; g) «DSAN»: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »; h) «ESL»: equivalente sovvenzione lorda di un aiuto calcolato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, ovvero secondo il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 ; i) «Finanziamento»: l'insieme delle somme erogate per garantire la copertura finanziaria del cento per cento del Programma di spesa entro i limiti dell'investimento ammissibile; j) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine, pari al sessantacinque per cento del Finanziamento, concesso dalla Banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione che usufruisce del Contributo in conto interessi e della Garanzia; k) «Fondo di Garanzia per le PMI»: fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; l) «Garanzia»: garanzia concessa a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI a favore del Finanziamento bancario; m) «PEC»: posta elettronica certificata; n) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 di cui all'articolo 1, comma 6 , del decreto-legge n. 91/2017 ; o) «Progetto imprenditoriale»: il business plan presentato in sede di domanda di accesso alle agevolazioni che rappresenta i contenuti e le caratteristiche dell'attività imprenditoriale proposta; p) «Programma di spesa»: rappresentazione quali-quantitativa degli investimenti e delle spese previste per l'attuazione del progetto imprenditoriale; q) «Provvedimento di concessione»: provvedimento di concessione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi; r) «Regolamenti de minimis»: il regolamento UE n. 1407/2013 e il regolamento UE n. 717/2014 ; s) «Soggetto beneficiario»: impresa costituitasi ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 e risultata assegnataria dell'agevolazione; t) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia che svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi sulla base di appositi accordi convenzionali sottoscritti ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 ; u) «Soggetto richiedente»: soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017 , già costituiti o da costituirsi nelle forme giuridiche di cui al medesimo articolo 1, comma 6; v) «Unità produttiva»: struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. ((v-bis). "Attività libero-professionale": attività svolta da soggetti iscritti in ordini o collegi professionali nonchè dagli esercenti le professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ;))

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La misura "Resto al Sud" rappresenta un aiuto de minimis disciplinato dai Regolamenti UE 1407/2013 e 717/2014, destinato a PMI e giovani imprenditori nel Mezzogiorno. Commercialisti e consulenti aziendali devono verificare l'Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), la compatibilità con i regolamenti europei sugli aiuti di Stato, e le modalità di accreditamento presso le banche finanziatrici convenzionate. La gestione fuori bilancio presso Invitalia comporta obblighi di rendicontazione e controllo della Corte dei conti.

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