Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 176/2014

Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (14G00184)

Pubblicato: 01/12/2014 In vigore dal: 17/10/2014 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e i limiti previsti dal Decreto Ministeriale 176/2014 per accedere al microcredito?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 176/2014 disciplina l'attività di microcredito in Italia, stabilendo le regole per l'erogazione di finanziamenti destinati all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo e microimprese. Si applica a soggetti che operano come lavoratori autonomi, ditte individuali, associazioni, società di persone, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata e società cooperative. Il decreto fissa limiti dimensionali precisi: i lavoratori autonomi e le imprese individuali non possono avere più di 5 dipendenti, mentre le società di persone e le società a responsabilità limitata non possono superare 10 dipendenti non soci. Sono esclusi dall'accesso al microcredito i soggetti che superano questi limiti occupazionali, garantendo così che il beneficio sia riservato alle vere microimprese. Il decreto stabilisce anche i requisiti dei beneficiari, i limiti agli importi finanziabili, le condizioni economiche applicabili e le informazioni da fornire alla clientela, creando un quadro normativo completo per l'erogazione responsabile del microcredito.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176

Testo normativo

DECRETO n. 176/2014 # DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176 ## Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (14G00184) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l'altro, a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attività e alle condizioni economiche applicate; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo; d) le informazioni da fornire alla clientela; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Beneficiari e caratteristiche dell'attività 1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio ((o l'esercizio)) di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, ((di società a responsabilità limitata,)) di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa ((...)) . ((1)) 2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: a) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211)) ; ((1)) b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; c) società di persone, ((società a responsabilità limitata,)) società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; ((1)) d) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 20 NOVEMBRE 2023, N. 211)) . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 20 novembre 2023, n. 211 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai finanziamenti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 176/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Decreto Ministeriale 176/2014 è il riferimento normativo principale per microcredito, finanziamenti a microimprese, lavoro autonomo e piccole imprese. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare l'ammissibilità ai finanziamenti agevolati, i limiti dimensionali delle imprese, i requisiti dei beneficiari e le condizioni economiche applicate ai prestiti, nonché per comprendere le deroghe previste dal Testo Unico Bancario.

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633