Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (21G00187)
Quali sono i requisiti che un avvocato deve possedere per mantenere l'iscrizione all'albo professionale secondo il Decreto Ministeriale 174/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 174/2021 modifica le regole per verificare che gli avvocati esercitino effettivamente la professione in modo continuativo e abituale. Ogni tre anni, i consigli dell'ordine controllano se gli iscritti all'albo rispettano determinati requisiti, con l'eccezione dei primi cinque anni di iscrizione. I requisiti che un avvocato deve possedere contemporaneamente sono: avere una partita IVA attiva (personale o attraverso una società/associazione professionale), disporre di locali e almeno un'utenza telefonica dedicati all'attività, possedere un indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine, aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale e avere una polizza assicurativa per la responsabilità civile. La norma ha eliminato un precedente requisito relativo al reddito professionale, chiarendo che l'accertamento non può basarsi su soglie di guadagno. La documentazione comprovante il possesso di questi requisiti deve essere presentata secondo le modalità previste dalla normativa sulla autocertificazione, e gli ordini circondariali effettueranno controlli a campione annuali sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli avvocati.
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Riferimento normativo
DECRETO 15 ottobre 2021, n. 174
Testo normativo
DECRETO n. 174/2021
# DECRETO 15 ottobre 2021, n. 174
## Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della
giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per
l'accertamento dell'esercizio della professione forense. (21G00187)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, comma 3 , e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ; Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 , concernente «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense»; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso con delibera n. 281 del 19 novembre 2020 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 1° settembre 2021; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 , recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense 1. All' articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 , la lettera c) è soppressa. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3 , e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense): «Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). - (Omissis). 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perchè su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. (Omissis).». «Art. 21 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense). - 1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. (Omissis).». - Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47 (Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense) così come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente). - 1. Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 , la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 . 2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato: a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva; b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati; c) (soppressa); d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge. 3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge. 4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . L'obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge. 5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .».
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Il DM 174/2021 disciplina l'esercizio della professione forense attraverso i concetti di continuità, abitualità e prevalenza dell'attività professionale. Consulenti e ordini professionali devono verificare il possesso congiunto di requisiti quali partita IVA attiva, locali dedicati, PEC, aggiornamento professionale e polizza di responsabilità civile. La normativa esclude espressamente il reddito professionale come parametro di accertamento, garantendo che l'iscrizione all'albo dipenda da elementi oggettivi e strutturali dell'esercizio professionale.
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